Ancora un caso di stalking ed omicidio tra ex

La capacità di intendere e di volere che esclude la imputabilità di un soggetto va distinta dalla capacità di inibizione e controllo delle proprie azioni, trattandosi, in questo caso, della capacità del soggetto di adeguare la sua condotta agli stimoli per effetto di fattori di ordine educativo, etico, religioso o ambientale, i quali incidono sulla personalità dell’individuo, lo rendono consapevole, lo dotano di senso critico ed autocritico e moderano le spinte impulsive.

Pertanto, quando i freni inibitori siano poco efficienti o indeboliti, come nel caso della gelosia esasperata e sospettosa che può esistere alla fine di una relazione, e tale deficienza non dipenda da un effettivo stato morboso psichiatrico, da un vero e proprio squilibrio mentale, caratterizzato da un’ideazione patologica, da forme maniacali, deliranti, incidenti sui processi di determinazione ed inibizione, ma sia frutto del carattere e del modo di concepire le relazioni personali, siffatta situazione non esplica refluenza per escludere o limitare grandemente la capacità di intendere e di volere, esaurendosi in un mero stato emozionale. D’altra parte, lo stato di fatto appare ancora più grave quando l’ideazione criminale sia caratterizzata da una particolare fermezza e costanza nel tempo e l’agente persevera senza incertezze nel proprio intento, nonostante abbia la possibilità e opportunità di recedere, rivelando, in tal modo, un dolo di maggiore intensità. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza numero 40286 del 27 settembre 2013. Il caso. L’imputato, accusato di stalking ed omicidio, veniva condannato prima dal Gup del Tribunale e poi dalla Corte di Assise di Appello di Brescia per avere ucciso, con premeditazione, la propria ex fidanzata con nove coltellate, lasciandole addirittura il coltello conficcato nel petto. Dopo diversi mesi di atteggiamenti persecutori in suo danno, attraverso pedinamenti, inseguimenti, minacce di morte, era venuto a conoscenza, oramai dopo più di un anno dalla separazione, che la stessa frequentava un altro uomo. Dopo una lite il giorno prima dell’omicidio, aveva attuato il suo intento criminoso accedendo nella abitazione della vittima, che, in quel momento, si trovava al telefono con il suo attuale compagno, prendendo un coltello dalla cucina della casa che conosceva bene, in quanto lo stesso vi aveva vissuto e assassinando la giovane. Assisteva all’omicidio “in diretta” il compagno della donna che, nell’ambito del processo aveva riferito della immediatezza dei fatti, della assenza di qualsivoglia litigio o discussione tra i due, tale che la donna non aveva nemmeno avuto il modo di reagire all’aggressione. Il ricorso dell’imputato deduceva vari motivi di censura. Primo tra tutti quello relativo alla mancata motivazione circa il rigetto dell’istanza di parziale rinnovazione dell’istruttoria per disporre nuovo accertamento peritale. In secondo luogo, violazione di legge circa il mancato riconoscimento dell’attenuante del vizio parziale di mente, stante che i giudici non avevano tenuto conto di quanto affermato nella consulenza di parte sulla vita dell’imputato e la dinamica dell’omicidio, avvenuto a causa di una forte gelosia a causa della nuova relazione sentimentale della vittima, cagionata da un disturbo della personalità. Infine, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante della premeditazione, stante che l’imputato non solo si era presentato privo di alcuna arma a casa della vittima, ma aveva agito in tal modo solo in quanto aveva scoperto la stessa al telefono con un altro uomo, senza considerare, poi, che proprio la personalità disturbata dell’imputato gli impediva quella riflessione intensa e prolungata che caratterizza la premeditazione. La Corte dichiara il ricorso infondato per tutti i motivi di doglianza. Sulla rinnovazione dell’istruttoria Ed invero, affronta, innanzitutto la giurisprudenza in punto di rinnovazione dell’istruttoria in appello in costanza del rito abbreviato, rammentando i poteri di integrazione probatoria del giudice. In particolare, affermando come la legge numero 479/1999 ha introdotto la possibilità per l’imputato di richiedere l’ammissione al rito abbreviato condizionato ad un particolare adempimento istruttorio, spettando poi al giudice di primo grado valutare se la prova sia necessaria e se possa trovare o meno ingresso nel procedimento, con la conseguenza che tale decisione sarà suscettibile di una rivisitazione critica in sede di impugnazione. Se la richiesta non è subordinata, allora la possibilità di introdurre nuovo materiale probatorio resta affidata all’esercizio, da parte del giudice, del potere di disporre nuovi accertamenti dove ritenuti necessari per la decisione. Nel caso di specie, la Corte, ha evidenziato che l’imputato aveva depositato una consulenza psichiatrica in fase di indagini, ma non aveva avanzato istanza di ammissione al rito abbreviato condizionata a perizia, proposta invece, tardivamente, in secondo grado. D’altra parte, la richiesta di procedere ad una integrazione probatoria non impone al giudice di provvedervi, rimanendo una sua scelta discrezionale se accoglierla o meno, trattandosi, peraltro, di istituto di natura eccezionale. Ed inoltre, la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, mentre facoltizza il giudice d’appello ad esercitare tali poteri di integrazione, esclude la possibilità per l’imputato di richiedere la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e di conseguenza esclude qualunque obbligo di motivazione del diniego di tale richiesta. Sull’imputabilità In punto di imputabilità, la Corte ha, invece, rilevato come correttamente i giudici di merito avevano ritenuto di non voler adottare le conclusioni della consulenza di parte depositata in fase di indagini, stante che la stessa non solo era stata effettuata da un’assistente del medico psichiatra che aveva firmato la relazione, senza alcuna somministrazione di tests, ma per di più l’attendibilità dei giudizi del consulente risultava pregiudicata dall’aver fondato le proprie conclusioni sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato che risultava differente da quanto in atti. Ebbene, la Corte si allinea alle conclusioni delle sentenze di merito circa la riconducibilità del gesto omicida ad una gelosia esasperata, suscitata nell’imputato dalla contezza di contatti tra la vittima ed un altro uomo. Tale circostanza deve essere considerata quale stato emotivo e passionale di cui all’articolo 90 c.p. che non può in alcun modo reputarsi elemento ablativo, nemmeno parzialmente, della capacità di intendere e di volere dell’imputato. Infatti, si afferma come tale stato mentale, non determinato da uno squilibrio mentale, quanto piuttosto dalla inefficienza dei propri freni inibitori, non può essere considerato tale da escludere o limitare grandemente la capacità di intendere e di volere, con la conseguente applicazione della attenuante di che trattasi. Sulla premeditazione In punto di premeditazione, invece, afferma la Corte, che il suo riconoscimento è condizionato dalla sussistenza di due elementi, cronologico e soggettivo, i quali richiedono che il proposito delittuoso perduri per un’estensione temporale tale da consentire all’agente la riconsiderazione della decisione assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori. Nel caso di specie, la ricostruzione fattuale operata non lascia scampo all’applicazione della contestata aggravante. Pertanto, laddove, come nel caso concreto, l’agente perseveri senza incertezze nell’intento, sebbene possa recedere, ha certamente un atteggiamento che la legge ritiene meritevole di una pena più severa, palesandosi un dolo di maggiore intensità e, quindi, una più spiccata capacità a delinquere.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 giugno - 27 settembre 2013, numero 40286 Presidente Giordano – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 27 maggio 2012 la Corte di Assise di Appello di Brescia confermava la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Brescia del 2 luglio 2010, con la quale, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, G C. era stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio pluriaggravato in danno di P M. , contestatogli perché, attingendola con diverse coltellate, tanto da lasciarle conficcato il coltello all'altezza del petto, ne cagionava l'immediato decesso, con le aggravanti dell'aver commesso il fatto con premeditazione e dopo essersi reso responsabile del reato di cui all'articolo 612-bis cod.penumero . Per l'effetto, era stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle cautelari, nonché al risarcimento dei danni, in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, con il riconoscimento della provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 57.585,00 per A M. , di Euro 50.000,00 per P.G.A. e di Euro 25.000,00 per E M. . 2. Da entrambe le sentenze di merito si deduceva la seguente conforme ricostruzione dei fatti. A seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa, i Carabinieri della stazione di omissis la sera del omissis erano intervenuti in omissis presso l'abitazione di P M. , al cui interno avevano rinvenuto il corpo senza vita della donna con un coltello conficcato nel petto. 2.1 Sin dall'inizio i sospetti si erano indirizzati verso l'ex fidanzato della vittima, G C. , il quale si era dato alla fuga dopo avere confidato a parenti ed amici di avere commesso l'omicidio ed era stato sottoposto a fermo in provincia di Bergamo due giorni dopo. Sulla scorta di quanto rilevato dai consulenti medico-legali, dall'autopsia, dai rilievi eseguiti sul luogo del delitto, dalla confessione resa dall'imputato si era desunto che egli, entrato nella sua abitazione, la porta non era stata chiusa a chiave, aveva volontariamente ucciso l'ex fidanzata con un coltello prelevato dalla stessa casa, colpendola in rapida successione con almeno nove coltellate, di cui tre al collo e sei alla superficie anteriore dell'emitorace sinistro, cinque delle quali avevano provocato ferite penetranti, che avevano attinto il polmone sinistro, il pericardio, il ventricolo sinistro e l'apice del cuore, determinandone la morte. 2.2 Si era dunque ritenuta inattendibile la descrizione del fatto fornita dall'imputato, il quale aveva riferito di avere inferto alla donna una sola coltellata all'esito di un violento litigio con reciproche aggressioni e, sotto il profilo del movente, si era ricondotto il gesto omicida alla gelosia esasperata del C. , che non aveva accettato la decisione della M. di interrompere la loro relazione e la possibilità concreta che ella intrattenesse rapporti con altri uomini, al punto che negli ultimi mesi aveva tenuto un atteggiamento persecutorio in suo danno, riferito da una pluralità di fonti testimoniali, tradottosi in inseguimenti, pedinamenti, controlli, minacce di morte che avevano terrorizzato la donna e l'avevano indotta anche a mutare le proprie abitudini. 2.4 I giudici di merito avevano poi escluso che l'imputato fosse stato affetto da vizio parziale di mente, che ne avesse compromesso l'imputabilità, in ciò recependo quanto ritenuto dal perito, designato nel corso del giudizio di primo grado. 2.4.1 In particolare, il tema era stato affrontato dapprima dal consulente tecnico della difesa, il quale aveva attestato che, per effetto del rapporto conflittuale intrattenuto col padre, l'imputato non aveva potuto seguire un normale ed equilibrato processo di crescita e non aveva raggiunto una capacità psicosessuale ed un'identificazione adeguata al ruolo maschile, avendo trovato rifugio nella figura materna aveva dunque accertato che egli era affetto da gravissimo disturbo istrionico della personalità con tratti secondari di tipo paranoide ed ipocondriaco , che avrebbe scemato grandemente la capacità di intendere e di volere per l'incapacità di controllare l'impulsività. 2.4.2 Per contro, il perito d'ufficio, all'esito dell'esame clinico e testistico, aveva evidenziato l'assenza di disturbi di personalità e, pur dando atto dell'infanzia difficile per il travagliato rapporto col padre, riteneva superate tali problematiche sin dall'adolescenza quando l'imputato si era trasferito a Brescia presso il fratello e per lo sviluppo di una personalità rientrante nei parametri della norma clinica e nosografica, tanto da avergli consentito di svolgere un lavoro regolare, di assumere responsabilità sindacali e di militare in una formazione politica, assumendo un ruolo sociale di un qualche rilievo. 2.5 Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di merito avevano confermato la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione ed escluso la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche in ragione della valenza secondaria dell'assenza di precedenti penali rispetto all'efferatezza e brutalità dell'uccisione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale deduce - violazione di legge e vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria in relazione al rigetto dell'istanza di parziale rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. penumero per disporre nuovo accertamento peritale, sulla quale i giudici di secondo grado avevano omesso qualsiasi motivazione, determinando in ciò la nullità della sentenza - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente, frutto del recepimento dei giudizi peritali, che però non avevano posto la dovuta attenzione alla vita dell'imputato ed alla dinamica che aveva condotto all'omicidio, incentrata sulla gelosia per la nuova relazione della vittima, cagionata da disturbo della personalità insuscettibile di una valutazione clinica e non permanente ed avevano ritenuto in modo soggettivo ed opinabile, ma privo di logicità, che le diverse conclusioni raggiunte dai consulenti della difesa fossero frutto della ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato, ma smentita dalle indagini, senza tener conto dell'effettivo rinvenimento nell'abitazione della vittima di chiari segni di una lite, che aveva determinato quello stress emotivo all'origine della perdita dell'autocontrollo - violazione di legge e vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, in quanto la sentenza di appello a aveva richiamato i rilievi di quella di primo grado senza esaminare le doglianze difensive e senza tener conto che la personalità disturbata dell'imputato gli aveva impedito una riflessione più intensa e prolungata che caratterizza la premeditazione, come del resto dimostrato dal filmato registrato, ove egli aveva manifestato intenti suicidi e non omicidi e successivamente aveva dato addio ad amici ed al figlio b non aveva considerato che l'omicidio era stato attuato sotto l'improvviso impulso determinato dalla scoperta della donna in conversazione con altro uomo c era contraddittoria l'indicazione del momento di insorgenza del proposito, dapprima ritenuto essersi formato mesi prima, quindi essere emerso la notte precedente il fatto allorché era stato registrato il video dopo la scoperta della M. in atteggiamenti amorosi con altro uomo d aveva ricavato argomenti a conforto dell'azione premeditata dalle modalità crudeli dell'azione, confondendo le due aggravanti e aveva trascurato che egli si era presentato a casa della vittima senza l'arma del delitto, rinvenuta in quel luogo, e senza strumenti per l'effrazione, per cui l'aggressione era stata causale ed egli non aveva nemmeno predisposto una via di fuga. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, che non avevano tenuto conto dell'assenza di premeditazione, dell'azione su impulso improvviso, della collaborazione con le forze dell'ordine, della narrazione del fatto così come ne aveva avuto ricordo in quel momento di turbamento e confusione. 4. Con memoria depositata il 16 maggio 2013 la difesa ha articolato dei motivi aggiunti, deducendo quanto segue. - In ordine al negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 89 cod. penumero la Corte di Assise di Appello aveva trascurato quanto affermato dal consulente della difesa, il quale aveva ribadito che l'impulso ad uccidere era frutto di paranoia, coperta da istrionismo, ossia di sindrome psicotica che determina dissociazione del pensiero e deterioramento della personalità, nonché alterazione delirante della volontà, tutti profili di cui il perito non si era occupato per cui, nel contrasto dei giudizi tecnici, avrebbe dovuto disporsi nuova perizia. - La circostanza aggravante della premeditazione era stata basata essenzialmente sulle modalità dell'aggressione e sul numero delle ferite inferte, ossia su dati fattuali inconferenti, integrando caso mai altra aggravante e senza illustrare, né l'aspetto cronologico, né quello ideologico. - Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era frutto dell'erronea equiparazione tra la condotta posta in essere per perpetrare il delitto e quella successiva, senza quindi tener conto della confessione resa, del mancato tentativo di sviare le indagini, della richiesta di intervento delle forze dell'ordine, del corretto comportamento processuale. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va respinto. 1. Le argomentazioni difensive prospettate con i primi due motivi di gravame si risolvono nella critica al procedimento di valutazione dell'imputabilità del ricorrente al momento del fatto, e nella censura della scelta processuale, operata concordemente dai giudici di merito, di non disporre la rinnovazione della perizia psichiatrica. 1.1 Tale articolata doglianza va respinta perché infondata. Va premesso che la decisione censurata non è stata giustificata in modo esplicito dalla Corte territoriale, ma, ciò nonostante, nella motivazione della sentenza impugnata è rintracciabile per implicito la deduzione della superfluità di un approfondimento istruttorio dalla constatazione della completezza e concludenza delle prove acquisite, tali da smentire in punto di fatto che l'imputato fosse affetto da vizio di mente o comunque da un disturbo di personalità incidente sulla sua imputabilità. 1.2 Deve al riguardo considerarsi come il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità affermi che la richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere. Spetta al giudice la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l'esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, la meritevolezza della richiesta di perizia psichiatrica Cass. sez. 4, numero 20593 del 12/04/2005, Mezzetti, Rv. 232096 in tal senso anche sez. 2, numero numero 35987 del 17/6/2010, Melillo, rv. 248181 sez. 6, numero 456 del 21/9/2012, Cena ed altri, rv. 254226 . 1.2.1 La questione merita poi ulteriori precisazioni in ragione del momento processuale nel quale la richiesta di perizia è stata avanzata dalla difesa, cosa che impone di esaminare la compatibilità strutturale tra la rinnovazione dell'istruttoria in grado d'appello e giudizio abbreviato, che in questa sede non s'intende porre in discussione, dovendosi soltanto aggiungere che le valutazioni inerenti l'applicazione dell'istituto sono insuscettibili di censura in sede di legittimità, se congruamente motivate. 1.2.2 In linea generale l'orientamento interpretativo, espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai poteri istruttori del giudice nel procedimento d'appello, afferma che l'istituto della rinnovazione dell'istruttoria è di natura eccezionale, basandosi sulla presunzione relativa di esaustività e completezza dell'indagine istruttoria condotta nel grado precedente, ed è oggetto di valutazione discrezionale del giudice d'appello non rimesso alla disponibilità delle parti processuali, sulle quali grava soltanto l'onere di allegazione, ossia di indicazione dei mezzi di prova da assumere e della loro necessità. 1.2.3 Per quanto attiene più specificamente al rito abbreviato, nel periodo immediatamente successivo all'introduzione del nuovo istituto processuale si era posta in termini problematici la questione della compatibilità della verifica giudiziale della capacità di intendere e di volere dell'imputato ex articolo 88 cod.penumero con le caratteristiche strutturali del rito alternativo, da celebrarsi allo stato degli atti sulla base delle acquisizioni probatorie raccolte nel corso delle indagini preliminari e previa rinuncia delle parti ad ulteriori approfondimenti probatori dei profili fattuali delle vicende sottoposte a giudizio. Da un lato era emerso un orientamento più restrittivo, che, facendo leva proprio sulla nozione di procedimento definibile allo stato degli atti, aveva ritenuto con esso incompatibile la richiesta di espletamento di perizia, pur se attinente al solo profilo dell'imputabilità, perché diretta ad apportare nuovi dati di conoscenza rispetto a quelli già acquisiti, da ritenersi insuscettibili di modificazioni nel corso del giudizio per l'esaustività del materiale già agli atti Cass. sez. 1, numero 10369 del 14/10/1993, Pappalardo, rv. 197901 sez. 1, numero 5689 del 4/12/1995, D'Elpidio, rv. 205268 dall'altro l'indirizzo maggioritario aveva sostenuto che la preclusione all'introduzione di nuove prove, conseguente all'ammissione al giudizio abbreviato, andava circoscritta agli elementi probatori riguardanti la ricostruzione storica del fatto di reato e la sua attribuibilità all'imputato, quindi ai profili oggettivi e soggettivi della responsabilità, restandone esentato l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, qualora nel corso del giudizio abbreviato fossero emersi indicazioni a smentita della ritenuta imputabilità Cass. sez. 1, numero 4519 del 10/12/1990, Pagano, rv. 186845 sez. 6, numero 7892 del 25/5/1993, Clerici, rv. 194906 sez. 4, numero 5924 del 18/4/1995, Vizzani, rv. 201690 sez. 1, numero 12774 del 22/11/1995, Previti, rv. 203340 . 1.2.4 A seguito della novella introdotta dalla L. numero 479 del 1999, che ha sancito la possibilità che l'imputato condizioni la richiesta di ammissione ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, senza porre limitazioni quanto all'oggetto ed alla natura della prova, potendo riguardare ogni aspetto sul quale devono estendersi i poteri cognitivi nel giudizio di merito, l'accoglimento dell'istanza resta subordinato al requisito della necessità ai fini della decisione della prova e della compatibilità con le finalità di economia processuale, caratterizzanti quel tipo di procedimento allo stato degli atti . Pertanto, formulata istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionata ad adempimento istruttorio, spetterà al giudice di primo grado valutare se la prova sia necessaria e se quindi possa trovare o meno ingresso nel procedimento e la relativa decisione sarà suscettibile di una rivisitazione critica in sede d'impugnazione. Diversamente, quando la richiesta di ammissione al rito alternativo non sia subordinata, in questo caso la possibilità di introduzione di nuovo materiale probatorio resta affidata all'esercizio da parte del giudice nei due gradi di merito, quindi anche in appello, del potere di disporre ulteriori accertamenti, quando ritenuti necessari ai fini della decisione, ai sensi dell'articolo 441 cod.proc.penumero , comma 5, che replica in riferimento al rito speciale la previsione dell'articolo 507 cod. proc. penumero in nome dell'esigenza di accertamento della verità. 1.2.5 La giurisprudenza di questa Corte ha al proposito rilevato che Nel giudizio abbreviato d'appello, celebrato anche in sede di rinvio, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'articolo 441 c.p.p., comma 5, che attribuisce siffatto potere al giudice dell'abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al giudice d'appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità quando sia correttamente ed adeguatamente motivata Cass., sez. 5, numero 19388 del 9.5.2006, Biondo ed altri, rv. 234157, sez. 4, numero 38216 del 29.4.2009, Hrustic, rv. 245290, sez. 2, numero 35987 del 17/6/2010, Melillo, rv. 248181, sez. 2, numero 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, rv. 249161 . 2. Valutando il caso concreto alla luce dei superiori ed ormai pacifici principi, va tenuto conto che il C. , dopo avere depositato nel corso delle indagini preliminari la relazione del proprio consulente psichiatra, non ha avanzato istanza di ammissione al rito abbreviato condizionata a perizia psichiatrica, che è stata disposta d'ufficio dal G.U.P., sicché si tratta di verificare se il diniego opposto dai Giudici d'appello di attivare i poteri ufficiosi di integrazione probatoria mediante rinnovazione della perizia sia conforme alle norme processuali di riferimento e sia stato adeguatamente motivato. 2.1 Non vi è dubbio che sotto il primo profilo l'istanza avanzata con i motivi di appello è tardiva, senza che ciò sia dipeso da circostanze non imputabili alla volontà della parte ed alla sua diligenza, posto che nessuna garanzia sussisteva del recepimento dei giudizi formulati dal consulente tecnico della difesa, e che nessuna norma giuridica impone al giudice di merito di procedere all'integrazione probatoria chiesta da una delle parti private, rientrando tale attivazione nei suoi poteri discrezionali infatti, nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta ai rito alternativo non condizionato Cass. Sez. 5, numero 5931 del 7/12/2005, Capezzuto, rv. 233845 sez. 6 numero 15086 dell'8/3/2011, Della Ventura, rv. 249910 . 2.2 Inoltre, va ribadito che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, mentre facoltizza il giudice d'appello ad esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta, fermo stando l'obbligo di rendere una giustificazione chiara, completa e razionale delle scelte operate sui temi coinvolti dalle richieste istruttorie della parte da ultimo, Sez. 2, numero 3609 del 18/01/2011, Sermone, rv. 249161 sez. 6, numero 47379 del 13/10/2011, Dall'Oglio, rv. 251183 . Per le considerazioni svolte, resta escluso che sia rintracciabile nella decisione di non procedere a nuova perizia psichiatrica il dedotto vizio di violazione di legge. 2.3 Quanto alla motivazione della sentenza sul tema dell'imputabilità del C. , nonostante la mancata rinnovazione dell'accertamento peritale, si ritiene non sia ravvisabile nemmeno il vizio di cui all'articolo 606 cod.proc.penumero , comma 1, lett. e , avendo i giudici di merito con conforme statuizione esaminato tutti i profili possibili di questo aspetto della vicenda alla luce delle argomentazioni sollevate dalla difesa, anche sotto il profilo tecnico, e fornito adeguata giustificazione della decisione assunta, che riceve supporto scientifico dalle indagini peritali. 2.3.1 In primo luogo, hanno ritenuto non convincente il giudizio espresso dal consulente tecnico di parte, prof. Bruno, secondo il quale il C. sarebbe affetto da gravissimo disturbo istrionico della personalità con tratti secondari di tipo paranoide, depressione del tono dell'umore caratterizzata da acting out , discontrollo degli impulsi ed atti auto ed etero-disgregativi, disturbo di tale serietà ed intensità da avere grandemente scemato la sua capacità di intendere e volere all'atto del compimento dell'azione criminosa. Al riguardo entrambe le sentenze rese nei due gradi di merito hanno rilevato come siffatti giudizi fossero privi di affidabilità per essere stati formulati in base ad osservazione non condotta personalmente dal prof. Bruno, ma da una sua assistente, non esaminata nel giudizio, in assenza della sottoposizione dell'imputato ad alcun test e senza il conforto di elementi clinici di conferma, dimostrativi della pregressa effettiva insorgenza dello stato morboso, del suo riconoscimento come tale da parte di qualche sanitario e della cura per esso prescritta. 2.3.2 In coerenza con tali osservazioni deve anche considerarsi che la sentenza di primo grado, la cui motivazione, per la decisione assunta e lo sviluppo logico e valutativo conformi dei giudici di appello, deve essere esaminata in stretta correlazione con quella di secondo grado sez. 4, numero 15227 del 14/02/2008, Baretti, rv. 239735 , ha altresì rilevato che nessuna evidenza di un pregresso stato psichico alterato era stata offerta da parenti, amici e dal medico curante, che anche la linea difensiva personalmente propugnata nell'interrogatorio reso dopo la scoperta del delitto non dimostrava alterazioni cognitive o ideative, essendo piuttosto finalizzata a sostenere un improvviso raptus insorto al momento del fatto ed a giustificarlo in ragione della condotta, tenuta dalla vittima. 2.3.3 Inoltre, non può ignorarsi la logica e corretta considerazione, svolta dai giudici di merito, secondo i quali l'attendibilità dei giudizi del consulente di parte restava pregiudicata da altra ragione, ossia dall'aver fondato le conclusioni rassegnate sulla fuorviate ricostruzione dei fatti, fornita dall'imputato, che, oltre ad essere priva di qualunque oggettività, era stata smentita dalle emergenze delle indagini condotte. In particolare, tutti gli elementi di valutazione disponibili, come si dirà meglio in seguito, avevano smentito che tra il C. e la M. prima dell'omicidio si fosse verificato un litigio, trasceso alle vie di fatto con la conseguente colluttazione, ragione della perdita improvvisa di controllo da parte dell'imputato, essendo piuttosto emerso il già maturato proposito di costui di uccidere l'ex fidanzata, aggredita prima ancora che potesse attuare una qualche reazione o arrecargli una qualche offesa, che non aveva quindi operato quale stimolo scatenante uno stress emotivo incoercibile e l'improvvisa perdita della capacità di autocontrollo. Inoltre, il consulente di parte non ha potuto indicare elementi concreti ed attendibili a dimostrazione della paranoia dalla quale sarebbe affetto il C. , né ha preso in considerazione la spinta motivazionale all'azione, costituita dalla gelosia per la relazione che la vittima aveva instaurato con altro uomo, nonostante la loro relazione fosse stata interrotta da quasi un anno senza un riavvicinamento effettivo e continuativo nel periodo antecedente. 2.3.4 Le due sentenze di merito hanno quindi preso in esame quanto accertato dal perito, il quale, dopo aver proceduto alla sottoposizione del C. ad appositi tests ed al suo accurato esame psichiatrico, ha concluso per l'assenza di disturbi di personalità in quanto, pur avendo rilevato l'infanzia difficile, superata però con l'allontanamento dall'ambiente familiare d'origine e con l'inserimento in un contesto sociale differente, nonché l'occasionale difficoltà nel controllo degli impulsi, un atteggiamento seduttivo nei confronti del sesso femminile ed una cura narcisistica dell'aspetto esteriore, a compensazione di complessi legati alla bassa statura ed alla magrezza, ha riscontrato una personalità rientrante della norma clinica e nosografica. In particolare ha negato categoricamente, sia il disturbo istrionico di personalità che, in quanto tale, non avrebbe potuto dar luogo ad azioni così aggressive come quella perpetrata, sia la patologia paranoidea per la mancata rintracciabilità negli atti, nelle cartelle cliniche e nelle testimonianze di elementi psicopatologici che depongano per la presenza anche transitoria di disturbi dell'ideazione a carattere delirante e/o della senso-percezione . A conferma ha indicato lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l'assunzione di responsabilità sindacali e dell'impegno politico a livello provinciale, mentre la paranoia, se realmente sussistente, avrebbe dovuto condizionare negativamente e rendere disfunzionale ogni aspetto della sua vita, determinando l'impossibilità di svolgere attività lavorativa ed incarichi istituzionali. 2.3.5 Per contro, il ricorrente oppone censure, che in primo luogo sono generiche e si appuntano sul dato, in sé insignificante, del contrasto nelle conclusioni raggiunte dal tecnico della difesa e da quello incaricato dal G.U.P 2.3.5.1 Tale circostanza non implica in sé ed automaticamente l'obbligo di procedere a nuovo accertamento peritale quando il giudice sia in grado di scegliere a quale delle valutazioni dei due tecnici pronunciatisi aderire, disattendendo quelle dell'altro, e possa così pervenire alla decisione, dando conto compiutamente delle opzioni praticabili e delle determinazioni assunte. 2.3.5.2 In secondo luogo, il ricorrente contrasta i puntuali rilievi contenuti nella sentenza di appello con argomenti di incerta consistenza razionale e giuridica, oltre che psichiatrica, quindi da respingere per la loro genericità, sostenendo, in assenza di une sicura base scientifica, che secondo regole di comune esperienza .l'imputato certamente, ed al di là delle opinioni dei tecnici, era in condizioni psicologiche e psicopatologiche precarie, facente parte di quei soggetti che stanno ai confini tra la salute e la malattia mentale a causa di deviazioni dalla norma della sfera degli istinti, dei sentimenti e della volontà in tal modo pretende di desumere la parziale compromissione di facoltà intellettive e volitive dalla particolare efferatezza del gesto omicidiario, dimenticando che anche azioni estreme e particolarmente riprovevoli possono essere commesse da autori di integra imputabilità. 2.3.5.3 Inoltre, assume, contrariamente al vero, che l'indagine peritale non si sarebbe addentrata a considerare la vita pregressa dell'imputato, cosa puntualmente smentita da quanto riportato a pag. 44 nella relazione peritale, e che la sentenza impugnata sarebbe frutto di vantazioni soggettive, in quanto tali, opinabili, mentre le stesse trovano fondamento solido negli accertamenti condotti dal perito, che ha tenuto conto anche di quanto emerso dal filmato registrato dal C. la notte antecedente l'omicidio. 2.3.5.4 Si passa poi a sostenere che il fatto di reato sarebbe l'esito di un'infermità mentale transitoria, determinato da uno stress emotivo di particolare intensità, richiamando casi precedenti già risolti da questa Corte è agevole replicare come i principi estrapolati da alcune massime giurisprudenziali non si adattino al caso in esame, nel quale la separazione dalla vittima ed il di lei rifiuto di riprendere la relazione sentimentale con l'imputato non erano affatto eventi recenti, ma risalenti ad oltre un anno, prima senza che, al di là delle affermazioni non riscontrate dell'imputato, ella avesse mai receduto dal fermo proposito di allontanarsi da lui. 2.3.6 Pertanto, le conclusioni cui sono pervenute le due sentenze di merito circa la riconducibilità del gesto omicida ad una gelosia esasperata, suscitata dall'acquisita certezza dei contatti tra la vittima ed altro uomo, da considerarsi stato emotivo e passionale ai sensi dell'articolo 90 cod. penumero , non incidente in senso ablativo, nemmeno parziale, sull'imputabilità, risultano dunque frutto di un corretto procedimento deduttivo, ampiamente motivato e rispettoso del testo normativo, nell'interpretazione offertane da questa Corte. 2.4 È noto che in tema di imputabilità, la capacità di inibizione e di controllo delle proprie azioni si differenzia dalla capacità di intendere e di volere, trattandosi della capacità del soggetto di adeguare la sua condotta agli stimoli per effetto di fattori di ordine educativo, etico, religioso, o ambientale, i quali incidono sulla personalità dell'individuo, lo rendono consapevole, lo dotano di senso critico ed autocritico e moderano le spinte impulsive pertanto, quando i freni inibitori siano poco efficienti o indeboliti, come nel caso della gelosia esasperata e sospettosa, e tale deficienza non dipenda da un effettivo stato morboso psichiatrico, da un vero e proprio squilibrio mentale, caratterizzato da un'ideazione patologica, da forme maniacali, deliranti, incidenti sui processi di determinazione e di inibizione, ma sia frutto del carattere e del modo di concepire le relazioni personali, siffatta situazione non esplica refluenza per escludere o limitare grandemente la capacità di intendere e di volere, esaurendosi in un mero stato emozionale Cass., sez. 5, numero 2123 del 29/11/1984, Algeri, rv. 168130 sez. 5, numero 24696 del 23/3/2004 Pellicane, rv. 228866 sez. 1, numero 37020 del 26/10/2006, Ecelestino, rv. 234250 sez. 6, numero 12621 del 25/3/2010, M., rv. 246741 . 2.4.1 Tale orientamento interpretativo ha trovato la più autorevole espressione nella sentenza delle S.U. di questa Corte numero 9163 del 25/1/2005, Raso, rv. 230317, secondo la quale assumono rilevanza per escludere l'imputabilità in tutto o in parte, sia le malattie mentali in senso proprio, che i disturbi della personalità, quali nevrosi e psicopatie, ma a condizione che questi ultimi in relazione alle facoltà e capacità dello specifico soggetto agente, prese in considerazione in concreto nel contesto di commissione del fatto di reato contestatogli, presentino consistenza, intensità e gravità e siano tali da condizionare la capacità di comprensione ed autodeterminazione individuale e da porsi quale antecedente, eziologicamente legato al fatto criminoso. Per contro, si è escluso che sull'imputabilità possano esplicare rilievo le anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché gli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di 'infermità' . Condizione che, per quanto ampiamente esposto nella pronuncia impugnata, non ricorre nel caso del C. . 3. Anche con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione non sono ravvisabili i vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, denunciati col terzo motivo di ricorso. 3.1 In particolare, i giudici di merito con conforme statuizione avevano confermato la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione in ragione dell'esecuzione dell'omicidio come azione già programmata da tempo ed attuata con freddezza e determinazione, non già scaturita dallo stress emotivo derivante da un improvviso litigio con la vittima, in quanto - secondo quanto riferito da un teste oculare un precedente alterco vi era già stato nel pomeriggio del XXXXXXXX, giorno antecedente l'omicidio ed il C. , grazie ai pedinamenti attuati nei confronti della ex fidanzata, aveva già acquisito certezza della sua relazione con altro uomo per averli visti amoreggiare, il che aveva escluso la necessità di chiarimenti, di conferme e la possibilità di un nuovo scontro verbale quando egli si era introdotto nella sua abitazione - la descrizione dell'uccisione fatta nell'immediato dall'imputato a parenti ed amici, cui aveva telefonato, riferendo ad uno di essi quello che dovevo fare l'ho fatto , suggeriva l'avvenuta preordinazione dell'azione ed un proposito maturato nel tempo e poi tradotto in pratica - le modalità della condotta indicavano un gesto deliberato, insistito e lucidamente attuato, diretto ad annientare la vittima ed a colpirla in modo simbolico nella sede sentimenti, ossia al cuore, ove egli aveva lasciato conficcato il coltello utilizzato nell'azione criminosa - l'interpretazione del filmato registrato dall'imputato la sera prima dell'omicidio, contenente la manifestazione dichiarata della volontà di suicidarsi, induceva a ritenere tale intento soltanto apparente ed espressione piuttosto di propositi eteroiesivi in danno della M. , che avrebbe dovuto portare il rimorso per averlo indotto a quel gesto estremo e definitivo del resto egli non aveva mai tentato realmente il suicidio, né prima, né dopo il fatto, ma aveva cercato di accreditarsi all'esterno quale vittima delle condotte della donna, rea di averlo sfidato, di essersi ribellata e di avere voluto legarsi ad altri, quindi meritevole di una reazione che l'avrebbe annullata anche fisicamente e di cui egli aveva inteso chiedere scusa ai di lei genitori - l'imputato aveva espresso alla teste ed ex convivente T.E. circa due mesi prima dell'omicidio la volontà di uccidere la M. , strozzandola o colpendola con un coltello al petto all'interno della sua abitazione, quindi con indicazione di modalità fattuali poi precisamente attuate quanto allo strumento impiegato, alla natura ed ubicazione dei colpi, al luogo di esecuzione dell'azione. 3.2 Hanno quindi concluso che quell'intento, già emerso da tempo in forma latente quale reazione al rifiuto della M. di riprendere la loro relazione, si era rafforzato e tradotto in atto dopo la lite del pomeriggio del XXXXXXXX e la scoperta quella sera stessa della sua relazione con un altro uomo, eventi che avevano fatto esplodere la sua carica di rabbia ed aggressività. 3.3 La difesa col ricorso ed i motivi aggiunti ripropone le obiezioni che la Corte territoriale ha già disatteso con una disamina compiuta e del tutto razionale. 3.3.1 Ha, infatti, rilevato che gli elementi probatori acquisiti escludevano la verificazione di una discussione e di un violento alterco prima dell'omicidio con la M. , conseguenza della scoperta che ella si stava intrattenendo al telefono con un uomo. Si è già detto che il C. aveva acquisito certezza del legame tra la donna ed il soggetto col quale l'aveva vista in atteggiamenti amorosi almeno un giorno prima di fare ingresso nel suo appartamento va aggiunto che i vicini di casa avevano escluso si fossero sentite urla, grida, rumori tipici di un litigio, che pure in molte altre occasioni avevano percepito, mentre l'occupante l'appartamento sottostante quello della M. aveva riferito di aver soltanto udito qualche rumore provenire dall'alloggio superiore e poi dei passi lungo le scale, ma nulla che indicasse una discussione in corso ed altrettanto aveva detto il teste W. , il quale si era intrattenuto in una conversazione telefonica con la vittima negli istanti immediatamente precedenti l'omicidio, aveva avvertito le espressioni di stupore della donna per l'ingresso inatteso in casa di una terza persona, quindi il rumore riconducibile allo spostamento di oggetti e poi più nulla, ma non un discorso, né urla, strepiti, gemiti. 3.3.2 Tali emergenze avvalorano quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ossia che la M. era stata aggredita immediatamente dal C. mentre era ancora al telefono col W. in camera da letto, era stata dapprima colpita e fatta cadere a terra, provocando il rumore avvertito dalla teste Co. , quindi era stata reiteratamente pugnalata senza aver avuto la possibilità di sottrarsi all'aggressione, di gridare o di chiedere aiuto, tanto da non avere presentato nemmeno le tipiche lesioni da difesa alle mani ed agli arti superiori. 3.3.3 Anche la circostanza dell'acquisizione del coltello all'interno dell'abitazione della vittima è stata valutata come compatibile con la premeditazione, dal momento che il C. , per avere abitato nell'appartamento, era perfettamente a conoscenza dell'ubicazione della cucina e dei coltelli, il che lo aveva esonerato dal predisporre anticipatamente e dal portare con sé da fuori i mezzi per uccidere la donna, così come era stato consapevole della distrazione della vittima, non sempre attenta a chiudere a chiave la porta di casa. Ne aveva dunque approfittato per entrare senza essere sentito, procurarsi l'arma con la quale l'aveva improvvisamente affrontata, tanto da avere suscitato la sua sorpresa, l'aveva immobilizzata e abbattuta subito al suolo per poi pugnalarla insistentemente, così realizzando quell'intento punitivo già espresso nel filmato. Del resto la sentenza impugnata evidenzia anche che l'imputato non aveva saputo spiegare in modo logico ed attendibile come la presunta discussione iniziale fosse trascesa sino ad indurlo a prelevare il coltello dalla cucina e ad utilizzarlo per l'omicidio senza che la M. avesse avuto la possibilità di fuggire o di sottrarsi alla sua aggressione, e senza che nessuno, nemmeno il W. , testimone inconsapevole dell'omicidio in diretta tramite il telefono, avesse percepito alcun dialogo, né tanto meno alcuna discussione, tra vittima ed assalitore. Né risulta significativa la pretesa mancata predisposizione di una via di fuga dopo il fatto il C. era a conoscenza che la M. viveva sola, era solito pedinarla ed appostarsi per seguirne i movimenti, quindi era stato a conoscenza che a quell'ora era in casa e senz'alcuna compagnia, per cui l'allontanamento dall'abitazione dopo il fatto non avrebbe presentato alcuna difficoltà, né richiesto particolari accorgimenti. 3.3.4 Infine, si è ritenuto irrilevante anche il manifestato proposito suicidiario tutti i dati probatori acquisiti sono stati considerati indicativi della non serietà di tale intento, meramente simulato quale abile messa in scena a giustificazione di un gesto di estrema gravità, in realtà già deciso ed attuato alla prima occasione utile è emerso, comunque dal filmato il forte senso di frustrazione, di sofferenza anche fisica provato dall'imputato al pensiero della M. in compagnia di altro uomo, nonché la volontà di reagire alla sua sfida ed alla sua provocazione con un gesto tale da annientarla, quindi compatibile con una determinazione omicida. In ogni caso appare del tutto logica l'ulteriore considerazione, secondo la quale l'eventuale serietà di siffatto proposito non sarebbe in sé incompatibile con la deliberazione di uccidere la M. , non essendo infrequente che l'omicida decida poi di suicidarsi subito dopo la programmata soppressione della vittima. Parimenti infondata, per quanto già rilevato, è la tesi dell'impulso improvviso ed irrefrenabile che avrebbe colto il C. una volta percepito che la donna era al telefono con un uomo la testimonianza del W. attesta in modo insuperabile come la stessa avesse avuto appena il tempo di stupirsi della presenza dell'imputato senza poter proferire altre parole. Ciò significa che non era stata la telefonata in corso a scatenare la furia omicida, ma la già acquisita certezza della relazione che lo escludeva dalla sua vita. 3.3.5 La sentenza impugnata ha già chiarito anche il momento di insorgenza del proposito omicidiario, indicandolo come un intento latente maturato mesi prima del fatto quando era stato riferito alla T. e divenuto concreto ed irrevocabile circa un giorno prima allorché l'imputato aveva percepito che la vittima gli era definitivamente sfuggita e si stava legando all'uomo col quale l'aveva vista amoreggiare. In tal modo è stato individuato sia l'elemento cronologico, sia quello ideologico, che caratterizzano l'aggravante della premeditazione, in ossequio ai canoni interpretativi dettati da questa Corte. 3.4 È noto che il riconoscimento della premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario e di lesioni personali, è condizionato dal positivo accertamento di due presupposti, uno cronologico, altro soggettivo, rispettivamente rappresentati da un apprezzabile, ma non preventivamente individuato dalla norma di legge, lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione concreta, tale comunque da consentire la possibilità di riflessione circa la possibilità e l'opportunità del recesso, e dalla perdurante determinazione criminosa nell'agente senza soluzioni di continuità e senza ripensamenti dal momento del concepimento dell'azione antigiuridica fino alla sua realizzazione. Il legislatore ritiene dunque meritevole di una punizione più severa colui che, rispetto alla situazione di ideazione e normale riflessione che usualmente precede l'agire umano, si distingue per la particolare fermezza e costanza nel tempo dell'intenzione criminosa e persevera senza incertezze nell'intento, perché tale atteggiamento rivela un dolo di maggiore intensità e quindi una più spiccata capacità a delinquere. 3.4.1 Questa Corte ha già affermato al riguardo che l'elemento cronologico non si presta in sé ad una quantificazione minima, oggettivabile e valevole in astratto per ogni caso secondo schemi astratti, ma richiede che il proposito delittuoso perduri per un'estensione temporale tale da consentire all'agente la riconsiderazione della decisione assunta e da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori. 3.4.2 Inoltre, la ricostruzione probatoria della premeditazione non può esaurirsi nel mero accertamento del preventivo stazionamento sui luoghi, o dell'acquisizione dei mezzi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito, comportamento questo non qualificante perché antecedente anche una risoluzione criminosa assunta in via estemporanea e poi attuata è, invece, necessario fare ricorso ad elementi estrinseci e sintomatici, individuati a livello esemplificativo nella causale dell'azione, nell'anticipata manifestazione dell'intento poi attuato, non contraddetto da condotte opposte, nella ricerca dell'occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell'accurato studio preventivo delle modalità esecutive, nella violenza e reiterazione dei colpi infetti Cass. S.U., numero 337 del 18/12/2008, Antonucci, rv. 241575 Cass. sez. 1, numero 47880 del 5/12/2011, Zhang Yng, rv. 251409 sez. 1, numero 47250 del 9/11/2011, Livadia, rv. 251502 in motivazione sez. 1, numero 7970 del 06/02/2007, P.G. in proc. Francavilla, rv. 236243, sez. 1, numero 24733 del 21/5/2004, Defina, rv. 228510 . 3.4.3 Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato prova di corretta applicazione dei superiori principi giuridici, propri della costante lezione interpretativa della giurisprudenza di questa Corte, esponendo una motivazione esente da qualsiasi vizio logico o giuridico. 4. Infine, va esaminato il motivo di gravame che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena inflitta e deduce l'erronea valutazione degli elementi addotti a giustificazione delle relative statuizioni dai giudici di appello. In particolare, assume che la condotta persecutoria tenuta prima dell'omicidio era soltanto sintomatica di una specifica fattispecie di reato, che l'aver lasciato il coltello conficcato nel petto della vittima era frutto del dolo d'impeto, che l'aver riferito di aver infetto un'unica coltellata era dipesa dai limitati ricordi di quanto compiuto per un naturale fenomeno di rimozione, mentre avrebbe dovuto essere apprezzata la confessione resa ed il mancato sviamento delle indagini. 4.1 A ben vedere le censure sviluppate dal ricorrente tendono a provocare da questa Corte una diversa e più favorevole considerazione degli stessi profili già considerati nelle sedi di merito, ossia un risultato che è palesemente interdetto nel giudizio di legittimità, mentre la sentenza impugnata ha esternato chiaramente le ragioni della ritenuta non meritevolezza delle attenuanti generiche, prendendo in esame le componenti oggettive e soggettive del fatto e la personalità del suo autore. Ha quindi posto l'accento sulla valenza secondaria dello stato d'incensuratezza del C. rispetto alle modalità del fatto, chiaramente rivelatore di una allarmante determinazione criminale e di un dolo di particolare intensità, per l'efferatezza e la brutalità dell'uccisione, la crudeltà mostrata con la reiterazione di numerose coltellate, infette dopo avere reso inerme la vittima ed averle scoperto il torace al fine di essere certo dell'efficacia letale dei colpi, e con il colpo finale al cuore con l'arma conficcata in modo da non lasciare alcuna possibilità di scampo alla vittima e da realizzare quei propositi di annientamento, già espressi a parole e poi attuati in azione concreta. 4.1.1 Ha, inoltre, indicato quale elemento fortemente negativo il contesto di maturazione dell'omicidio, epilogo di una serie protratta di condotte persecutorie in danno della M. , oggetto di pedinamenti, controlli, minacce e percosse, che ne avevano compromesso la libertà di movimento e pregiudicato la serenità sino ad averla indotta a mutare le proprie abitudini ed a cercare aiuto in parenti ed amici proprio costoro avevano descritto l'autentico terrore della donna di poter incontrare l'imputato e dover subire le sue scenate e le sue reazioni di gelosia scomposta e molesta, che anche durante gli ultimi mesi di vita erano stati fonte di umiliazioni e sofferenze immeritate per la M. . Tali atteggiamenti di possessività e di prevaricazione sono stati ritenuti indicativi di una personalità estremamente pericolosa, che già in passato si era rivelata tale in danno della precedente convivente E T. e dei suoi familiari quando costei aveva interrotto la loro relazione, mentre soltanto il nuovo legame con la M. lo aveva indotto a cessare aggressioni, minacce ed intrusioni illecite, puntualmente denunciate dalla T. . 4.1.2 Ed anche la condotta successiva al delitto è stata considerata non sintomatica di lealtà e correttezza processuale per essersi egli inizialmente dato alla fuga, per essere stato arrestato a seguito della segnalazione di parenti ed amici cui aveva comunicato il gesto compiuto, per avere cercato di giustificare tale azione, infangando la memoria della persona offesa e per non avere mostrato alcun segno di pentimento o di rimorso almeno verso i di lei congiunti, per avere cercato di accreditare la tesi dell'unico colpo inferto sugli undici effettivi ed avere reso una confessione di fatto necessitata da quanto già comunicato alle persone a lui vicine e dalle tracce biologiche reperiate. 4.1.3 Deve dunque concludersi per l'insussistenza di qualsiasi vizio nell'analisi dei dati fattuali condotta dalla Corte di Assise di Appello, che ha ampiamente giustificato sulla base di concreti elementi l'uso del potere discrezionale conferitole dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle attenuanti invocate e delle circostanze negative ritenute di preponderante rilevanza senza che al riguardo possano sovrapporsi differenti considerazioni, inibite al giudice di legittimità. Per le considerazioni svolte il ricorso, privo di fondamento, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di costituzione, sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 cinquemila , oltre accessori come per legge.