Il Parlamento, nel dare delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, mette mano fin da subito ad alcuni contenuti nella legge numero 241/1990. E’ stata, infatti, modificata la disciplina relativa alla SCIA, l’efficacia ed esecutività del provvedimento e l’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo, mentre il Governo ha 18 mesi di tempo per disporre la revisione della normativa in materia di conferenza di servizi, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.
E’ entrata in vigore venerdì 28 agosto la legge numero 124/2015 che introduce, tra le altre, diverse disposizioni a modifica della legge numero 241/1990. Se qualcuno dovesse ancora avere dei dubbi sull’alchimia dei numeri, ovvero che i numeri racchiudono il codice segreto per interpretare l'Universo dovrà, inevitabilmente, ricredersi. Non può, infatti, essere una mera coincidenza il fatto che la legge approvata dal Parlamento prima della pausa estiva rechi la stessa data ed utilizzi le stesse cifre della legge che, 25 anni fa, ha rivoluzionato il modo stesso di operare della Pubblica amministrazione. Che questo fatto denoti la valenza simbolica dei numeri è, quindi, un dato di fatto, a meno che, non sia stato il Governo stesso a manipolare atti e fatti perché tale corrispondenza entri nella storia, visto il progetto ambizioso che soggiace al progetto di riforma delle amministrazioni pubbliche. Buoni propositi. Fatti e non solo parole, quindi, alle quali ci si era ormai abituati e come il Parlamento non ha voluto smentirsi riproponendo, con l’articolo 5 ciò che ormai da anni va ripetendo, circa la necessità di una precisa «individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, numero 241, nonché di quelli per i quali é necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali é sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione é tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda». Ma tant’è. Autotutela revisionata. Più attuale invece, l’articolo 6 autotutela amministrativa della legge 124/2015 che va ad incidere, fin da subito, nell’articolato normativo dell’articolo 19 della legge numero 241/1990 quello che, in pratica, detta norme in materia di Segnalazione certificata di inizio attività. Disposizioni quest’ultime che sono entrate in vigore il 28 agosto. In sostanza, l' articolo 6 non contiene disposizioni di delega bensì introduce, con efficacia immediata, alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo legge numero 241/1990 , con particolare riferimento all'esercizio dei poteri di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni. In primo luogo comma 1, lettera a , l'articolo modifica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività SCIA - contenuta nell'articolo 19, legge numero 241/1990 - con riguardo ai poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività. In particolare, si specifica l'obbligo dell'amministrazione di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare a tal fine. Fermo restando che nel periodo entro il quale il privato può conformarsi alla disciplina, l’attività rimane sospesa. Sono state, inoltre, tipizzate e limitate le determinazioni che l'amministrazione può adottare in via di autotutela. L’articolo 6 interviene direttamente anche sulla disciplina della sospensione del provvedimento amministrativo. In questa materia la novella recata dalla nuova lettera c del comma 1 che incide sull'articolo 21- quater , comma 2, legge numero 241/1990 modifica la disciplina vigente, in base alla quale l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze articolo 21- quater , comma 2, legge numero 241/1990 . Ebbene, la novella specifica che in ogni caso la sospensione del provvedimento amministrativo non possa essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-nonies della legge numero 241, il quale come modificato dalla medesima legge numero 124/2015 limita a 18 mesi per provvedimenti attributivi di vantaggi economici il «termine ragionevole» indicato. L'articolo poi introduce alcune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative previste dalla legge sul procedimento amministrativo. Sanzioni a rischio. In particolare, viene abrogata la disposizione che sancisce l'applicabilità al privato che ha avviato l'attività avvalendosi di un procedimento semplificato SCIA o silenzio assenso , in contrasto con la normativa vigente, delle sanzioni amministrative previste per aver agito senza il titolo richiesto dalla legge lettera b , numero 2, che abroga l'articolo 21, comma 2, legge numero 241 . Dovrà essere, a tale proposito, chiarito se per il principio della legge speciale che deroga quella generale, tale novità investe anche la disciplina relativa alle attività economiche, ovvero esercizi di vicinato, subingresso in medie e grandi strutture di vendita, aperture di bar e ristoranti che possono venire aperti a seguito della presentazione di una SCIA. L'articolo 6, legge numero 124/2015 è intervenuto altresì sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, in base alla quale, secondo la normativa previgente, l'amministrazione può ricorrere «entro un termine ragionevole» dall'adozione del provvedimento ed in presenza dei presupposti richiesti dalla legge articolo 21- nonies, legge numero 241 . La modifica introdotta dal comma 1, lett. d introduce un termine ultimo per l'annullamento, stabilendo che non deve essere comunque superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado anche qualora tale provvedimento si sia formato per silenzio-assenso . Tale vincolo temporale è stato introdotto per i soli casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, ma accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine.