Il giudice si è «dimenticato» della confisca? Non vi può provvedere con separata ordinanza

E’ da ritenersi abnorme l’ordinanza con la quale il Tribunale, avendo omesso nel dispositivo della sentenza di condanna di provvedere sulla confisca obbligatoria di beni sottoposti a sequestro preventivo, vi provveda successivamente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 867/13, depositata il 9 gennaio. Il caso. A seguito della sentenza di condanna di una donna per il reato di truffa ai danni della P.A., il GUP dispone con ordinanza la confisca di un bene immobile in sequestro l’imputata ricorre per cassazione avverso tale provvedimento, deducendone l’abnormità in quanto sarebbe stato disposto dopo l’emissione della sentenza di primo grado ed in assenza di contraddittorio tra le parti. I rimedi procedurali sono tassativamente stabiliti A giudizio degli Ermellini il ricorso è fondato la confisca in questione è un’ipotesi speciale di misura di sicurezza e avrebbe dovuto essere disposta nella stessa sentenza di condanna, come si deduce, tra l’altro, dalla lettera dell’articolo 579 c.p.p., che prevede espressamente l’impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza. Una volta che la sentenza sia passata in giudicato senza che il giudice della cognizione abbia provveduto alla confisca, invece, la decisione in materia è rimessa al giudice dell’esecuzione ex articolo 676 c.p.p pertanto la successiva ordinanza è abnorme. Insomma, non si rinviene alcun rimedio procedurale che consenta al giudice di provvedere con separata ordinanza una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo. Di conseguenza è da ritenersi abnorme l’ordinanza con la quale il Tribunale, avendo omesso nel dispositivo della sentenza di condanna di provvedere sulla confisca obbligatoria di beni sottoposti a sequestro preventivo, vi provveda successivamente. Per questi motivi la Cassazione annulla il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 dicembre 2012– 9 gennaio 2013, numero 867 Presidente Petti – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12/3/2012, il Gup presso il Tribunale di Napoli, a seguito di sentenza di condanna per il reato di truffa in danno di pubbliche amministrazioni, emessa, in data 9/2/2012 nei confronti di M.L. , su istanza del P.M., ricorrendo l'ipotesi della confisca obbligatoria, disponeva la confisca di un bene immobile in sequestro. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso M.L. deducendo l'abnormità del provvedimento di confisca, disposto dopo l'emissione della sentenza di primo grado ed in assenza di contraddittorio fra le parti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La confisca ex articolo 644 cod. pen, u.c. è un'ipotesi speciale di misura di sicurezza cfr. Cass. 18157/2002 Rv. 221619 . Da ciò consegue, a norma del combinato disposto dell'articolo 205 c.p., comma 1 e articolo 236 c.p., che la misura di sicurezza rectius la confisca avrebbe dovuto essere disposta nella stessa sentenza di condanna , come si desume, peraltro, anche dal tenore testuale dell'articolo 644 c.p., u.c. a norma del quale nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca, che, sul punto, riproduce l'articolo 240 c.p. , nonché dall'articolo 579 cod.proc.pen che espressamente prevede l'impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza dal che si evince che il rimedio che lo stesso codice di rito ha previsto per l'omissione della decisione sul punto, è solo ed esclusivamente l'impugnazione e non certo una separata decisione assunta dal tribunale dopo l'emissione della sentenza di condanna. Conferma di quanto appena detto, la si ricava, infine, dall'articolo 676 cod.proc.pen che attribuisce al giudice dell'esecuzione una volta che la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria , la decisione in ordine alla confisca. Dalla lettura congiunta degli articolo 579 e 676 cod.proc.penumero , si evince, quindi, che il legislatore ha previsto specifici e tassativi rimedi procedurali per riparare all'omissione della decisione sia nella fase di cognizione tramite l'impugnazione sia nell'ipotesi in cui la sentenza sia passata in giudicato senza che il giudice abbia provveduto tali rimedi, però, non comprendono la possibilità, da parte del giudice della cognizione, di provvedere con separata ordinanza una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo. 3. Di conseguenza l'ordinanza impugnata, attesa la sua abnormità, va, annullata senza rinvio, alla stregua del seguente principio di diritto già affermato da questa Sezione con la sentenza numero 21420/2011, Rv. 250264 è abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale, avendo omesso nel dispositivo della sentenza di condanna di provvedere sulla confisca obbligatoria di beni sottoposti a sequestro preventivo, vi provveda successivamente con separata ordinanza . P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato.