Prescrizione dichiarata nella fase predibattimentale? No grazie

La sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non nella fase predibattimentale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 42411/2012, depositata il 30 ottobre. La fattispecie. La Corte d’appello di Salerno pronunciava sentenza predibattimentale di non doversi procedere nei confronti di una ragazza di 30 anni, accusata di furto con strappo con l’aggravante della destrezza articolo 624 e 625, numero 4-6, c.p. perché ormai estinto per prescrizione. È mancata la notifica. L’imputata ricorre per cassazione lamentandosi del fatto che la Corte territoriale ha pronunciato la sentenza senza che le fosse notificato alcun avviso. La S.C. è concorde con la ricorrente, tanto da annullare la sentenza impugnata. Cause di non punibilità? In primis, perché – secondo un principio consolidato Cass., numero 15504/2006 e Cass., numero 24062/2011 - la decisione in appello in riforma della sentenza di condanna, che dichiara l’estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, è illegittima. Inoltre, aggiunge la Corte, «la prescrizione dell’obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico» e non nella fase predibattimentale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 30 ottobre 2012, numero 42411 Presidente Petti – Relatore Rago Fatto e diritto 1. In data 30/11/2011, la Corte di Appello di Salerno, pronunciava sentenza predibattimentale di non doversi procedere nei confronti di N.C. per il reato di cui agli articolo 624-625 n 4-6 cod. penumero per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli articolo 127 - 469 cod. proc. penumero per avere la Corte territoriale pronunciato la suddetta sentenza senza che alcun avviso fosse mai stato notificato ad essa ricorrente o al suo difensore. 3. La censura è fondata. È principio consolidato ex plurimis Cass. 16504/2006 Rv. 234452 Cass. 24062/2011 Rv. 250499 Cass. 47432/2009 Rv. 246796 che - la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, è illegittima, in quanto il rinvio di cui all'articolo 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'articolo 469 c.p.p. - la sentenza con la quale la Corte d'appello dichiari de plano prima del dibattimento l'estinzione del reato, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato, non è nemmeno giustificata dall'articolo 129 cod. proc. penumero , la cui prescrizione dell'obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche per la fase predibattimentale - nel giudizio di cassazione, vi è l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità assoluta per violazione radicale del contraddittorio della sentenza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato de plano l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell'articolo 129, comma secondo, cod. proc. penumero , con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali. Pertanto, alla stregua dei suddetti principi di diritto che qui vanno ribaditi, la sentenza va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d'appello di Salerno per il nuovo giudizio.