Nello studio numero 9/2014 sui prezzi di trasferimento, elaborato dal Gruppo di lavoro sulla fiscalità transnazionale dell'Assonime al fine di monitorare le problematiche relative al Transfer Pricing, sono state formulate otto “Linee d’azione” da proporre all’Amministrazione finanziaria per tentare di migliorare e semplificare i rapporti con le imprese nelle fasi di applicazione della disciplina sulle verifiche. Tra le proposte, quella di sostituire le sanzioni proporzionali con quelle in misura fissa.
Le proposte. Escludere chiaramente ogni responsabilità di carattere penale in relazione alle verifiche di Transfer Pricing, e sostituire le sanzioni amministrative proporzionali con sanzioni in misura fissa, entro determinati minimi e massimi, per negligenza, difetto di leale cooperazione o inadempimento dell’onere documentale. Sono alcune delle proposte formulate nello studio numero 9/2014 elaborato dal Gruppo di lavoro sulla fiscalità transnazionale dell'Associazione delle società italiane per azioni, al fine di monitorare le problematiche relative al Transfer Pricing. Nel documento vengono indicate otto Linee d’azione” sul Transfer Pricing da proporre all’Amministrazione finanziaria, per tentare di migliorare e semplificare i rapporti con le imprese nella fase di applicazione della disciplina sulle verifiche. Le imprese associate ad Assonime, infatti, hanno segnalato una preoccupante situazione conflittuale con gli organi verificatori, al punto che, in Italia, «i controlli sui prezzi di trasferimento si stanno rivelando addirittura più pregiudizievoli per i grandi gruppi imprenditoriali delle contestazioni relative all’abuso del diritto». Riguardo, in particolare, al regime sanzionatorio previsto in materia, la Linea d'azione numero 5 formulata nel documento indica la necessità di due interventi di modifica della disciplina attuale, in relazione alle due diverse tipologie di sanzioni. Sanzioni amministrative. Nel documento si ricorda che la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di non applicare sanzioni proporzionali automatiche, per infedele dichiarazione, alle contestazioni relative ai prezzi di trasferimento, trattandosi di questioni valutative suscettibili di margini discrezionali di interpretazione, e di prevedere, piuttosto, sanzioni in misura fissa entro determinati “minimi” e “massimi”, non collegate all’entità della rettifica dell’imponibile ma connesse alla violazione di obblighi di documentazione dei prezzi di trasferimento o di obblighi di collaborazione da parte dei contribuenti nell’azione di verifica. Disattendendo dette raccomandazioni, l’ordinamento italiano applica, invece, le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione anche alle rettifiche nascenti dagli accertamenti sui prezzi di trasferimento, al pari delle rettifiche relative a qualsiasi altro fatto reddituale se è vero che l’articolo 26 d.l. numero 78/2010 permette l’abbandono delle sanzioni amministrative in via automatica per le imprese che adempiono all’onere documentale, è anche vero che detta possibilità non viene concessa per le ipotesi in cui si discuta dell’idoneità della documentazione tenuta, né quando tale documentazione non sia stata tenuta. Di qui la proposta di Assonime di riconsiderare il regime delle sanzioni amministrative proporzionali , sostituendole con sanzioni in misura fissa per le ipotesi di negligenza, difetto di leale cooperazione o inadempimento dell’onere documentale. Sanzioni penali. Assonime segnala la permanenza, in Italia, delle incertezze sulla rilevanza delle sanzioni penali in caso di rettifiche sui prezzi di trasferimento, sottolineando che i verificatori inoltrano la notitia criminis anche nel caso in cui l’impresa abbia tenuto l’idonea documentazione. Nel documento in esame si chiede dunque di rendere chiara l’esclusione di ogni responsabilità di carattere penale in relazione alle verifiche di Transfer Pricing «per evitare ab initio l’invio della notitia criminis al semplice superamento delle soglie quantitative di rilevanza penale». L'occasione per detto chiarimento, si suggerisce, potrebbe essere l’attuazione della delega fiscale. fonte www.fiscopiu.it