Erogazioni liberali, IRES, IRAP: chiarimenti dalle Entrate

Con le risoluzioni n. 58/E e n. 59/E del 25 settembre 2013, entrambe collegate al sisma emiliano del 2012, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla deduzione IRES di erogazioni liberali a sostegno di chi vive in zone interessate da eventi calamitosi e all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma.

La risoluzione n. 58/E/2013 è dedicata alla deduzione IRES di erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Fondo ad hoc per gli aiuti. In particolare, iIl caso proposto all’attenzione del Fisco riguarda un’associazione di categoria intenzionata a costituire un fondo in cui far confluire le erogazioni liberali effettuate da parte di imprese da destinare alla concessione di contributi a sostegno dell’attività di ricerca industriale delle imprese con sede operativa nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Quadro normativo. L’art. 27, Legge 13 maggio 1999, n. 133 subordina la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro alla ricorrenza di due requisiti, ovvero che le erogazioni liberali siano effettuate a tramite fondazioni, associazioni, comitati od enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive provincie b in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati. Estensione logica. Una lettura della norma volta a ricomprendere nella sfera di incidenza sopra detta anche aiuti indiretti alle popolazioni colpite da eventi calamitosi – come quelli in discorso – trova giustificazione in base alla ratio del precetto normativo, ricondotta alla volontà di portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità pubbliche”. Sostegno che può, pertanto, concretizzarsi pure in contributi alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che con la ripresa della normale attività contribuiscono senza dubbio al benessere della popolazione residente negli stessi territori. Deroga alla tempistica di presentazione dei bilanci. Con la risoluzione n. 59/E, l’Agenzia delle Entrate, risponde al quesito, avente ad oggetto la portata applicativa della delibera del 31 gennaio 2013 pubblicata nella G.U. n. 29 del 4 febbraio 2013 , con la quale il CdM ha posticipato il termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma del maggio dell’anno scorso. In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 1, c.c., il Provvedimento ha stabilito che il termine per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci chiusura al 31.12.2013 delle società di capitali danneggiate è fissato al 30 settembre 2013. Soggetti IRES ed IRAP. In merito alle conseguenze in ambito fiscale della posticipazione del termine per l’approvazione dei bilanci – specifica la Risoluzione n. 59/E – bisogna fare riferimento all’art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Per i soggetti IRES, il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e a quella dell’IRAP, compresa quella unificata, va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Inoltre, il versamento del saldo può essere effettuato, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% – a titolo di interesse corrispettivo – entro 30 giorni dal 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o entro 30 giorni dal 16 del mese successivo alla data prevista dalla legge per l’approvazione del bilancio. Con riferimento ai versamenti degli acconti dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, l’Agenzia osserva che, in base a quanto disposto dal richiamato art. 17, comma 3, i soggetti che possono posticipare i termini per l’approvazione del bilancio possono versare la prima rata di acconto entro i termini per il versamento del saldo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o entro i 30 giorni successivi, con maggiorazione dello 0,40% mentre, in assenza di una specifica disposizione, i termini di effettuazione del versamento della seconda rata di acconto rimangono quelli fissati dall’art. 17, comma 3, lett. b , D.P.R. n. 435/2001. Vale anche per le società di capitali trasparenti. Si ricorda, da ultimo, che possono beneficiarie del differimento dei termini per il versamento delle imposte e dei contributi i soci di società di capitali trasparenti i quali, in assenza di un bilancio approvato della società, non possono conoscere l’ammontare del reddito di propria spettanza, e i contribuenti che, pur essendo iscritti alle gestioni previdenziali per altra attività, sono soci delle società interessate dalla delibera del 31 gennaio 2013. fonte www.fiscopiu.it

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