In un contratto di assicurazione, non è possibile portare come prova solo il frontespizio dell’atto, se in esso sono presenti dei richiami ad ulteriori clausole, che vengono accettate insieme al contratto principale al momento dell’adesione.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 10845, depositata il 16 maggio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Trento respingeva la domanda di un uomo nei confronti di una società di assicurazioni, per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo dovutogli a seguito di un infortunio, causato da una caduta dalle scale. Aveva richiesto che gli venisse corrisposta l’indennità giornaliera per convalescenza, in aggiunta a quella “per gesso”, nonché una somma per ogni punto percentuale di invalidità, detratta la franchigia del 5% fino a 10 punti. La società affermava, invece, che l’infortunato non aveva diritto all’indennità per convalescenza, perché prevista dalla polizza solo in caso dei ricovero ospedaliero, e che per le invalidità permanenti non superiori ai 10 punti l’indennizzo era soggetto ad una franchigia di 5 punti percentuali. L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici d’appello di non aver tenuto conto di quanto figurava nel frontespizio del contratto di assicurazione, unico foglio da lui sottoscritto, in cui venivano elencati i rischi coperti dall’assicurazione, e dove l’indennità di convalescenza era distinta da quella “per gesso”. A suo giudizio, le clausole contrattuali, predisposte dalla società assicuratrice tramite condizioni generali di contratto, erano ambigue e dovevano, quindi, essere interpretate nel senso più favorevole all’aderente. Non vale solo il frontespizioTuttavia, secondo la Corte di Cassazione, il ricorrente trascurava di dichiarare che tale frontespizio indicava, nell’elenco delle garanzie, l’indennità giornaliera per convalescenza in diretta connessione con quella per ricovero, specificando che l’indennità di convalescenza era corrisposta per un periodo massimo uguale a quello del ricovero. ma anche le clausole. Inoltre, il frontespizio si concludeva con una clausola, in cui si affermava che, per tutto quanto non indicato nel modello di adesione, valevano le condizioni del “Piano Assicurativo Infortuni” della società, che l’assicurato dichiara di aver ricevuto insieme alla nota informativa, prima della firma dell’adesione. Tale Piano confermava che, nel caso di comprovato ricovero, spettava l’indennità di degenza e che per il periodo successivo al ricovero veniva riconosciuta un’indennità pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso. Perciò, i giudici d’appello avevano interpretato correttamente il collegamento esistente tra l’indennità di convalescenza e di ricovero. In più, anche la questione della franchigia era stata validamente risolta dalla Corte d’appello, interpretando in maniera opportuna le clausole del Piano Assicurativo Infortuni. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 marzo – 16 maggio 2014, numero 10845 Presidente Amatucci – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2004 I.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Rovereto la s.p.a. Allianz Subalpina, per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo dovutogli a seguito di un infortunio occorsogli il 26 giugno 2003 allorché, cadendo dalle scale, aveva riportato la frattura di una clavicola. Il diritto all'indennizzo gli derivava, dalla polizza di assicurazione stipulata dalla Cassa Rurale di Rovereto con la società convenuta, alla quale egli aveva aderito quale cliente della Cassa, sottoscrivendo la Combinazione numero 3 della polizza e ricevendo in consegna il Piano Assicurativo Infortuni e la Nota informativa. L'attore ha chiesto con la domanda giudiziale che gli venisse corrisposta l'indennità giornaliera per convalescenza, per l'importo di Euro 52,00 al giorno, in aggiunta all'indennità per gesso , di pari importo, nonché la somma di Euro 1.040,00 per ogni punto percentuale di invalidità, detratta la franchigia del 5% fino a dieci punti. La domanda risarcitoria è stata formulata per l'importo complessivo di Euro 12.688,00 da aggiungersi alla somma di Euro 1.820,00, già ricevuta . Allianz ha resistito, assumendo che l'infortunato non ha diritto all'indennità per convalescenza, perché prevista dalla polizza solo nel caso di ricovero ospedaliero, e che per invalidità permanenti non superiori ai dieci punti l'indennizzo è soggetto ad una franchigia di 5 punti percentuali. Esperita l'istruttoria, il CTU ha quantificato i danni alla persona subiti dal B. , determinando in 68 giorni l'invalidità temporanea totale, con uso di bendaggio ad otto per 35 giorni in 34 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50% e nel 5% l'invalidità permanente. Il Tribunale ha condannato Allianz a pagare un'indennità di Euro 7.540,00, includendo l'indennità per convalescenza, in aggiunta a quella per ingessatura, e ritenendo che la franchigia sul danno da inabilità permanente si debba calcolare nel 5% della somma liquidata per i cinque punti di invalidità. La compagnia assicuratrice ha proposto appello, a cui ha resistito l'I. , chiedendo la conferma della decisione di primo grado. Con sentenza 19 marzo - 30 aprile 2008 numero 69 la Corte di appello di Trento, seguendo la tesi dell'appellante, ha ridotto ad Euro 1.720,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, la somma dovuta, ponendo a carico dell'appellante la metà delle spese dell'intero giudizio e compensando la metà rimanente. I.A. propone due motivi di ricorso per cassazione. L'intimata non ha depositato difese. Motivi della decisione 1.- Ha ritenuto la Corte di appello che la polizza di assicurazione - collegando l'indennità di convalescenza al periodo di ricovero, nel senso che essa va attribuita per un periodo di tempo non più lungo di quello del ricovero ed il relativo importo va commisurato alla metà di quello spettante per ogni giorno di degenza - manifesta che l'indennizzo per convalescenza è dovuto solo nel caso di precedente ricovero e non nel caso di ingessatura non preceduta da ricovero, per la quale è stabilito apposito indennizzo. Quanto all'inabilità permanente la Corte - richiamando la disposizione della polizza secondo cui per un'invalidità pari o superiore al 10% la società liquida l'indennità con detrazione di una franchigia di cinque gradi - ha ritenuto che la franchigia si riferisca ai punti percentuali di invalidità. 2.- Con i due motivi il ricorrente denuncia violazione degli articolo 1341, 1363 e 1370 cod. civ. 35 d.lgs. 6 settembre 2005 numero 206, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con riguardo ad ognuna delle questioni di cui sopra. 3.- Con il primo motivo rileva che la Corte di appello non ha tenuto conto di quanto figura nel frontespizio del contratto di assicurazione - unico foglio da lui sottoscritto - il quale elenca da A ad F i rischi coperti dall'assicurazione che l'indennità per convalescenza, indicata sub D, è tenuta distinta dall'indennità per gesso, prevista sub E che il piano assicurativo infortuni contiene una clausola intitolata Diaria da ricovero e convalescenza del seguente tenore La società, in caso di ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio indennizzabile, corrisponderà l'indennità stabilita per ogni giorno di degenza per una durata massima di 330 giorni per evento. Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta un'indennità pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso. Qualora l'infortunio comporti l'applicazione di gessatura anche senza ricovero, tale indennità verrà riconosciuta per tutto il periodo di gessatura, col massimo di . Osserva il ricorrente che le clausole, contrattuali predisposte da Allianz tramite condizioni generali di contratto - sono ambigue e debbono essere interpretate nel senso più favorevole all'aderente articolo 1370 cod. civ. che nei contratti con i consumatori il professionista ha l'obbligo di predisporre le condizioni in termini chiari e comprensibili articolo 35, 1 e 2 comma, cod. consumo , e che sarebbe stato più che agevole, nel caso in esame, specificare che l'indennità di convalescenza non spetta in mancanza di ricovero. 3.1.- Il motivo è infondato. Premesso che le questioni attinenti all'interpretazione dei contratti sono rimesse alla discrezionale valutazione del giudice di merito e sono suscettibili di riesame in sede di legittimità solo dimostrando la violazione delle norme di legge in tema di interpretazione, o l'illogicità o insufficienza della motivazione, è onere del ricorrente riprodurre integralmente nel ricorso le clausole che assume essere state male interpretate e specificare sotto quali aspetti, ed in quali termini, esse sarebbero ambigue, non chiare o suscettibili di diversa lettura. Il ricorrente, per contro, ha riportato nel ricorso le clausole contrattuali in termini incompleti. Lamenta che sia stato omesso l'esame dell'unico testo da lui sottoscritto definito frontespizio, ma in realtà contenente tutte le condizioni di assicurazione , trascurando di dichiarare che detto frontespizio non solo indica, nell'elenco delle garanzie, l'indennità giornaliera per convalescenza in diretta connessione con l'indennità per ricovero sub lettere C e D , specificando che l'indennità di convalescenza è corrisposta per un periodo massimo uguale a quello del ricovero , come ha rilevato la Corte di appello ma soprattutto ha omesso di specificare che il c.d. frontespizio si conclude con la clausola Per tutto quanto non indicato nella presente Adesione valgono le condizioni del Piano Assicurativo Infortuni della soc. Allianz, che l'Assicurato dichiara di avere ricevuto assieme alla nota informativa, prima della firma della presente Adesione . Il Piano Assicurativo Infortuni conferma - sotto il titolo Diaria da ricovero e da convalescenza - che nel caso di comprovato ricovero, spetta l'indennità di degenza e che per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta un'indennità pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso , rendendo ragione della correttezza dell'interpretazione della Corte di appello circa il collegamento, che la compagnia assicuratrice ha voluto istituire, fra indennità di convalescenza e ricovero. Gli addebiti di scarsa chiarezza del testo contrattuale risultano del tutto indimostrati. 4.- Parimenti infondato è il secondo motivo, circa l'ambiguità della clausola di cui alla lettera B del Frontespizio della polizza, il cui testo Franchigia del 5% fino a dieci punti di invalidità permanente oltre i dieci punti nessuna franchigia , si presterebbe ad essere interpretato nel senso che la franchigia va riferita non ai punti di invalidità, ma ad una percentuale della somma liquidata per invalidità permanente. Anche qui la Corte di appello ha correttamente richiamato le clausole del Piano Assicurativo Infortuni - che, come si è detto, l'Assicurato ha dichiarato di avere ricevuto e di conoscere, nel sottoscrivere il contratto di assicurazione -le quali riferiscono inequivocabilmente la franchigia ai gradi di invalidità nel capo relativo alla Invalidità permanente franchigia relativa , si legge che In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che se il grado di invalidità permanente è 1.- pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale, la Società liquida l'indennità con detrazione di una franchigia di cinque gradi, che rimarranno a carico dell'Assicurato 2.-superiore al 10% dell'invalidità totale, la società liquida l'indennità senza detrazione della suddetta franchigia . 3. superiore al 60% dell'invalidità totale, la società liquida . l'indennità come se il grado di invalidità fosse pari al 100% . Motivatamente, pertanto, la Corte di appello ha deciso che la franchigia si riferisce ai gradi di invalidità e non a percentuali della somma liquidata. 5.- Il ricorso deve essere rigettato. 6.- Non essendosi difesa l'intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.