Anche se non ne siano derivate ogni volta condanne, a motivo della ritenuta incapacità di intendere e di volere della minorenne, bisogna tener conto della capacità a delinquere dimostrata dalla stessa con le condotte illecite precedentemente tenute.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 46146/14, depositata lo scorso 7 novembre. La fattispecie. Una minorenne veniva sottoposta alla misura di collocamento in comunità – sostituita medio tempore con la custodia in istituto penale per minorenni – in quanto indagata per il delitto di concorso in furto pluriaggravato. Dopo la conferma del provvedimento, in sede di riesame, da parte del Tribunale dei minorenni, l’indagata propone ricorso per cassazione, contestando l’imposizione della misura sotto il profilo dell’adeguatezza, deducendo altresì l’omessa valutazione della possibilità di applicare la misura meno afflittiva della permanenza in casa. Inoltre, a parere della parte ricorrente, ai fini delle esigenze cautelari, era da ritenersi irrilevante la presenza di precedenti sentenze di proscioglimento per non imputabilità. Bisogna tenere conto della capacità a delinquere della minorenne. Gli Ermellini, dal canto loro, ritengono privo di fondamento il ricorso. Infatti, nello specifico, viene confermata la valutazione del Tribunale dei minorenni di «tener conto della capacità a delinquere dimostrata» dalla minorenne con le condotte illecite precedentemente tenute, anche se – si precisa in sentenza – «non ne siano derivate ogni volta condanne, a motivo della ritenuta incapacità di intendere e di volere». La permanenza in casa dell’imputata sarebbe inadeguata. In merito all’adeguatezza della misura adottata, infine, la S.C. ha sottolineato che l’allontanamento dalla comunità della minore ha reso necessaria la sostituzione della misura con altra più gravosa. Pertanto, «stante la propensione dell’indagata a non rispettare le prescrizioni», visto che anche il collocamento in comunità si è rivelato inadeguato, i Giudici di Cassazione sostengono che anche la permanenza in casa sarebbe inadeguata.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 luglio – 7 novembre 2014, numero 46146 Presidente Marasca – Relatore Oldi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza in data 8 aprile 2014 il Tribunale per i Minorenni di Bari, in funzione di giudice del riesame, confermando il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini preliminari ha disposto che la minore A.H., alias A.H., rimanesse sottoposta alla misura del collocamento in comunità peraltro sostituita medio tempore con la custodia in istituto penale per minorenni , quale indagata per il delitto di concorso in furto pluriaggravato. _ - La H. era stata arrestata in flagranza a seguito della sottrazione di tre banconote, da euro 50,00 ciascuna, dalla tasca del cappotto indossato da Maria Bevilacqua, di anni 80, che era stata a tal fine distratta con un pretesto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta l'imposizione della misura sotto il profilo dell'adeguatezza, deducendo omessa valutazione della possibilità di applicare la misura meno afflittiva della permanenza in casa. Sotto altro profilo nega la rilevanza, ai fini delle esigenze cautelari, di precedenti sentenze di proscioglimento per non imputabilità. 3. II ricorso è privo di fondamento e va disatteso. 3.1. Ed invero, per quanto attiene al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, correttamente ha operato il Tribunale per i Minorenni nel tener conto della capacità a delinquere dimostrata dalla H. con le condotte illecite da essa precedentemente tenute, per quanto non ne siano derivate ogni volta condanne, a motivo della ritenuta sua incapacità di intendere e di volere. 3.2. Quanto all'adeguatezza della misura adottata in concreto, del tutto pertinente è la notazione conclusiva con la quale il Tribunale ha rilevato che l'allontanamento della H. dalla comunità, alla quale era stata assegnata, ha reso necessaria la sostituzione della misura con altra più gravosa. È del tutto evidente, invero, che se alla prova dei fatti anche il collocamento in comunità si è rivelato inadeguato a fronteggiare le esigenze cautelari, stante la propensione dell'indagata a non rispettare le prescrizioni, a maggior ragione sarebbe stata inadeguata la permanenza in casa. 4. Malgrado l'infondatezza del ricorso, lo stato di minore età dell'imputata la preserva dalla condanna al pagamento delle spese. Per le stesse ragioni deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.