Nuovi chiarimenti dall’INPS sulla salvaguardia

Con il messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013, l’INPS interviene con alcune precisazioni sulla salvaguardia di cui all’art. 22, comma 1, lett. a , Legge n. 135/2012, che riguarda i lavoratori coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Soggetti interessati. Prendendo in considerazione le posizioni contributive ai fini delle certificazioni della salvaguardia, sono state evidenziate due tipologie di lavoratori inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 1. al primo gruppo appartengono coloro che abbiano maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 successivamente al 31/12/2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità 2. nella seconda tipologia rientrano invece i lavoratori che, nell’ambito degli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali, abbiano beneficiato di due successivi ammortizzatori sociali CIGS nel corso della quale siano maturati, dopo il 2011, i previgenti requisiti pensionistici e indennità di mobilità. Beneficio negato per chi può andare in pensione con la legge Monti-Fornero mentre fruisce del sostegno al reddito. Con questo messaggio, l’INPS interviene con alcuni chiarimenti sulla salvaguardia di cui all’art. 22, comma 1, lettera a , della Legge n. 135/2012, che riguarda proprio i lavoratori coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro l’anno 2011. Tali misure di salvaguardia, precisa l’Istituto, si applicano esclusivamente ai lavoratori che non riescano a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201/2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.

TP_LAV_13MessINPS17606