C'è interposizione se la donazione ai figli è seguita a stretto giro dalla cessione del bene

L’interposizione non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico e potendo essa attuarsi anche mediante operazioni effettive e reali.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza numero 449/13, depositata il 10 gennaio. La vicenda processuale. L’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento, con il quale rettificava l’Irpef dovuta per il periodo di imposta 2000 da parte di una persona fisica, recuperando a tassazione una plusvalenza, realizzata mediante cessione di un terreno. A quanto è dato comprendere dall’ellittica narrativa dei fatti, il contribuente aveva prima stipulato un preliminare di vendita, versando una caparra, e poi aveva donato il terreno ai propri figli dopo meno di 5 mesi, i donatari avevano perfezionato la compravendita, percependo il corrispettivo e non restituendo al donante la caparra versata. Nell’atto impositivo si richiamava l’articolo 37, comma 3, D.P.R. numero 600/1973, in forza del quale «sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona». Il ricorso del contribuente era respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale adita, con sentenza riformata dal Giudice del gravame, valorizzando in particolare l’effettiva percezione, da parte dei donatari, del corrispettivo della compravendita. Nella sentenza in esame, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Il carattere reale della compravendita non inficia la rettifica. La Suprema Corte osserva che l’interposizione «non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico» e potendo essa attuarsi anche mediante «operazioni effettive e reali». Alla luce di tali principi, il Collegio esclude che la rettifica possa essere inficiata dal carattere reale – e non simulato – della compravendita, comprovato dall’effettiva percezione del corrispettivo da parte dei venditori-donatari. Il giudice deve motivare l’asserita insufficienza probatoria. La Corte di Cassazione censura la pronuncia impugnata anche sotto il profilo motivazionale. Secondo il Collegio, la Commissione Tributaria Regionale non ha fornito una adeguata e logica esposizione dell’ iter logico seguito per asserire l’insufficienza della prova presuntiva fornita dall’Amministrazione finanziaria vicinanza temporale tra donazione e compravendita, mancata restituzione della caparra al promittente venditore-donante, stretto rapporto di parentela tra donante e donatari .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 29 ottobre 2012 – 10 gennaio 2013, numero 449 Presidente Virgilio – Relatore Valitutti Fatto Con sentenza numero 92/63/07, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto da avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEF per l’anno 2000, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno, avvenuta in data 12.5.00, che il contribuente aveva pochi mesi prima in data 29.12.99 donato ai propri figli, ritenendo applicabile l’articolo 37 co. 3 del D.P.R. 600/73 che prevede l’imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando egli ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona. 2. Avverso la sentenza numero 92/63/07 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando quattro motivi, con i quali deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 DPR 600/1973, nonché l’omessa, insufficiente e illogica motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio. Il contribuente ha replicato con controricorso. Diritto 1. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 del D.P.R. numero 600/73, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. Il motivo è fondato. 1.1. L’impugnata sentenza si palesa fondata, invero, sul mero fatto dell’effettiva percezione, da parte dei donatari, del corrispettivo della vendita perfezionata a seguito della stipula del preliminare da parte del donante. Ebbene, va osservato al riguardo che, in materia di operazioni elusive e imposte sui redditi, codesta Corte ha affermato la possibilità di dichiarare inopponibili all’amministrazione finanziaria – in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall’articolo 53 Cost., ma anche dai principi comunitari – i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte Cass. numero 25537/2011 Cass. Ord. numero 21371 del 04/10/2006 . La fattispecie de qua, in effetti, risulta sussumibile nell’articolo 37 D.P.R. 600/73, così come interpretato da codesta Corte, secondo la quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal comma 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali Cass. numero 12788 del 10/06/2011 . 1.2. Da quanto suesposto consegue, pertanto, la non corretta applicazione della norma di cui all’articolo 37, co. 3 del decreto cit., da parte del giudice di seconde cure, atteso che il carattere reale, e non simulato, dell’operazione di vendita e l’effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell’intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita. 2. Con il secondo, terzo e quarto motivo – che, attesa la loro intima connessione, si prestano ad una trattazione congiunta – l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 numero 5 C.p.c. Tali motivi sono fondati e vanno accolti. 2.1. La motivazione della pronuncia impugnata si presenta infatti viziata in quanto non rende conto, attraverso un’adeguata e logica esposizione dell’iter logico osservato, dell’asserita insufficienza della prova presuntiva fornita dall’amministrazione a sostegno della pretesa creditoria azionata. In particolare nella motivazione della sentenza di appello non si da in alcun modo conto delle ragioni per le quali gli elementi indiziari e presuntivi offerti dall’amministrazione in giudizio – e consistenti, in particolare, nella vicinanza temporale tra i due atti donazione e compravendita , nella mancata restituzione della caparra al promittente venditore-donante, nello stretto rapporto di parentela tra donante e donatari – non debbano considerarsi sufficienti, per la loro univocità e concludenza, a supportare la pretesa fiscale avanzata dall’amministrazione nei confronti del contribuente. 2.2. D’altro canto, è indubitabile che la prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente ben possa scaturire da presunzioni, delle quali l’amministrazione – nel caso di specie – ha dato esaurientemente conto nel corso del giudizio semmai spetta allo stesso contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico che giustifichino l’operazione stessa Cass. numero 8772/2008 Cass. numero 20816/2005 . 3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.