Ai fini della punibilità ex articolo 707 c.p. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli , il concetto di “serratura” non può essere esteso al punto da includervi i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno, perciò gli strumenti idonei a rompere dei vetri non rientrano tra quelli atti ad aprire o forzare delle serrature.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18393, depositata il 5 maggio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Genova confermava la sentenza di condanna nei confronti di un imputato già condannato per delitti a scopo di lucro per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare delle serrature, affermando che anche un martelletto frangivetro rientra tra gli strumenti, di cui l’articolo 707 c.p. vieta il porto ingiustificato. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver incluso il martelletto frangivetro tra gli strumenti idonei ad aprire o forzare delle serrature. Interpretazione troppo estensiva. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che i giudici d’appello avessero effettuato un’interpretazione estensiva del concetto di “serratura”, includendo anche «i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno». Tuttavia, seguendo questa linea interpretativa, lo stesso concetto di “serratura” non avrebbe ragion d’esistere, rendendo, così, evanescente la fattispecie, di cui all’articolo 707 c.p., perché qualsiasi oggetto può essere utilizzato per rompere un vetro. Possibile violazione del principio di legalità. In tal modo, il comportamento punibile per questo reato verrebbe esteso al porto di qualsiasi oggetto, di cui l’agente non giustifichi l’attuale destinazione, venendo, perciò, violato il principio di legalità. Quindi, un martelletto frangivetro non può rientrare nel campo di applicazione della norma, perché il vetro non è una serratura. Il vetro non è una serratura. La Cassazione, di conseguenza, sottolineava che, ai fini della punibilità ex articolo 707 c.p., il concetto di “serratura” non può essere esteso al punto da includervi i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno, perciò gli strumenti idonei a rompere dei vetri non rientrano tra quelli atti ad aprire o forzare delle serrature. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 aprile – 5 maggio 2014, numero 18393 Presidente Gentile – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 20/12/2013, la Corte di appello di Genova, confermava la sentenza del Tribunale di Genova, in data 11/6/2012, che aveva condannato C.M. alla pena di mesi quattro di arresto per i reati di porto ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature e porto ingiustificato di coltello. 2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, osservando che anche un martelletto frangivetro rientrava nel novero degli strumenti di cui l'articolo 707 cod. penumero vietava il porto ingiustificato. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente deducendo violazione di legge e dolendosi di un'interpretazione estensiva in malam partem della norma di cui all'articolo 707 cod. penumero per avere la Corte incluso il martelletto frangivetro fra gli strumenti idonei ad aprire o forzare serrature. 4. Successivamente l'imputato ha depositato memoria con cui ribadisce la sua tesi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente ha dedotto una questione di diritto che riguarda l'interpretazione della norma di cui all'articolo 707 cod. penumero in relazione alla fattispecie concreta nella quale gli è stato contestato il reato di cui all'articolo 707 cod. penumero perchè, «essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, veniva colto in possesso di un martelletto frangi vetro, costituente strumento atto ad aprire o a forzare serrature, del quale non giustificava l'attuale destinazione». 3. La Corte d'appello di Genova ha incluso il martelletto frangi vetro fra gli strumenti atti ad aprire o a forzare serratura, richiamando una risalente pronuncia di questa Corte Cass. Sez. 6, Sentenza numero 12276 del 29/04/1980 Ud. dep. 22/11/1980 Rv. 146763 che ha incluso il tagliavetro fra gli strumenti idonei a forzare o aprire serrature, osservando che nel concetto di serrature devono essere inclusi anche i vetri che ostino all'ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall'esterno. 4. Così operando la Corte genovese ha effettuato un'interpretazione estensiva del concetto di serratura che non ha ragione di essere e finisce per rendere evanescente la fattispecie legale tipica dei reato di cui all'articolo 707 cod. penumero in quanto qualunque oggetto, anche un vaso di fiori o un pallone, può essere utilizzato per frangere un vetro. In questo modo il comportamento punibile per il reato di cui all'articolo 707 cod. penumero verrebbe esteso al porto di qualunque oggetto di cui l'agente non sappia giustificare l'attuale destinazione, venendo così a violarsi il principio di legalità della pena. Invece questa Corte ha statuito che il possesso di una torcia elettrica strumento idoneo ad infrangere un vetro non rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 707 cod. penumero Cass. Sez. 2, Sentenza numero 1335 del 09/01/2007 Cc. dep. 18/01/2007 Rv. 235817 ed ha precisato che Il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama , se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex articolo 4 della I. numero 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'articolo 707 cod. penumero , non essendo tale oggetto né una chiave alterata né uno strumento atto ad aprire o forzare serrature Cass. Sez. 2, Sentenza numero 26289 del 06/07/2010 Ud. dep. 09/07/2010 Rv. 247753 . 5. Pertanto neanche il porto di un martelletto frangi vetro può essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'articolo 707 cod. penumero perchè il vetro non è una serratura. 6. Al riguardo può essere enunciato il seguente principio di diritto «ai fini della condotta sanzionata dall'articolo 707 cod. penumero il concetto di serratura non può essere esteso al punto da includervi i vetri che ostino all'ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall'esterno di conseguenza fra gli strumenti atti ad aprire o forzare serrature non può essere incluso il martelletto frangi vetro o qualunque altro oggetto idoneo ad infrangere un vetro». 7. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'articolo 707 cod. penumero perché il fatto non sussiste, con rinvio alla corte d'Appello di Genova, altra Sezione, per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo B . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'articolo 707 cod. penumero perché il fatto non sussiste, con rinvio alla corte d'Appello di Genova, altra Sezione, per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo B .