È inesistente la notifica del gravame direttamente alla parte in cancelleria

La notifica effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria e non al suo procuratore costituito, produce l'inesistenza della notifica stessa che è insuscettibile di rinnovazione o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di gravame.

La vicenda processuale. Un comune veniva condannato in primo grado al risarcimento dei danni in favore di un proprietario per occupazione di vari lotti di terreno non seguita da decreto di esproprio regolare. La corte d’appello riformava parzialmente la sentenza anche in considerazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dal civico ente con riferimento alla pretesa risarcitoria. Ricorrono per cassazione gli eredi del proprietario. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Gli Ermellini accolgono immediatamente l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dai difensori del comune. L’eccezione si fonda sulla circostanza che la notifica del ricorso è stata effettuata direttamente alla parte «al Comune di al Sindaco legale rappresentante pro tempore » presso la cancelleria del giudice a quo «presso la Cancelleria civile di detta corte di appello» . I difensori del comune, infatti, non avevano eletto domicilio nel luogo a cui corrispondeva la sede dell’Autorità Giudiziaria competente a decidere la contesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che l’elezione di domicilio ex lege di cui all’articolo 82, R.D. numero 37/1934, si riferisce al solo procuratore costituito in primo grado «per non essere anche estesa alla parte appellata» ex multis, sentenza numero 384/10 . In via operativa. Di fondamentale importanza pratica è l’insegnamento che si trae dalla sentenza annotata. E’ inesistente la notificazione eseguita personalmente alla parte presso la cancelleria e non al procuratore costituito, giacché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa. L’inesistenza si riverbera sulla insuscettibilità della rinnovazione o di sanatoria ex tunc a fronte della costituzione della parte destinataria del giudizio di gravame. Va infine ricordato che è pur sempre inammissibile, per difetto di notifica, il ricorso per cassazione notificato ad una parte, rimasta contumace in grado di appello, presso il suo difensore in primo grado il ricorso, infatti, ex articolo 330 c.p.c., va notificato in questo caso alla parte personalmente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 febbraio – 17 settembre 2015, numero 18237 Presidente Salvago – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con sentenza in data 5 dicembre 1990 il Tribu nale di Locri condannava il Comune di Stignano al pagamento in favore della sig.ra R.T., della somma di lire 103.245.953, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni relativi all'occupazione, in tempi diversi, di vari lotti di sua proprietà, per la realizzazione di impianti sportivi, non seguita da regolare emanazione del decreto di esproprio. 1.1 - La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale acco glimento del gravame proposto dal Comune nei con fronti dei signori T.M.P. e D., eredi della R., ha considerato tempesti va, e quindi fondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune in relazione alla pretesa ri sarcitoria relativa all'occupazione avvenuta in da ta 30 giugno 1975. 1.2 - E' stata altresì rettificata la liquidazione del valore corrispondente a un'area di mq 243, oc cupata per la realizzazione di un campo da tennis, in euro 1.472 e si è, infine, dichiarata l'inammissibilità di alcune domande nuove svolte dagli appellati nel corso del giudizio di secondo grado. 1.3 - Per la cassazione di tale decisione i signori T. propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui il Comune di Stignano resiste con controricor so. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione 2 - Preliminarmente deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sol levata dal Comune di Stignano e, comunque, rileva bile d'ufficio, per essere stata la relativa noti fica effettuata alla parte presso la cancelleria del giudice a quo. 2.1 - Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che i difensori del Comune di Stignano, non avendo eletto domicilio nel luogo corrispondente alla sede dell'Autorità giudiziaria adita, si consideravano domiciliati presso la cancelleria della Corte di Appello di Reggio Calabria. 2.2 - Il ricorso risulta notificato al Comune di Stignano, in persona del Sindaco legale rappresen tante p.t., elettivamente domiciliato nel giudizio di appello dinanzi la Corte di appello di Reggio Calabria, presso la cancelleria civile di detta Corte di appello, mediante consegna di copia a ma ni . 2.3 - Soccorre in proposito il costante orientamen to di questa Corte secondo cui qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un colle ga iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità proce dente con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudizia ria procedente ai sensi del R.D. numero 37 del 1934, articolo 82 , la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex articolo 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domi cilio ex lege di cui al citato R.D. numero 37 del 1934, articolo 82 limitata al solo procuratore costi tuito, e non anche estesa alla parte appellata. 2.4 - Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il de stinatario di essa Cass., 13 gennaio 2010, numero 384 Cass., 18 febbraio 2008, numero 3970 . 2.5 - Va peraltro aggiunto che il controricorso dell'ente resistente risulta notificato i ricorren ti comunque tempestivamente cfr. Cass., 20 apri le 2004, numero 7559 Cass. Sez. unumero , 19 novembre 2001, numero 14539 , e poi depositato, ben oltre il termine per proporre impugnazione, con conseguente insussi stenza della possibilità di determinare una sanato ria ex nunc . 3 - Alla declaratoria di inammissibilità del ricor so consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in disposi tivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con danna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.