di Elisa Ceccarelli
di Elisa Ceccarelli *Appaltatore vs committente opposizione a decreto ingiuntivo. Il caso esaminato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 1° febbraio 2011 è frequente nella prassi. Ed infatti, si è trattato di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore nei confronti del committente.In particolare, l'appaltatore aveva agito per ottenere il saldo prezzo dei lavori edili eseguiti e il committente, però, aveva eccepito in sede di opposizione per un verso, la presenza di vizi in alcuni dei lavori effettuati, per altro verso, la mancata esecuzione di tutti i lavori in alcuni cantieri, e conseguentemente l'eccessività dei giorni lavoro fatturati .Vizi nell'opera realizzata eccezione inammissibile perché formulata oltre 60 gg. Con riferimento alla prima delle due questioni sollevate e, cioè, la presenza di vizi nell'opera realizzata il giudice accoglie la tesi difensiva dell'appaltatore che ne aveva eccepito l'inammissibilità in quanto tardivamente formulata ben oltre i sessanta giorni previsti dall'articolo 1668 c.c. con conseguente decadenza da parte dell'opponente .Del resto, osserva il giudice, non è possibile trarre dagli atti processuali che l'opponente abbia inteso evocare come causa petendi quella extracontrattuale di cui all'articolo 1669 c.c. .Troppi i giorni di lavoro fatturati. Più delicata la motivazione del giudice con riferimento alla seconda questione sollevata dall'opponente relativa alla pretesa eccessività dei giorni di lavoro fatturati .Dalla motivazione emerge che il giudice ha ritenuto particolarmente significativo il fatto che ante causam, l'attuale opponente non abbia mai effettuato alcuna contestazione circa le fatture qui oggetto di causa e, soprattutto, mai abbia contestato l'analitica distinta dei giorni di lavoro inviata dall'appaltatrice alla committente con il fax allegato agli atti del giudizio.Inoltre emerge anche che la difesa di parte opponente nel processo ha tardivamente contestato [ ] per di più in modo generico e senza alcuna motivazione quel fax allegato agli atti di causa dalla appaltatrice.Orbene, il giudice ritiene di rigettare la difesa dell'opponente affermando che la mancanza di una contestazione ante causam rispetto alla dettagliata indicazione dei giorni lavorati nei singoli cantieri ed alle reiterate richieste di pagamento, ad avviso di questo Giudice depotenzia significativamente la credibilità delle contestazioni mosse per la prima volta in sede di causa ed anzi, consente di operare una presunzione semplice ex articolo 2729 c.c., c.d. praesumptio hominis, circa il fatto che le stesse siano strumentali .Sin qui la motivazione del giudice mi pare ineccepibile. Il giudice può decidere sulla base di una sola presunzione in contrasto con le altre prove? Qualche dubbio, però, potrebbe sorgere nella parte in cui il giudice osserva che il convincimento del Giudice può fondarsi anche solo su una presunzione, e su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenuta tale da far ritenere inattendibile gli altri elementi di giudizio e conclude, poi, affermando che dal fatto noto della mancata contestazione ante causam dei lavori, e, soprattutto, dalla mancata contestazione dell'analitica distinta dei giorni di lavoro inviata dall'appaltatrice alla committente, può essere desunto il fatto ignoto della effettiva esecuzione dei lavori nei giorni indicati .Ed infatti, a leggere soltanto questa parte di motivazione il principio affermato desta una meravigliata sorpresa la non contestazione stragiudiziale non prevista se non attraverso, qualcuno potrebbe dire, la clausola di buona fede e correttezza fonda la decisione processuale quando con fatica si ritiene che la non contestazione giudiziale che, viceversa, è prevista dal codice possa da sola ritenere provato il fatto storico non contestato che, peraltro, è soluzione da preferire e da estendere anche al contumace .* Dottoranda di ricerca in diritto dell'economia nell'Università di Pisa
Tribunale di Piacenza, sentenza 1° febbraio 2011, numero 61Giudice MorliniFattoL'attrice propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto nei suoi confronti per il saldo del prezzo di lavori edili, sostanzialmente formulando due doglianze per un verso, la presenza di vizi in alcuni dei lavori effettuati per altro verso, la mancata esecuzione di tutti i lavori in alcuni cantieri, e conseguentemente l'eccessività dei giorni di lavoro fatturati cfr. pag. 10 citazione .Resiste parte convenuta.Nonostante in corso di causa l'opposta si sia fusa per incorporazione e trasformata in Tecnotrans Service s.r.l., non si ha interruzione del processo Cass. Sez. Unumero numero 2637/2006 .Dirittoa Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta cfr. pag. 3 della comparsa di risposta , l'eccezione relativa alla pretesa presenza di vizi è inammissibile in quanto tardivamente formulata ben oltre i sessanta giorni previsti dall'articolo 1668 c.c., con conseguente decadenza da parte dell'opponente. Ciò, all'evidenza, consente di ritenere assorbito il merito relativo alla presenza dei vizi, peraltro fermamente contestata da parte opposta.Quanto poi alla pretesa riconducibilità dell'azione alla materia extracontrattuale ed alla responsabilità ex articolo 1669 c.c., trattasi di domanda inammissibile in quanto tardivamente formulata per la prima volta nell'odierna udienza di discussione orale, non potendosi in alcun modo ricavarsi dagli atti precedenti che l'opponente abbia inteso invocare come causa petendi quella extracontrattuale di cui all'articolo 1669 c.c. b Circa la pretesa eccessività dei giorni di lavoro fatturati, ritiene questo Giudice particolarmente significativo il fatto che, ante causam, l'attuale opponente non abbia mai effettuato alcuna contestazione circa le fatture qui oggetto di causa e soprattutto, mai abbia contestato l'analitica distinta dei giorni di lavoro inviata dall'appaltatrice alla committente con il fax allegato 4 del fascicolo di parte convenuta detto fax, che risulta essere stato trasmesso il 9 febbraio 2001 e correttamente ricevuto, è infatti stato tardivamente contestato dalla difesa di parte opponente, per di più in modo generico e senza alcuna motivazione, solo con la seconda memoria ex articolo 184 c.p.c. ratione tempoiris vigente, e non già nella prima difesa utile dopo il deposito della comparsa di risposta .Ciò detto, la mancanza di una contestazione ante causam rispetto alla dettagliata indicazione dei giorni lavorati nei singoli cantieri ed alle reiterate richieste di pagamento cfr. all. 5, 6, 7, 9 e 10 fascicolo di parte opposta , ad avviso di questo Giudice depotenzia significativamente la credibilità delle contestazioni mosse per la prima volta in sede di causa ed anzi, consente di operare una presunzione semplice ex articolo 2729 c.c., cd. praeseumptio hominis, circa il fatto che le stesse siano strumentali. E' infatti noto che la presunzione semplice, cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del Giudice che consente allo stesso di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, non comporta che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell'id quod plerumque accidit cfr. Cass. numero 2394/2008, Cass. numero 8255/2008, Cass. numero 6549/2008, Cass. numero 16993/2007, Cass. Lav. numero 154/2006, Cass. numero 26081/2005, Cass. numero 23079/2005, Cass. numero 13169/2004, Cass. numero 11196/2003, Cass. numero 4472/2003, Cass. numero 4/2003, Cass. numero 9884/2002, Cass. numero 6340/2002, Cass. numero 4168/2001, Cass. numero 15266/2000, Cass. numero 2605/2000, Cass. numero 9782/1999, Cass. numero 2700/1997, Cass. Sez. Unumero numero 9961/1996, Cass. numero 701/1995, Cass. numero 564/1995, Cass. numero 10613/1994, Cass. numero 6954/1994, Cass. numero 1009/1994, Cass. numero 9583/1992, Cass. numero 7189/1992, Cass. numero 9717/1991, Cass. numero 644/1990, Cass. numero 4878/1989, Cass. numero 1621/1989, Cass. numero 1787/1987, Cass. numero 4376/1982, Cass. numero 1301/1982, Cass. numero 597/1981 .Va poi rilevato che è possibile fondare la decisione su di un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, ciò che postula una pluralità di presunzioni, perde il carattere di requisito necessario, e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare unicamente in presenza di più presunzioni cfr. Cass. numero 24028/2009, Cass. numero 17574/2009, Cass. numero 8484/2009, Cass. numero 450/2008, Cass. numero 19088/2007, Cass. numero 16993/2007, Cass. numero 10847/2007, Cass. numero 4472/2003, Cass. numero 12060/2002, Cass. numero 491/2000, Cass. numero 4406/1999, Cass. numero 914/1999, Cass. numero 4777/1998, Cass. numero 4078/1995, Cass. numero 5925/1994, Cass. numero 4833/1994, Cass. numero 1377/1993, Cass. numero 7084/1990, Cass. numero 170/1987, Cass. numero 4089/1978 . Inoltre, in ragione della mancanza di un criterio di gerarchia delle prove, la prova presuntiva ha poi un'efficacia non minore delle altre prove, con l'unica ovvia eccezione della prova legale, e pertanto il convincimento del Giudice può fondarsi anche solo su una presunzione, e su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenuta tale da far ritenere inattendibili gli altri elementi di giudizio cfr. Cass. numero 2394/2008, Cass. numero 9245/2007, Cass. numero 4743/2005, Cass. numero 15737/2003, Cass. numero 9370/2003, Cass. numero 6970/2003, Cass. numero 9834/2002, Cass. numero 2157/2002, Cass. numero 1071/2002, Cass. numero 914/1999, Cass. numero 4777/1998, Cass. numero 4078/1995 .Pertanto e conclusivamente sul punto, dal fatto noto della mancata contestazione ante causam dei lavori, e, soprattutto, dalla mancata contestazione dell'analitica distinta dei giorni di lavoro inviata dall'appaltatrice alla committente, può essere desunto il fatto ignoto della effettiva esecuzione dei lavori nei giorni indicati. c In ragione di quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'articolo 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta. Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all'udienza del 28/1/2011, ed alla successiva udienza del 1/2/2011 in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex articolo 281 sexies c.p.c.P.Q.M.il Tribunale di Piacenza in composizione monocraticadefinitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo numero 339/2001, emesso dal Tribunale di Piacenza il 28/3/2001 condanna Valdata Laterizi Prefabbricati s.r.l. a rifondere a Tecnotrans Service s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 50 per rimborsi, € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, articolo 14 TP.