Una denominazioni di origine non registrata è tutelata se ciò non impedisce la libera circolazione delle merci

Una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria può essere protetta in forza di una disciplina relativa alle denominazioni geografiche dei prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione che ciò non comprometta gli obiettivi del regolamento numero 2081/92, e che non contrasti con la libera circolazione delle merci.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia nella sentenza nella cause C-35/13 dell’8 maggio 2014. Con questa rilevante decisione la Corte si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento CEE numero 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il quadro normativo. Per meglio comprendere i termini della questione, è opportuno ricordare preliminarmente la normativa comunitaria rilevante nel caso in specie. Infatti, la disciplina applicabile ratione temporis è quella del regolamento numero 2081/92, il quale, affrontava la problematica dell’eterogeneità delle prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Cos’è una denominazione di origine? In particolare, l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento stabilivano che per “denominazione di origine” deve intendersi il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentareoriginario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e, inoltre la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata. Inoltre per “indicazione geografica” si indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentareoriginario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese edi cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata». Le tutele previste dall’ordinamento comunitario. Tale regolamento tutelava le denominazioni registrate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta. In secondo luogo, salvaguardava le denominazioni registrate da qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili. Inoltre, le denominazioni registrate erano protette daqualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine, ovvero, più in generale da qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. La disciplina italiana L’articolo 31, commi 1 e 2, d.lgs. numero 198/1996, definiva invece “indicazione geografica” quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. La vicenda. Il caso attiene, come detto, la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. La fattispecie al centro della vicenda esaminata dalla Corte riguarda una controversia tra una s.p.a. produttrice di salumi e vari salumifici membri anch’essi di un associazione fra produttori, in relazione alle condizioni in presenza delle quali una denominazione geografica possa essere utilizzata per designare un prodotto realizzato al di fuori della zona corrispondente, nell’ipotesi in cui tale denominazione non sia riconosciuta come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento numero 2081/92. In particolare, l’associazione fra salumifici conveniva la s.p.a. per concorrenza sleale, lamentando che tale società aveva posto in vendita un salame con una denominazione relativa ad un determinato territorio benché esso fosse stato prodotto addirittura in una regione diversa da quella di origine tradizionale. Il Tribunale, condannando la s.p.a. per atto di concorrenza sleale, ha riconosciuto che l’associazione fra produttori poteva far valere le disposizioni dell’articolo 31 d.lgs. numero 198/1996, in quanto il prodotto oggetto di controversia aveva acquisito una reputazione tra i consumatori in considerazione delle sue caratteristiche, che derivano da una peculiarità collegata all’ambiente geografico. La sentenza di primo grado era confermata in sede di appello, e, nel successivo giudizio in Cassazione la Suprema Corte ha chiesto alla Corte di Giustizia se l’articolo 2 del regolamento numero 2081/1992 dovesse essere interpretato nel senso di escludere che una associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all’interno dell’Unione, una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa. È necessaria la registrazione della denominazione geografica. Secondo la Corte di Giustizia, per poter godere del regime di protezione previsto dallo stesso, il regolamento in parola ha introdotto un obbligo di registrazione comunitaria delle denominazioni geografiche. Pertanto, sul mercato comunitario, quando una denominazione geografica è priva di registrazione, alla luce delle disposizioni del regolamento numero 2081/92, essa non è tale da poter godere del regime di protezione previsto da quest’ultimo. Di conseguenza, sebbene il regolamento numero 2081/92 abbia lo scopo di prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente, tale esclusività non osta, tuttavia, a che si applichi un regime di protezione delle denominazioni geografiche il quale si colloca al di fuori del suo ambito di applicazione. Quindi, il regime di protezione si limita alle denominazioni concernenti i prodotti per i quali esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica. Pertanto, poiché le denominazioni di provenienza geografica servono unicamente a mettere in rilievo l’origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest’ultimo, esse non ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento numero 2081/92. Il regime di protezione che può applicarsi, eventualmente, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria è quello previsto per le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica. Nella fattispecie spetta al giudice del rinvio verificare se il regime di protezione delle denominazioni geografiche stabilito dal decreto legislativo numero 198/1996 soddisfi tale condizione. Se il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che il menzionato regime si propone di proteggere le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, si deve ricordare che, affinché un siffatto regime possa venire applicato, deve soddisfare due condizioni la sua applicazione non deve compromettere gli obiettivi del regolamento numero 2081/92 e non deve risultare in contrasto con la libera circolazione delle merci cui all’articolo 28 CE. In conclusione. Il regolamento numero 2081/92 deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest’ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l’applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento numero 2081/92 e, dall’altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

Corte di Giustizia UE, Nona Sezione, sentenza 8 maggio 2014, causa C-35/13 * «Agricoltura – Prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento CEE numero 2081/92 – Articolo 2 – Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Ambito di applicazione ratione materiae – Protezione nel territorio nazionale – Insussistenza di registrazione comunitaria – Conseguenze – Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare fra le loro caratteristiche e la loro origine geografica – Presupposti» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento CEE numero 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari GU L 208, pag. 1 , come modificato dal regolamento CE numero 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997 GU L 83, pag. 3 in prosieguo il «regolamento numero 2081/92» . 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede opposte l’Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi in prosieguo l’«Assica» e la Kraft Foods Italia SpA in prosieguo la «Kraft Foods» , da un lato, all’Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» in prosieguo l’«Associazione fra produttori» , dall’altro, e a La Felinese Salumi SpA, alla Salumificio Monpiù Srl, alla Salumi Boschi Fratelli SpA, alla Gualerzi SpA, all’Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & amp C. Snc, alla Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco & amp C. Snc, alla Boschi Cav. Umberto SpA, alla Fereoli Mario & amp Figlio Snc, alla Salumificio Ducale Snc di Morini & amp Tortini, alla Fereoli Gino & amp Figlio Snc, alla Ronchei Srl e alla Salumificio B.R.B. Snc – le menzionate dodici società sono tutte membri dell’Associazione fra produttori –, relativamente alle condizioni in presenza delle quali una denominazione geografica possa essere utilizzata per designare un prodotto realizzato al di fuori della zona corrispondente quando siffatta denominazione non è riconosciuta come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento numero 2081/92. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Nei considerando settimo, nono e dodicesimo, il regolamento numero 2081/92 enunciava quanto segue «considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee [] che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine poiché garantirà, tramite un’impostazione più [uni]forme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori considerando che il campo d’applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica che, tuttavia, all’occorrenza detto campo d’applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine devono essere registrate a livello comunitario che l’iscrizione in un registro consente altresì di garantire l’informazione degli operatori del settore e dei consumatori». 4 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento numero 2081/92 prevedeva quanto segue «1. La protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per a “denominazione di origine” il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata b “indicazione geografica” il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata». 5 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento «1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro a qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta b qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili c qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine d qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l’uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a o b ». 6 Il regolamento numero 2081/92 è stato abrogato dal regolamento CE numero 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari GU L 93, pag. 12 . Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti oggetto del procedimento principale, quest’ultimo rimane disciplinato dal regolamento numero 2081/92. Il diritto italiano 7 L’articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo del 19 marzo 1996, numero 198, recante adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round supplemento ordinario alla GURI numero 64 , in vigore all’epoca dei fatti in discussione nel procedimento principale in prosieguo il «decreto legislativo numero 198/1996 , dispone quanto segue «1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. 2. Fermo il disposto dell’articolo 2598, numero 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d’origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 Il «Salame Felino» è un salame di pura carne suina. Il suo nome deriva dalla città di Felino, comune situato nella provincia di Parma. 9 Il 30 gennaio 1998 l’Associazione fra produttori ha convenuto la Kraft Jacobs Suchard SpA in prosieguo la «Kraft Jacobs Suchard» dinanzi al Tribunale di Parma per concorrenza sleale, lamentando che tale società aveva posto in vendita un salame denominato «Salame Felino», benché esso fosse stato prodotto al di fuori del territorio della regione di Parma, e cioè in Lombardia, a Cremona. 10 Le società La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi Fratelli SpA, Gualerzi SpA, Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & amp C. Snc, Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco & amp C. Snc, Boschi Cav. Umberto SpA, Fereoli Mario & amp Figlio Snc, Salumificio Ducale Snc di Morini & amp Tortini, Fereoli Gino & amp Figlio Snc, Ronchei Srl Salumificio B.R.B. Snc sono intervenute a sostegno della summenzionata associazione. 11 L’Assica, di cui la Kraft Jacobs Suchard è associata, è intervenuta nel procedimento a sostegno di quest’ultima. 12 Con sentenza del 9 febbraio 2001 il Tribunale di Parma ha ritenuto che l’Associazione fra produttori non potesse avvalersi del regolamento numero 2081/92, in quanto la denominazione «Salame Felino» non costituiva né una denominazione di origine protetta, né un’indicazione geografica protetta ai sensi del menzionato regolamento. Il Tribunale di Parma ha ciò nondimeno riconosciuto che l’Associazione fra produttori poteva far valere le disposizioni dell’articolo 31 del decreto legislativo numero 198/1996. Quindi, avendo constatato che i prodotti commercializzati dalla Kraft Jacobs Suchard non provenivano dal territorio di Parma, mentre il «Salame Felino» aveva acquisito una reputazione tra i consumatori in considerazione delle sue caratteristiche, che derivano da una peculiarità collegata all’ambiente geografico, il Tribunale di Parma ha condannato la Kraft Jacobs Suchard per atto di concorrenza sleale. 13 La Kraft Jacobs Suchard, ora Kraft Foods, e l’Assica hanno proposto appello avverso detta sentenza. 14 Con sentenza del 12 gennaio 2006 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto tale appello affermando, in particolare, che la protezione offerta dal decreto legislativo numero 198/1996 non si poneva in contrasto con il regolamento numero 2081/92 e che la registrazione di una denominazione come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta sarebbe stata necessaria esclusivamente per ottenere la protezione attribuita da tale regolamento. 15 L’Assica e la Kraft Foods hanno proposto ricorso in cassazione. 16 A sostegno del loro ricorso l’Assica e la Kraft Foods affermano che il sistema di protezione delle denominazioni di origine, di cui al regolamento numero 2081/92, osta a che una normativa nazionale possa conferire un diritto di utilizzare in esclusiva una denominazione di origine priva di registrazione comunitaria. In ogni caso, esse sostengono che l’esistenza di una protezione concessa a una denominazione di origine presuppone la presenza di una specifica normativa, che non sarebbe dato riscontrare nel procedimento principale. 17 È in tale contesto che la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se l’articolo 2 del regolamento numero 2081[/]1992 debba essere interpretato nel senso di escludere che una associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all’interno dell’[Unione], una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa. 2 Quale sia, con riferimento alle disposizioni del regolamento numero 2081[/]1992, il regime da applicare nel mercato [dell’Unione] ed altresì in quello di uno Stato membro, ad una denominazione geografica priva della registrazione di cui si tratta». Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 18 L’Associazione fra produttori sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile, in quanto le questioni poste non risponderebbero ad una necessità oggettiva ai fini della soluzione del procedimento principale. L’associazione in parola, infatti, nel procedimento principale non avrebbe mai vantato la titolarità di un diritto in esclusiva sulla denominazione geografica «Salame Felino», ma avrebbe unicamente chiesto che la Kraft Foods fosse condannata sulla base delle disposizioni che sanzionano la concorrenza sleale. 19 Al riguardo, da una costante giurisprudenza risulta che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte sentenza Aziz, -415/11, EU C 2013 164, punto 34 . 20 Quando, infatti, una domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, il rigetto, da parte della Corte, di una domanda siffatta è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte sentenza Aziz, EU C 2013 164, punto 35 . 21 Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Difatti, per sostenere che la Kraft Foods abbia posto in essere un atto di concorrenza sleale utilizzando la denominazione geografica «Salame Felino», l’Associazione fra produttori si basa sul presupposto per cui solamente i produttori di salumi situati nella regione di Parma, da essa rappresentati, godrebbero in esclusiva del diritto di avvalersi della succitata denominazione. Inoltre, al fine dell’esame della fondatezza del ricorso proposto dall’Associazione fra produttori, spetta al giudice del rinvio verificare che detta associazione possa avvalersi della sussistenza di un diritto esclusivo, per i produttori che soddisfino talune condizioni, sulla denominazione geografica «Salame Felino». 22 In tale contesto non può ritenersi che risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. 23 Considerato che dal fascicolo non risulta nemmeno che la questione sia di tipo teorico o che la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere ritenuta irricevibile. Sulla seconda questione 24 Con la sua seconda questione, che è d’uopo esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento numero 2081/92 debba essere interpretato nel senso che esso attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria. 25 Relativamente, innanzitutto, al regime da applicare sul mercato dell’Unione a una denominazione geografica sprovvista di registrazione, occorre rilevare che, alla data dei fatti in discussione nel procedimento principale, l’unico regime di protezione delle denominazioni geografiche previsto dal diritto dell’Unione era quello di cui al regolamento numero 2081/92. 26 Orbene, come risulta dal dodicesimo considerando e dall’articolo 13, paragrafo 1, del menzionato regolamento, per poter godere del regime di protezione previsto dallo stesso, il regolamento in parola ha introdotto un obbligo di registrazione comunitaria delle denominazioni geografiche v., in tal senso, sentenza Chiciak e Fol, -129/97 e -130/97, EU C 1998 274, punti 25 e 26 . 27 Ne discende che, sul mercato comunitario, quando una denominazione geografica è priva di registrazione, alla luce delle disposizioni del regolamento numero 2081/92, essa non è tale da poter godere del regime di protezione previsto da quest’ultimo. 28 Per quanto riguarda, quindi, il regime da applicare sul mercato di uno Stato membro, dalla giurisprudenza risulta che, benché il regolamento numero 2081/92 abbia lo scopo di prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente v. sentenza Budĕjovický Budvar, -478/07, EU C 2009 521, punto 114 , detta esclusività non osta, tuttavia, a che si applichi un regime di protezione delle denominazioni geografiche il quale si colloca al di fuori del suo ambito di applicazione v., in tal senso, sentenza Warsteiner Brauerei, -312/98, EU C 2000 599, punto 54 . 29 A tale proposito dal nono considerando e dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b , del regolamento numero 2081/92 risulta che il regime di protezione previsto da siffatta disposizione si limita alle denominazioni concernenti i prodotti per i quali esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica v., in tal senso, sentenza Budějovický Budvar, -216/01, EU C 2003 618, punto 76 . 30 Di conseguenza, poiché le denominazioni di provenienza geografica servono unicamente a mettere in rilievo l’origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest’ultimo, esse non ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento numero 2081/92 v., in tal senso, sentenza Warsteiner Brauerei, EU C 2000 599, punto 44 . 31 Pertanto, il regime di protezione che può applicarsi, eventualmente, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria è quello previsto per le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica. 32 Nel caso di specie spetta al giudice del rinvio verificare se il regime di protezione delle denominazioni geografiche stabilito dal decreto legislativo numero 198/1996 soddisfi tale condizione. 33 Qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che il menzionato regime si propone di proteggere le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, si deve ricordare che, affinché un siffatto regime possa venire applicato, esso deve essere conforme ai requisiti impostigli dal diritto dell’Unione. A tale riguardo devono essere soddisfatte due condizioni, ossia, da un lato, la sua applicazione non deve compromettere gli obiettivi del regolamento numero 2081/92 v., in tal senso, sentenza Warsteiner Brauerei, EU C 2000 599, punto 49 e, dall’altro, essa non deve risultare in contrasto con la libera circolazione delle merci cui all’articolo 28 CE v., in particolare, in tal senso, sentenza Budějovický Budvar, EU C 2003 618, punti da 95 a 97 . 34 Relativamente alla prima condizione, tenuto conto dell’ambito di applicazione del regolamento numero 2081/92, al fine di non pregiudicare gli scopi dello stesso, la protezione attribuita da un regime nazionale deve avere l’effetto non di garantire ai consumatori che i prodotti i quali godono di tale protezione presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente quello di garantire che siffatti prodotti provengano effettivamente dall’area geografica di cui si tratti. 35 Relativamente alla seconda condizione, occorre rilevare che un regime nazionale di protezione delle denominazioni, come quello in discussione nel procedimento principale, anche allorché si applica sia ai prodotti nazionali che a quelli importati nel territorio dello Stato interessato, è idoneo a favorire la commercializzazione dei prodotti di origine nazionale a scapito dei prodotti importati sentenza Pistre e a., da -321/94 a -324/94, EU C 1997 229, punto 45 . 36 Di conseguenza, una siffatta disciplina deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alla libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE. 37 Benché una restrizione del genere possa essere giustificata da un’esigenza imperativa di interesse generale di protezione della leale concorrenza o da quella della tutela dei consumatori v., in particolare, in tal senso, sentenza Budějovický Budvar, EU C 2003 618, punto 109 , una data disciplina nazionale, per risultare compatibile con il diritto dell’Unione, deve applicarsi in modo non discriminatorio, essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non eccedere quanto necessario per il raggiungimento dello stesso sentenza Corporación Dermoestética, -500/06, EU C 2008 421, punto 35, e giurisprudenza citata . 38 Spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, che l’applicazione della disciplina nazionale in questione non abbia per oggetto o per effetto di garantire ai consumatori che i prodotti che sono commercializzati con una denominazione geografica specifica presentano una qualità o una caratteristica determinata e, dall’altro, che l’attuazione della disciplina in parola persegua un’esigenza imperativa di interesse generale, sia applicata in modo non discriminatorio, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per il raggiungimento dello stesso. 39 Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni è d’uopo rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento numero 2081/92 deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest’ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l’applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento numero 2081/92 e, dall’altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Sulla prima questione 40 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 del regolamento numero 2081/92 debba essere interpretato nel senso che esso esclude il fatto che una associazione di produttori, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, possa avvalersi del diritto esclusivo di utilizzare, nel complesso dell’Unione, una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale siano definiti le condizioni e i limiti relativi alla protezione di una siffatta denominazione. 41 Al riguardo, dal momento che è pacifico che la denominazione geografica in causa non godeva di una registrazione comunitaria alla data dei fatti controversi, e tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, occorre constatare che l’associazione di produttori di cui si tratta nel procedimento principale non può, in ogni caso, avvalersi, sulla base del regolamento numero 2081/92, del diritto esclusivo di utilizzare, nel complesso dell’Unione, una siffatta denominazione geografica. 42 In tale contesto non occorre rispondere alla prima questione. Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Nona Sezione dichiara Il regolamento CEE numero 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento CE numero 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest’ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l’applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento numero 2081/92, come modificato dal regolamento numero 535/97, e, dall’altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. fonte http //curia.europa.eu