Al parcheggiatore abusivo un’accusa può bastare

L’inosservanza dell’articolo 650 c.p., che disciplina il mancato rispetto dei provvedimenti dell’autorità, riguarda soltanto un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 31248, depositata oggi. Il caso. La Corte d’appello di Catania condannava un uomo ai sensi dell’articolo 650 c.p. inosservanza dei provvedimenti dell’autorità per non aver rispettato l’ordine del direttore dell’aeroporto di Catania di cessazione dell’attività di parcheggiatore abusivo, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che l’ipotesi contravvenzionale prevista dall’articolo 650 c.p. ha carattere sussidiario, trovando quindi applicazione soltanto se l’inosservanza non venga sanzionata da un’altra norma penale, amministrativa o processuale. Invece, per la sua attività, all’uomo erano già state contestate, in due occasioni diverse, la violazione delle norme previste dal codice della strada, in un caso, e del codice della navigazione, nell’altro. Uno esclude l’altro. La Corte di Cassazione concorda con la tesi difensiva infatti, l’articolo 7, comma 15-bis c.d.s., già sanziona come illecito amministrativo l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Ciò esclude, pertanto, il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità disciplinato dall’articolo 650 c.p., a causa del principio di specialità ex articolo 9, l. numero 689/1981. Natura sussidiaria. I giudici del ‘Palazzaccio’ ricordano che l’inosservanza dell’articolo 650 c.p. riguarda soltanto un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Al contrario, l’attività dell’imputato era già stata contestata dagli operanti come violazione delle norme del c.d.s. e del codice della navigazione. Alla luce di tali considerazioni, di conseguenza, la Corte di Cassazione non può fare altro che accogliere il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 gennaio – 16 luglio 2014, numero 31248 Presidente Giordano – Relatore Caiazzo Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13.11.2012 la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza emessa il 29.9.2011 dal Tribunale di Catania con la quale D.M.P. era stato condannato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all'articolo 650 c.p., non avendo il predetto osservato l'ordine del Direttore dell'aeroporto di Catania Fontanarossa di cessare l'attività di parcheggiatore abusivo. In Catania fino al 25.9.2009. La Corte d'appello rilevava che il Direttore dell'aeroporto aveva ordinato all'imputato di cessare dallo svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo nell'area aeroportuale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta attività recava pregiudizio alle operazioni che si svolgevano nella suddetta area. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, in quanto l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 650 c.p. ha carattere sussidiario e trova applicazione solo quando l'inosservanza non sia sanzionata da altra norma penale, amministrativa o processuale. All'imputato, per la sua condotta di parcheggiatore abusivo, erano state contestate in una occasione la violazione dell'articolo 7/15 C.d.S. e in altra occasione la violazione dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, violazioni previste come illeciti amministrativi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'articolo 650 cod. penumero , stante l'operatività dei principio di specialità di cui all'articolo 9 della l. numero 689 del 1981 V. Sez. 1 sentenza numero 47886 del 6.12.2011, Rv. 251184 L'inosservanza punita dall'articolo 650 c.p. deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione, mentre nel caso in esame l'attività di parcheggiatore abusivo svolta dall'imputato era stata già contestata dagli operanti come violazione dell'articolo 7/15-bis C.d.S. e come violazione dell'articolo 1174 dei Codice della Navigazione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.