Omette di versare l’assegno di mantenimento alla moglie, ma la cosa grave è che allo stesso tempo ha fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli minori confermata la pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa.
È quanto emerge dalla sentenza numero 44629/13 della Corte di Cassazione, depositata il 5 novembre scorso. Il caso. Un uomo non versa l’assegno di mantenimento alla moglie, pari a 400 euro mensili, facendo venir meno i mezzi di sussistenza ai propri 2 figli minori. Per tale condotta, viene condannato, in primo e secondo grado, alla pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Concorso apparente di reati? Inutile si rivela, inoltre, il ricorso presentato in Cassazione. Infatti, i Supremi Giudici spiegano che l’omesso adempimento all’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento e di avere in tal modo fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, «determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l’omissione del versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile». Sono venuti a mancare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli minori. In sostanza, «mentre può essere realizzata la violazione dell’articolo 12 sexies della legge numero 898/1970 disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio o dell’articolo 3 l. numero 54/2006 disposizioni penali in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell’articolo 570, comma 2 numero 2, c.p., il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, commette unico reato, quello previsto dall’articolo 570, comma 2 numero 2, c.p.» per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell’assegno di mantenimento , in quanto la violazione meno grave – cioè l’omissione di versamento dell’assegno di mantenimento – perde la sua autonomia per il principio di assorbimento.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 ottobre – 5 novembre 2013, numero 44629 Presidente Agrò – Relatore Ippolito Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 26 febbraio 2010, il Tribunale di Lodi condannò M B. alla pena di sei mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, per il reato previsto dall'articolo 570 cpv. numero 2 cod. penumero , per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri due figli minori, omettendo di versare alla moglie l'assegno di mantenimento di Euro 400,00 così come disposto dal Tribunale di Lodi in sede di separazione con provvedimento del 30 settembre 2005, ed omettendo di provvedere in altro modo alle loro primarie esigenze di vita. 2. Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado, ricorre per cassazione l'imputato, con impugnazione personalmente sottoscritta, e deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza sul proprio stato di indigenza e sull'elemento soggettivo del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. In parte infondato, in parte inammissibile è il motivo relativo agli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 570, comma secondo, numero 2 c.p., avendo la Corte territoriale compiutamente argomentato, con motivazione giuridicamente corretta, completa e logicamente plausibile, sullo stato di bisogno dei figli minori, sull'assenza di dimostrazione dell'indigenza evocata dall'imputato, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente, peraltro, propone censure che implicano una diversa ricostruzione del fatto, inammissibili in questa sede di legittimità. 3. Inammissibile per manifesta infondatezza è la doglianza sull'indeterminatezza della pena, risultando chiarissimo anche dal ricorso e dall'atto di appello, nel quale l'imputato non si doleva affatto del trattamento sanzionatorio che il Tribunale ha inflitto la pena di sei mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa. 4. Correttamente i giudici del merito hanno applicato la pena congiunta della reclusione e della multa, prevista dall'articolo 570, comma secondo numero 2, cod. penumero . All'imputato era stato contestato di aver omesso di adempiere all'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale e di avere, con tale inadempimento, fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Formalmente tale doppia contestazione comprende sia la fattispecie prevista dall'articolo 3 della legge 8.2.2006, numero 54, che ha esteso al coniuge separato l'applicabilità dell'articolo 12-sexies della legge 1.12.1970, numero 898, sia la fattispecie prevista dal codice penale all'articolo 570, comma secondo numero 2. Trattasi di diverse violazioni di legge che, tuttavia, determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l'omissione del versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile. Come hanno recentemente precisato le Sezioni Unite, quest'ultima violazione non integra il reato di cui all'articolo 570, comma secondo numero 2, c.p., giacché il generico rinvio, quoad poenam, all'articolo 570 cod. penumero , operato dall'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, numero 898, come modificato dall'articolo 21 della legge 6 marzo 1987, numero 74 ed ora anche dall'articolo 3 della legge 8.2.2006, numero 54 , deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo dell'articolo 570 c.p. Cass. Sez. U, numero 23866 del 31/01/2013, rv. 255269 . Ne deriva che mentre può essere realizzata la violazione dall'articolo 12-sexies della legge 1.12.1970, numero 898 o dell'articolo 3 della legge 8.2.2006, numero 54 senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell'articolo 570, comma secondo numero 2, c.p., il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, commette un unico reato, quello previsto dall'articolo 570, comma secondo numero 2, c.p La violazione meno grave l'omissione di versamento dell'assegno di mantenimento per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde infatti la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell'assegno di mantenimento . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.