La buona fede potrebbe non bastare per ottenere la restituzione del bene

La buona fede ai fini penalistici è idonea ad escludere la sussistenza dei reati ma potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene sequestrato mediante possesso.

Con la sentenza n. 30662, depositata il 16 luglio 2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alle controversie relative alla proprietà della cosa” oggetto di sequestro in sede penale, ai fini della sua restituzione. Il caso. Un soggetto veniva assolto dal reato di truffa continuata, false comunicazioni sociali, usura e appropriazione indebita per insussistenza dei fatti. Nelle more del procedimento, erano stati sequestrati dei titoli di cui il soggetto chiedeva la restituzione avanti il giudice di appello che rigettava l’istanza, affermando che la restituzione degli stessi ai beneficiari significasse restituirli all’imputato, il quale, a parere della Corte, non aveva ragione di credito. L’imputato ricorreva, dunque, per cassazione avverso tale decisione. La buona fede potrebbe non bastare La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha sottolineato come ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della cosa, il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell’indagato, ha l’obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro . La buona fede ai fini penalistici – hanno osservato i giudici di legittimità – è infatti diversa dalla nozione prevista in ambito civilistico la prima è idonea ad escludere la sussistenza dei reati ma potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene stesso mediante possesso. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 giugno – 16 luglio 2013, n. 30662 Presidente Fiandanese – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con sentenza del 14.12.2009, il Tribunale di Bergamo assolse G.F. dai reati di truffa continuata, false comunicazioni sociali, usura ed appropriazione indebita per insussistenza dei fatti. Avverso tale pronunzia le parti civili C.L. e T.M. proposero gravame ma la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 21.6.2012, confermò la decisione di primo grado. Ricorrono per cassazione le parti civili deducendo vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di restituzione alle parti civili di tutti i titoli in sequestro, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare l'insussistenza di ragioni per modificare la statuizione del primo giudice. Ciò nonostante nel relativo motivo di appello fosse stato rappresentato che la disposta restituzione dei titoli ai beneficiari significasse restituirli a G. , il quale non aveva ragione di credito. Con memoria depositata il 10.6.2013 il difensore di G.F. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della cosa , il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell'indagato, ha l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro infatti una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso. Cass. Sez. 2 sent. n. 10871 del 1.3.2005 dep. 18.3.2005 rv 230966 Cass. Sez. 2, sent. n. 12445 del 18/03/2008 dep. 20/03/2008 Rv. 239763 . La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame sul motivo di appello relativo alla restituzione dei beni, affinché, ove accerti il persistere di una controversia sulla proprietà dei titoli da restituire, rimetta le parti al giudice civile competente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla restituzione dei beni, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia.