La PA deve sempre risarcire i cittadini per i suoi errori, pur dovuti alla complessa burocrazia: no alla compensazione delle spese di lite

La complessità della «macchina burocratica» ed i disguidi che può provocare non sono valide giustificazioni né per l’invio di una «cartella pazza», né, tantomeno, per la compensazione delle spese di giudizio ex articolo 92 cpc devono essere sempre attribuite per indennizzare il cittadino per le perdite di tempo e di denaro dovute agli errori della PA.

E’ questa, in estrema sintesi, la massima ricavabile dalla sentenza della Cassazione civile sez. VI sotto sez. II numero 15448 emessa il 20 giugno 2013. È irrilevante che il cittadino non abbia attivato alcuno strumento deflattivo del contenzioso l’amministrazione deve pagare per i suoi errori commessi per qualsiasi motivo. Il giudice può anche motivare sinteticamente la sua decisione di compensarle, ma nella fattispecie le sue deduzioni erano inopponibili alla vincitrice, perché in contrasto con principi costituzionalmente garantiti. Il caso. Un avvocato impugnava una cartella esattoriale, emessa dal comune di Roma, contestandone la regolarità della notifica del verbale di accertamento e l’applicazione della mora per il ritardato pagamento. Il GDP di Roma con sentenza numero 22651/06 ed il Tribunale con sentenza numero 16174/09 accoglievano l’opposizione, compensando, però, le spese di lite, poiché il vizio della notifica poteva essere causato «dalla complessità della macchina burocratica dell’ente territoriale che avrebbe causato incolpevoli disguidi amministrativi». Gravava vittoriosamente questa decisione contestandone la violazione dell’onere di giustificare la compensazione ex artt.91 e 92 c.p.c. e la qualificazione della natura del fondamento d’impugnazione della cartella, ritenuta «meramente formale». Il giudice ha l’onere di motivare la compensazione delle spese di giudizio? Il primo motivo è stato rigettato, poiché questo riferimento è stato considerato una valida spiegazione dei criteri di questa scelta. La Corte nota come i giudici non si siano avvalsi dell’esonero da tale obbligo «largamente previsto prima delle pronunzie delle sezioni Unite nnumero 20598 e 20599/2009, nel capo in cui si disponeva la compensazione» e delle recenti riforme processuali contra Cass. civ. ord. 26987/11 . La giurisprudenza costante e maggioritaria, vigente anche all’epoca dei fatti, esclude questa facoltà salvo casi eccezionali, per gravi ragioni e vieta la c.d. motivazione implicita, anzi, in assenza di valide argomentazioni a sostegno di questa decisione, si presuppone una soccombenza di fatto della parte condannata Cass. civ. sez. VI 3723/13, C.Cost. 395/04, Tribb. Roma del 27/4/12, Varese del 27/10/12, Piacenza del 2/2/10 e CDA Trento 23/12/09 . In breve la discrezionalità del giudice è limitata Polimeni, La compensazione delle spese non è puro esercizio di discrezione del giudice , anche se allora era molto ampia come rileva la Cass. civ. sez. II 1371/13 su un caso analogo al nostro. Sembra che vi sia, dunque, un apparente contrasto con l’orientamento costante anche della stessa sezione della Suprema Corte, che, però, stigmatizza, come detto, l’inopponibilità delle deduzioni delle sentenze impugnate. Il silenzio dell’articolo 23, comma XI, L. numero 689/81 non implica alcuna deroga alla soccombenza in giudizio. Questa norma prevede la condanna del ricorrente alle spese di lite se l’opposizione non è accolta, ma non anche nel caso contrario. Non c’è, quindi, alcuna deroga all’articolo 91 c.p.c. , seppure le spese cui fa riferimento la norma sono quelle relative a comunicazioni e notifiche, anche fatte d’ufficio Cass.9446/00 e 5721/01 . La PA deve pagare per la violazione dei principi che la regolano. Inaccettabilità delle conclusioni dei precedenti gradi di giudizio . L’articolo 97 Cost. e lo Statuto del contribuente L.212/00 sanciscono principi di correttezza, trasparenza, lealtà e buona andamento cui deve ispirarsi l’azione della PA. È, perciò, inconcepibile, in «uno stato di diritto presidiato» dagli stessi , «fornire una legittima ragione di esonero dal rispetto delle proprie regole procedimentali». È la palese la disfunzione amministrativa e la colpa della PA che non può trovare legittimazione neanche in questa «motivazione aspecifica», nella specialità del rito e nella mancata attivazione di strumenti di deflazione del contenzioso come «la richiesta di auto annullamento». Lo sbaglio della PA ha comportato una perdita di tempo e di denaro alla avvocatessa che è dovuta ricorrere alla giustizia per porvi rimedio, perciò dovrà essere indennizzata delle spese di giudizio. La S.C. ha, quindi, cassato questo punto della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, cui è stata rinviata la causa per decidere anche sulla ripartizione delle suddette relativamente a questo giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 3 maggio – 20 giugno 2013, numero 15448 Presidente Goldoni – Relatore Bianchini Svolgimento del processo 1 - L'avv. C.L. propose opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso la cartella esattoriale del Comune di Roma, notificatale il 16 marzo 2005, recante un importo di Euro 102,18, chiedendone l'annullamento per irregolare notifica del verbale di accertamento, posto a base della cartella in questione e per la illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento il Comune non si costituì e l'opposizione venne accolta con sentenza numero 22651/2006 le spese di lite vennero integralmente compensate, essendosi ritenuti sussistenti motivi di opportunità, dal momento che il vizio della notifica del provvedimento impugnato avrebbe potuto causato dalla complessità della macchina burocratica dell'ente territoriale che avrebbe giustificato incolpevoli disguidi amministrativi. 2 -Detto capo di decisione formò oggetto di appello da parte della C. che insistette per la condanna dell'ente territoriale al pagamento delle spese. 3 — L'adito Tribunale respinse l'impugnazione con sentenza numero 16.174/2009, ritenendo congrua la motivazione posta a base della decisione di compensare le spese, adottando analoga statuizione anche per quelle del giudizio di impugnazione. 4 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la C. , facendo valere due motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria il Comune intimato non ha svolto difese. Motivi della decisione 1 - Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli articolo 91, 92, 118, 11 comma disp. Att. Cpc 132, 2 comma numero 4 cpc 24 e 111 Cost, sostenendo parte ricorrente che la motivazione a base della censurata disposizione di compensare le spese sarebbe stata meramente apparente e che il Tribunale avrebbe fatto applicazione dell'interpretazione di legittimità consolidata prima della modifica dell'articolo 92 cpc operata dalla legge numero 265/2005 — non invocabile al giudizio di primo grado ratione temporis — che aveva sancito la natura latamente discrezionale della decisione sulla compensazione, tale da poter essere integrata dalla motivazione della sentenza e dall'andamento del processo. 2 - Con il secondo motivo viene lamentata l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione a sostegno sia del rigetto del motivo di appello sia della decisione di rinnovare la compensazione per il procedimento di impugnazione, sottolineandosi la non adeguatezza della ragione giustificatrice che il Tribunale aveva rinvenuto nella natura meramente formale della ragione di annullamento della cartella . 2.a. Non sussiste la violazione di legge dedotta nel primo motivo in quanto sia il Giudice di Pace sia soprattutto il Tribunale si sono dati carico di rinvenire ed esplicitare una specifica ragione a giustificazione della ritenuta compensazione, così che non vi è stata alcuna applicazione del criterio dell'esonero dall'onere motivazionale, largamente vigente prima della pronunzie delle sezioni Unite nnumero 20598 e 20599 del 2008, nel capo in cui si disponeva la compensazione 2.b Fondato invece deve ritenersi il secondo motivo in quanto il riferimento alle ragioni dell'accoglimento dell'originaria opposizione - come visto, per difetto di notifica del verbale di accertamento - non può togliere che la parte fu costretta a adire il giudice per vedersi riconosciuto il proprio buon diritto né le disfunzioni della pubblica amministrazione nel portare a compimento i propri compiti istituzionali possono, in uno stato di diritto presidiato dal principio costituzionale della correttezza e dell'aspirazione al buon andamento dell'Amministrazione pubblica - articolo 97, 2 comma Cost., fornire una legittima ragione di esonero del rispetto delle proprie regole procedimentali. 3. Non sono valutabili - in quanto non poste a fondamento della decisione di compensare le spese - le ragioni divisate nel controricorso a favore della legittimità, in via generale, della disposta compensazione, traenti spunto dalla specialità del rito tale da consentire, in primo grado, la difesa senza ministero di difensore e dalla mancanza di attivazione, da parte dell'avv. C. , degli strumenti deflattivi del contenzioso -richiesta di auto annullamento. 3.a Né tampoco argomenti a sostegno della tesi della legittimità di una motivazione aspecifica in merito alla compensazione potrebbero trarsi dal disposto dell'articolo 23, comma 11, della legge 689/1981 che prevede che, in caso di rigetto dell'opposizione il giudice pone a carico dell'opponente le spese del procedimento mentre nulla dispone in ordine all'ipotesi di accoglimento, atteso che tale previsione normativa non legittima la conclusione dell'esistenza di una deroga al principio della soccombenza, dal momento che la norma in esame si riferisce alle spese in senso proprio, vale a dire a quelle sostenute dall'ufficio, in quanto nel procedimento disciplinato dalla legge 689/1981, a tutte le notificazioni e comunicazioni, compresa quella del ricorso introduttivo con il decreto di fissazione di udienza di comparizione, si provvede di ufficio vedi sul punto Cass. Sez. 1 numero 9446/2000 Cass. Sez. 3 numero 5721/2001 . 3. Il ricorso va dunque accolto e va cassata la sentenza impugnata nella sua decisione di respingere l'appello sulla disposta compensazione e nel capo in cui ha, a sua volta e per analoghe ragioni, disposto analoga compensazione per il giudizio di impugnazione va pertanto commessa a nuovo giudizio in sede di rinvio la ripartizione di tali oneri, oltre a quelli afferenti il presente procedimento di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto rinvia per nuovo esame a Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.