Gravissimo incidente frontale: nessuna responsabilità per la terza auto che arriva da tergo

Ad eliminare qualsiasi responsabilità del conducente della terza auto, che era sopraggiunta successivamente, è l’assoluta impossibilità di evitare l’evento in ragione del carattere improvviso ed imprevedibile dell’ostacolo che gli si era parato davanti.

È questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25745/13, depositata lo scorso 15 novembre. Il caso. Un gravissimo incidente, scaturito da uno scontro frontale tra 2 auto e che vede coinvolta una terza autovettura che proveniva da tergo, in cui hanno perso la vita il conducente di una delle auto coinvolte e una trasportata. Il giudizio per la richiesta di risarcimento danni arriva sino davanti alla Corte di Cassazione, sede in cui la ricorrente, erede delle vittime, sostiene che il soggetto danneggiato in qualità di trasportato su di una autovettura ha il diritto all’esperimento dell’azione anche nei confronti del vettore e che i danni subiti dai trasportati sono coperti dall’assicurazione obbligatoria art. 1, comma 2, l. n. 990/1969 . Distanze di sicurezza rispettate l’evento era improvviso e imprevedibile. Premesso ciò, nella fattispecie, la responsabilità è da attribuire in via del tutto esclusiva al conducente dell’auto che ha causato lo scontro frontale. Nessuna responsabilità, infatti, può essere attribuita al conducente della terza vettura, che si era trovato nell’assoluta impossibilità di evitare l’evento in ragione del carattere improvviso ed imprevedibile dell’ostacolo che gli si era parato davanti. E poi – conclude la S.C. – le doglianze della ricorrente richiedono un inammissibile riesame del merito della controversia.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre – 15 novembre 2013, n. 25745 Presidente Berruti – Relatore D’Amico Svolgimento del processo M P. e A I. , rispettivamente conducente e trasportata nell'autovettura Renault di proprietà di Ma.Si. , perdevano la vita in un gravissimo incidente stradale a seguito dell'investimento frontale, all'interno della corsia di loro pertinenza, da parte dell'autovettura Lancia Delta, di proprietà della S.r.l. Perani e condotta da Ad Pe. , che procedeva nella direzione di marcia opposta. A questa prima violenta collisione ne succedeva un'altra, ad opera dell'autovettura Fiat Punto di proprietà e guidata da Ro.Gi. , che sopraggiungeva da tergo, nella stessa direzione di marcia della Renault. Venivano istaurati davanti al Tribunale di Lodi due distinti giudizi, poi riuniti, aventi ad oggetto la domanda di risarcimento danni subiti per la morte dei congiunti il primo promosso da M.I.C. e M M. , figli di A I. la prima anche in rappresentanza dei figli minori M P. e P.S. , contro Ad Pe. , la Perani S.r.l. e la Universo Assicurazioni S.p.a., assicuratore per la R.c.a. dell'autovettura Lancia Delta, nonché contro Silvestro Madera e la Ras Assicurazioni S.p.a. - assicuratore per la R.c.a. dell'autovettura Renault - e contro Giancarlo Rossini e Winterthur Assicurazioni S.p.a. - assicuratore per la R.c.a. dell'autovettura Fiat Punto il secondo promosso dalla stessa I.C M. , moglie di P.M. , in proprio e in rappresentanza dei figli minori, nonché dai genitori del medesimo, G P. e M.F B. , e dalle sorelle T P. e P.M.A. , nei confronti di Ad Pe. , della Perani S.r.l., della Universo Assicurazioni S.p.a., di Si Ma. e della RAS Assicurazione, di Gi Ro. e della Winterthur Assicurazioni S.p.a Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto fra gli attori e i convenuti Perani S.r.l., Pe.Ad. e Universo Assicurazioni in seguito alla transazione fra i medesimi intercorsa in corso di causa dichiarava la nullità della domanda proposta dagli attori contro Ma.Si. e la R.A.S. S.p.a. dichiarava l'incidente addebitabile a colpa esclusiva di Ad Pe. e per conseguenza rigettava le domande proposte dagli attori nei confronti di Gi Ro. e di Winterthur Assicurazioni poneva a carico degli attori l'onere integrale del pagamento delle spese processuali nel rapporto con Ma. e R.A.S. e con Ro. e Winterthur. La Corte di appello di Milano con decisione depositata il 12-6-2007 ha confermato la decisione di primo grado Propone ricorso M.I.C. , in proprio e in rappresentanza dei figli minori, nonché dai genitori di M P. , G P. e B.M.F. , e dalle sorelle dello stesso T P. e P.M.A. , con un articolato motivo. Resistono la Allianz già RAS che presenta anche memoria, Ro.Gi. e l'Aurora Assicurazioni, già Winterthur. Gli altri intimati non presentano difese. Motivi della decisione 1. La ricorrente denunzia violazione di legge ed errata applicazione degli articoli 1917 c.c., 2054 c.c., dell'art. 149 codice della strada e dell'art. 348 regolamento attuativo dello stesso, nonché degli artt. 2727 c.c., 2728 c.c., 2729 c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo del giudizio con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c Sostiene che il soggetto danneggiato in qualità di trasportato su di una autovettura ha diritto all'esperimento dell'azione anche nei confronti del vettore e che i danni subiti dai trasportati sono coperti dall'assicurazione obbligatoria, a norma dell'art. 1 comma 2 l. 24 dicembre 1969 n. 990. La Corte di Appello, negando il diritto all'azione del terzo trasportato nei confronti del vettore, era incorsa nella dedotta violazione di legge. 2. Con la seconda proposizione dell'unico motivo si denunzia vizio di motivazione avendo la Corte di merito derogato alla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti dell'autovettura condotta da Rossini Giancarlo adottando una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al comportamento negligente del conducente della Punto. 3. Il ricorso, nella parte in cui censura il rigetto della domanda nei confronti del proprietario e assicuratore dell'autovettura Renault a bordo della quale si trovava la trasportata, è infondato. Infatti, come affermato dalla Corte di appello, sulla circostanza della responsabilità esclusiva di Ad Pe. nella causazione dell'incidente si è formato il giudicato interno, avendo il giudice di primo grado affermato che la responsabilità del conducente della Lancia Delta, Ad Pe. , era certa e incontestabile alla stregua delle risultanze processuali, dalle quali era emerso che il predetto aveva invaso totalmente la semicarreggiata di pertinenza della Renault, guidata da M P. , il cui conducente non aveva potuto compiere alcuna nel dichiarava che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva di Ad Pe. . Tale statuizione non è stata impugnata con l'appello e già da tale fase processuale sulla stessa si è formato il giudicato. 4. Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello,una volta esclusa la responsabilità del conducente dell'autovettura Renault, non era esperibile alcuna azione nei confronti del proprietario della stessa, azione che presuppone per lo meno la responsabilità concorrente nell'incidente del conducente dell'autovettura su cui la danneggiata era trasportata. 5. La seconda censura relativa all'urto fra la Punto, guidata dal Rossini e l'autovettura Renault, guidata dal P. , è inammissibile. La Corte di appello ha confermato la statuizione del Tribunale secondo cui nessuna responsabilità poteva essere addebitata al Ro. , conducente della Fiat Punto, il quale, nonostante la pronta frenata attestata dalle strisce rilevate sull'asfalto dai verbalizzanti, la velocità non elevata e il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza, si era trovato nell'assoluta impossibilità di evitare l’evento in ragione del carattere improvviso ed imprevedibile dell'ostacolo che gli si era parato davanti la modesta entità dei danni riportati da tale autovettura alla parte anteriore, messa a confronto con gli effetti devastanti, della prima collisione, induceva ad escludere che tale seconda collisione avesse avuto un'incidenza causale sulle lesioni mortali riportate dagli occupanti della Renault, in relazione alle quali erano state formulate le domande risarcitorie. 6. Si osserva che la ricorrente, sotto l'apparente denunzia di vizio di motivazione, richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito, inammissibile in questa sede di legittimità. Si ricorda che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. 7. Della linea argomentativa adottata dalla Corte di appello, che ha negato l'incidenza causale sull'evento morte del secondo urto che ha coinvolto l'autovettura Renault effettuando un articolata comparazione fra i danni all'autovettura derivati dal primo urto e quelli dal secondo, la ricorrente non segnala alcun punto di contraddittorietà o illogicità, ma contrappone una propria e diversa lettura delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di Ro.Gi. e dell'Aurora Assicurazioni, liquidate per ciascuno in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, e per l'Allianz, già Ras, in Euro 11.200,00 di cui Euro 200,00 per spese,oltre per tutti accessori come per legge.