Chiede un risarcimento più alto, ma il danno biologico è già rimborsato dall’INAIL

In ordine ai sinistri verificatesi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. numero 38/00, il diritto di rivalsa dell’INAIL si estende anche alle somme liquidate in risarcimento del danno biologico, in quanto anche tale danno è rimborsato dall’ente di assicurazione sociale.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12622/15, depositata il 18 giugno. Il caso. Riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Saluzzo, la Corte di appello di Torino dichiarava una s.numero c. e la società assicuratrice corresponsabili al 20% di un incidente stradale, in cui un uomo aveva riportato lesioni personali. La Corte territoriale condannava così le società convenute al rimborso del 20% delle spese sostenute dal danneggiato, affermando che l’ulteriore somma a lui spettante in risarcimento dei danni patrimoniali e biologici fosse stata interamente assorbita da quanto a lui già versato dall’INAIL. Ricorre in Cassazione l’infortunato, sostenendo che la Corte distrettuale avrebbe violato i principi affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze numero 356 e 485/91. Tali principi vietano di estendere il diritto di surrogazione dell’INAIL a voci di danno diverse da quelle contenute nell’indennizzo pagato dall’Assicuratore pubblico. Estensione del diritto di rivalsa. A tal proposito, la S.C. osserva che l’incidente in esame si è verificato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. numero 38/2000, il quale ha ricompreso nell’assicurazione sociale obbligatoria la copertura dei danni biologici, esponendo i parametri a cui l’INAIL si deve adeguare nella liquidazione degli indennizzi. Di conseguenza, relativamente agli incidenti avvenuti posteriormente all’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, le pronunce della Corte Costituzionale invocate dal ricorrente risultano inferenti, poiché il diritto di rivalsa dell’ente di assicurazione sociale si estende – in ragione alla sopravvenuta disciplina normativa - anche alle somme liquidate in risarcimento del danno biologico, in quanto anche tale danno è rimborsato dall’INAIL Cass., sez. Lav., numero 10834/10 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 marzo – 18 giugno 2015, numero 12622 Presidente Vivaldi – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 24 ottobre 2011 numero 1012 la Corte di appello di Torino - in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Saluzzo - ha dichiarato la s. numero c. A.F e M.B. & amp C., nonché l’assicuratrice, s.p.a. RAS Assicurazioni, corresponsabili al 20% del sinistro stradale occorso il 21.12.2004, a seguito del quale A.T. ritenuto responsabile all'80% - ha riportato lesioni personali. Ha emesso condanna dei convenuti a pagare al T. la somma di € 71,88, oltre rivalutazione e interessi, in rimborso del 20% delle spese sostenute, ritenendo che la somma a lui spettante in risarcimento del 20% dei danni patrimoniali e biologici, pari ad € 14.558,00, sia interamente assorbita da quanto a lui versato dall'INAIL, pari ad € 43.870,74. Il T. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste la s.p.a. Allianz, subentrata alla RAS, con controricorso. L'altra intimata non ha depositato difese. T. e Allianz hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Il primo e il secondo motivo denunciano violazione degli articolo 1223, 1226, 2056, 2059 e 1916 cod. civ. 10 comma 11 d.p.r. numero 1124 del 1965, nonché vizi di motivazione, per avere la Corte di appello calcolato il danno differenziale spettante all'infortunato anche sull'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni biologici, in violazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze numero 356 e 485 del 1991 primo motivo per avere omesso altresì di considerare tutte le voci di danno di cui il T. ha chiesto il risarcimento, ivi inclusa la percentuale corrispondente alla personalizzazione, da aggiungere alla liquidazione dell'unica voce comprensiva dei danni biologici e non patrimoniali. Il ricorrente assume, nella sostanza, che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale circa il divieto di estendere il diritto di rivalsa dell’Inail a voci di danno diverse da quelle comprese nell'indennizzo pagato dalla stessa mail. 2.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, non sono fondati. Il sinistro si è verificato nel 2004, dopo l'approvazione del d. lgs. 23 febbraio 2000 numero 38, il cui articolo 13 ha esteso l'assicurazione sociale obbligatoria alla copertura dei danni biologici, enunciando i criteri a cui l'INAIL si deve uniformare nel liquidare gli indennizzi. Ne consegue che, in relazione ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il diritto di rivalsa dell'Inaíl si estende anche alle somme liquidate in risarcimento del danno biologico, poiché anche tale danno è rimborsato dall'ente di assicurazione sociale cfr. Cass. civ. Sez. Lav. 29 gennaio 2002 numero 1114 e 5 maggio 2010 numero 10834 . 2.1.- Il secondo motivo prospetta la possibilità che la somma spettante al ricorrente comprenda altre voci di danno non risarcite dall’Inail, sulle quali non avrebbe potuto essere esercitato il diritto di rivalsa, senza peraltro specificare quali esse siano, considerato che il ricorrente propone a dimostrazione un conteggio dei danni non patrimoniali quantificati complessivamente in € 100.792,22, mentre la Corte di appello ha liquidato tali danni in € 72.790,00 complessivi, dei quali solo il 20 cioè € 14.558,00 va corrisposto al danneggiato, in considerazione del suo concorso di colpa. dia /quindi osservato che, anche aggiungendo a tale somma la massima percentuale di personalizzazione e quanto liquidato in risarcimento dei danni da inabilità temporanea, la somma dovuta al danneggiato risulterebbe comunque assorbita da quella di € 43.870, 74, versata dall'Inail. Né il ricorrente ha dimostrato che il conteggio effettuato dalla Corte di appello comprenderebbe danni non patrimoniali diversi dal danno biologico e li comprenderebbe per un importo che ecceda quello su cui l'Inail ha diritto di rivalsa questioni tutte assiomaticamente dichiarate, ma prive di adeguata dimostrazione. 3.- Il ricorso è respinto. 4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.