In tema di riscossione delle imposte dirette disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973 numero 602, l'omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario non consente l’applicazione dell’articolo 30 che prevede l’applicazione di interessi di mora al tasso speciale sulle somme iscritte a ruolo decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, affronta il tema dell’attribuzione degli interessi di mora, accessori al credito IVA, ammesso allo stato passivo di un fallimento. Lo affronta con riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 2752, comma 2, c.c. che, come noto, riconosce il privilegio ai crediti dello Stato per imposte, pene pecuniarie e tasse e al d.P.R. numero 602/1973 in tema di riscossione delle imposte sul reddito. Il fatto. Equitalia domanda al Tribunale di attribuire agli interessi di mora, accessori al credito IVA ammesso allo stato passivo, di un fallimento, lo stesso privilegio generale sui beni mobili dell’impresa fallita. Il Tribunale respinge la domanda. L’organo giudicante, infatti, non ritiene operante l’articolo 30 d.P.R. numero 602/1973 in base al quale decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale e fino alla data del pagamento, maturano interessi di mora «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», in quanto Equitalia, nel caso di specie, non ha provato la notifica della cartella in data anteriore al fallimento. Si che Equitalia avrebbe diritto solo al privilegio al tasso legale sugli interessi relativi ad un biennio, qualora indicati nel loro preciso ammontare nella nota di iscrizione ipotecaria. Ricorre per cassazione Equitalia. Equitalia impugna il provvedimento giudiziale sotto plurimi motivi. In sostanza insiste sul medesimo grado di privilegio per l’IVA e per gli interessi nascenti dallo stesso tributo al tasso speciale. Interessi di mora senza tasso speciale. Gli ermellini respingono per inammissibilità il ricorso, pur ritenendo talune delle doglianze di Equitalia astrattamente accoglibili. Secondo la Suprema Corte infatti l’indennità di mora per i crediti erariali merita il medesimo rango attribuito dall’articolo 2749 c.c. agli interessi avendo la stessa natura risarcitoria. Invero il privilegio spettante ex articolo 20 e 21 d.P.R. numero 602/1973 agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, non deroga al disposto dell'articolo 2749 c.c., nella parte in cui tale articolo limita cronologicamente l'estensione del privilegio agli interessi, per cui deve ritenersi che l'ammissione al passivo degli interessi ex articolo 20 debba seguire in conformità al combinato disposto degli articolo 54, l. fall. e 2749 c.c. In astratto dunque l’Equitalia avrebbe diritto alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso speciale, ma, in concreto, l’istante non ha provato la notifica della cartella esattoriale così da inficiare il suo diritto a tale riscossione. E’ di altrettanto solare evidenza, infatti, come in caso di fallimento del contribuente, presupposto indefettibile dell'ammissione al passivo del credito portato dalla cartella esattoriale è la notifica della stessa al curatore fallimentare, al fine di consentirgli di eventualmente proporre ricorso contro il ruolo cfr. Cass. numero 6032/1998 Tribunale Parma 18 marzo 1999 . Concludendo. La sentenza annotata fa buon governo delle regole sul privilegio e delle disposizioni sulla notifica della cartella di pagamento e sui suoi effetti in termini di pagamento degli interessi di mora al tasso speciale. Il privilegio assiste dunque i crediti tributari nell'anno in cui l'esattore procede o interviene nella esecuzione e nell'anno precedente, e non rileva che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento. In altri termini, sono assistiti dal privilegio i tributi iscritti nei ruoli emessi nell'anno in cui il concessionario ha avanzato istanza di ammissione al passivo e nell'anno precedente, anche se l'iscrizione a ruolo è avvenuta dopo l'inizio della procedura concorsuale, quantunque si tratti di imposte inerenti a redditi risalenti ad epoca antecedente il biennio, ed anche se l'anno della insinuazione è successivo a quello della dichiarazione di fallimento. Quanto infine al tasso speciale questo, oggi, è fissato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emesso il 17 luglio 2012, ed ammonta al 4,5504% essendo il risultato della flessione dei tassi bancari attivi registrati l’anno scorso. In pochi anni, dal 2009 al 2012, si è assistito ad un taglio agli interessi di mora che è stato del 2,2854%, in quanto si è passati dalla misura del 6,8358% applicabile dall'1 ottobre 2009 all’attuale 4,5504% applicabile dall'1 ottobre 2012.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 luglio - 15 novembre 2012, numero 20081 Presidente Plenteda – Relatore Cultrera Ritenuto in fatto e in diritto Equitalia ha chiesto al Tribunale di Terni di attribuire agli interessi di mora, accessori al credito per IVA, ammesso allo stato passivo del fallimento RB Barbaccia s.numero c, il medesimo privilegio generale sui mobili della fallita relativo all'imposta, escluso dal giudice delegato. Il Tribunale ha respinto l'opposizione ed Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi. Rilevato anzitutto che non risultano depositate le RR delle notifiche del ricorso eseguite a mezzo del servizio postale, il ricorso appare meritevole di trattazione camerale. Il Tribunale ha ritenuto che il disposto dell'articolo 2752 comma 2 che riconosce il privilegio ai crediti dello Stato per imposte, pene pecuniarie e tasse non deroga al disposto dell'articolo 2749 c.c., a sua volta non derogato dal disposto degli articolo 20 e 30 d.p.r. numero 602/1973 che prevede interessi di mora anche sugli interessi già maturati in caso di decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Comunque Equitalia non ha provato la notifica della cartella esattoriale in data anteriore al fallimento, sì che le competerebbe il privilegio al tasso legale sugli interessi relativi al biennio, che non sono stati però indicati nel loro preciso ammontare nella nota d'iscrizione ipotecaria prodotta a corredo della domanda d'insinuazione. A questa decisione la ricorrente contrappone 4 motivi sostenendo che 1- dovendo tenersi conto della causa del credito ai sensi dell'articolo 2745 c.c., il quadro normativo richiamato - articolo 2752 c.c. e articolo 89 d.p.r. numero 602/1973 - prevede il medesimo grado di privilegio per l'IVA e per gli interessi nascenti dallo stesso tributo 2 - lo scorporo degli interessi di mora non sarebbe condivisibile entrando a far parte di un unicum 3 - l'applicazione del tasso legale agli interessi successivi all'apertura della procedura viola il disposto dell'articolo 30 d.p.r. più colte citato che prevede un tasso speciale, annualmente indicato con d.m. 4 - l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata con riferimento agli interessi al tasso speciale annualmente previsto. Il Consigliere rei ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini La questione posta con i primi due motivi potrebbe meritare accoglimento a lume della consolidata giurisprudenza secondo cui, pur essendo esclusa l'applicazione analogica delle cause di prelazione, l'indennità di mora per i crediti erariali merita il medesimo rango attribuito dall'articolo 2749 c.c. agli interessi condividendone la natura risarcitoria Cass. nnumero 3878/92, 5247/93, 6214/94, non contraddetto da S.U. numero 5165/2009 con riguardo alla diversa ipotesi in cui il credito per IVA sia stato ammesso allo stato passivo sulla base della sola dichiarazione . Nondimeno il ricorso potrebbe meritare il rigetto in quanto il terzo motivo non coglie nel segno, e pertanto appare inammissibile. Non censura infatti la ratio decidendi che, lungi dall'escludere l'applicazione del diverso tasso legale invocato dall'istante, ha ritenuto indimostrata la notifica della cartella, che ne presuppone l'applicazione, che resta dunque, in quanto non smentita nel motivo, circostanza accertata in senso inoppugnabile. Il quarto motivo resterebbe assorbito. Al credito per interessi è stata applicata la prelazione ex articolo 2749 c.c., quello per gli interessi di mora sarebbe comunque rimasto indimostrato . Il collegio, pur rilevando l'infondatezza delle censure articolate nel merito in ricorso, ritiene di condividere la riferita proposta e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso, senza provvedere sul governo delle spese del presente giudizio, stante l'assenza d'attività difensiva della curatela. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.