La Cassazione applica in maniera ineccepibile i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 57 del 29 marzo 2013.
Con la sentenza numero 20515 del 13 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha fatto ineccepibile applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 57 del 29 marzo 2013 , con la quale si è dichiarata l’illegittimità dell’articolo 275 comma 3 c.p.p. «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» sul punto si rinvia a Delitti commessi per favorire le associazioni di tipo mafioso le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con misure diverse dal carcere . Il caso. Il Tribunale aveva disposto in via automatica la misura coercitiva, dato che si era ammesso che per il reato di estorsione contestato vi fosse l’aggravante di cui all’articolo 7 D.l. numero 152/1991 «atteso l’evidente coinvolgimento di un pericoloso gruppo malavitoso associato». L’Alta Corte, vista tra l’altro la fondatezza del ricorso dell’indagato sul punto di illogicità della motivazione della decisione cautelare in punto di fumus commisi delicti , ha ritenuto di far doveroso riferimento alla sentenza costituzionale anche in punto di adeguatezza della misura, chiedendo un nuovo esame, fornendo peraltro precise indicazioni al giudice del rinvio sui criteri da seguire in questa ulteriore considerazione della materia. Nuovi principi applicabili anche ai procedimenti cautelari in corso. Dal punto di vista sistematico, si è affermato che gli effetti della decisione della Consulta, di cui si tratta, si esplicano anche nei riguardi dei procedimenti cautelari in corso e, dunque, benché l’ordinanza applicativa della custodia cautelare sia antecedente alla dichiarazione di incostituzionalità de qua e ciò sull’evidente rilievo che la censura delle disposizioni sulla presunzione di adeguatezza deve essere considerata anche in sede di legittimità e nonostante la mancanza di una precisa doglianza in merito, non potendosi ammettere che la limitazione della libertà possa fondarsi sopra finzioni ormai inammissibili.
Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 18 aprile - 13 maggio 2013, numero 20515 Presidente Bardovagni – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 29 novembre 2011 il GIP del Tribunale di Bari rigettava la richiesta avanzata dal P.M. per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di S.V. , indagato a per il delitto di cui all'articolo 416-bis c.p. con l'accusa di avere, nell'esercizio dell'attività di avvocato, contribuito all'attività estorsi va ed alla perpetrazione di condotte usurarie consumate dal gruppo malavitoso facente capo a D.B. , b di concorso in violenza privata, per aver costretto D.P.F. ad assumere dipendenti presso la sua impresa, c di concorso nell'estorsione della somma mensile, variante da 300,00 a 1000,00 Euro, versata dal predetto D.P. al sodalizio D. , ed, infine, d del concorso nell'estorsione ai danni di L.C. , costretto a corrispondere somme ed interessi usurari per prestiti contratti con D.B. , D.M. e C.G. condotte tutte aggravate ai sensi dell'articolo 7 d.l. 152/1991, consumate in omissis e successivamente. A sostegno della decisione il GIP rilevava l'insufficienza del quadro indiziario a carico dell'indagato ed in riferimento all'estorsione contestata ai danni di L.C. in particolare, osservava che il S. aveva svolto compiti di recupero crediti nell'ambito di un verosimile incarico professionale e che mancava nel processo l'acquisizione di elementi dai quali desumere la riferibilità alla qualità di membro del sodalizio criminale dei D. delle pressioni esercitate sul debitore. 1.2 Sull'appello proposto dal P.M., il Tribunale del riesame, con ordinanza del 25 settembre 2012, in parziale accoglimento del gravame, applicava al S. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla sola accusa estorsiva in danno di L.C. capo J della rubrica provvisoria rigettando nel resto le censure della pubblica accusa. La decisione, in sintesi, veniva in tal guisa argomentata L.C. , imprenditore in gravi difficoltà economiche suicidatosi il omissis , contrasse un prestito a condizioni usurarie con i D. e con C.G. , sodali del gruppo malavitoso organizzato da essi D. la natura del prestito ed il creditore in grado di offrire la relativa somma furono indicati dal S. a T.S. , cognato della p.o. tali circostanze sono state narrate da L.L. ai CC. nella sua denuncia del omissis in essa il denunciante raccontava che da alcuni giorni il fratello Cipriano si era allontanato da casa senza dare indicazioni su dove si fosse recato che con radi contatti telefonici aveva rappresentato di essere in condizioni disperate che il mattino del il fratello l'aveva chiamato telefonicamente invitandolo a recarsi dall'avv. S. per avere chiarimenti sulla sua vicenda che, contattato il S. , questi gli aveva riferito di aver provveduto a depositare istanza di fallimento per conto del fratello per l'importo di 700.000,00 Euro e che questi si era indebitato con persone sbagliate senza consigliarsi con nessuno che il aveva ricevuto una telefonata del cognato T.S. , il quale gli aveva riferito di una visita ricevuta poco prima dal S. e da Co.El. , moglie di L.C. e della richiesta di aiuto economico, se del caso con l'intervento di Lo.Ca. padre di Cipriano, dai medesimi avanzata per pagare almeno 50.000,00 Euro a C.G. , versando il congiunto in una situazione di grave pericolo che in tale occasione il S. aveva collegato il pericolo grave detto al carattere usurario del debito da soddisfare, in parte, con quella somma che il fratello L.C. gli aveva riferito di subire vessazioni da parte di M.M. , S.V. e C.G. legati a D.B. . Il tribunale ha inoltre valorizzato, perché considerate significative della vicenda usuraria, le telefonate intercettate a il omissis tra L.C. e D.M. e subito dopo tra C.G. e L.C. , nonché quella del omissis nella quale un collaboratore dello studio S. contattò telefonicamente C.G. invitandolo a recarsi presso lo studio perché il suo titolare aveva necessità di parlargli b il omissis tra il S. ed il C. , nel corso della quale i due concordarono telefonicamente di vedersi di lì a dieci minuti c il omissis , nella quale i due si parlarono nuovamente a telefono concordando un appuntamento di lì a dieci minuti il in cui il S. parlò con L.C. proponendogli di rateizzare il debito con 5 assegni da 4.000,00 Euro ciascuno da pagarsi ogni quindici giorni. Ancora significative sul piano indiziario ha il tribunale considerato le seguenti circostanze due giorni dopo la conversazione del appena evocata, il S. chiamò il C. per invitarlo a raggiungerlo nel pomeriggio perché doveva dargli quella cosa l'incontro veniva monitorato dalla P.G. e ad esso partecipava, con il C. , anche D.M. tutto questo smentisce la motivazione del GIP, in quanto l'azione dell'indagato è ben al di fuori di quel perimetro di incarico professionale individuato dal giudice di prime cure non è credibile la tesi difensiva che il S. operasse nell'interesse e come legale di L.C. il ruolo attivo del S. depone per il suo pieno coinvolgimento nell'attività criminosa ai danni di L.C. il S. era in stretto contatto con C. e D.M. , importanti sodali del capo-clan, e faceva i loro interessi consegnando loro gli assegni per il pagamento del debito usurario la cui emissione consigliava ed otteneva dalla vittima conferma del coinvolgimento del S. si ha anche analizzando le conversazioni tra L.C. ed il ricorrente dell' omissis , nel corso delle quali quest'ultimo chiede a S. come deve comportarsi per le minacce in quel momento in atto da parte di tale P. in quel contesto il S. consiglia opportunamente di denunciare i fatti ai CC, di riferire di essere debitore di quelle persone, di avere intenzione di pagare il dovuto e che avrebbe querelato per le minacce ricevute alle perplessità del L. per questi disvelamenti il S. lo rassicurava precisando che il P. con il concorrente Inciampo erano persone estranee al gruppo D. ricorre nel caso in esame l'aggravante dell'articolo 7 d.l. 152/1991 atteso l'evidente coinvolgimento di un pericoloso gruppo malavitoso associato come quello dei D. quanto alle esigenze cautelari ricorre l'automatismo ex articolo 7 richiamato e comunque un pericolo di recidivanza collegata alla strumentalizzazione della attività professionale svolta dall'indagato. 2. Ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale l'indagato, con l'assistenza del difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa un unico ed articolato motivo di impugnazione, con il quale denuncia difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza di indizi di colpevolezza e dell'aggravante di cui all'articolo 7 d.l. 153/1991, nonché violazione di tale ultima norma, in particolare osservando ed argomentando l'indagato è avvocato ultracinquantenne, incensurato ed è stato accusato di aver concorso in una estorsione commessa ai danni di un cugino suo cliente il Tribunale ha radicalmente riformato, in relazione al reato estorsivo di cui al capo j , la pronuncia del GIP, di guisa che incombeva su di esso un preciso obbligo motivazionale volto a dimostrare l'insostenibilità logica e giuridica della pronuncia riformata e delle argomentazioni difensive neppure ha considerato il Tribunale gli elementi di prova raccolti dal difensore, né ha su questo motivato il GIUP aveva rilevato l'assenza di condotte minatorie riferibili al S. e quelle riferite dalla p.o. al fratello non hanno mai coinvolto il S. il S. fin dal era il legale del L.C. anche C.G. era cliente del S. ed in questa veste lo contattò rendendo poi possibile la dilazione di pagamento Co.El. , moglie del L.C. , sentita in sede di indagini difensive, ha confermato l'amicizia ed il legame affettivo e familiare intercorrente tra il S. e la p.o., rimasto integro anche dopo il suicidio del marito, smentendo nel contempo ogni pressioni indebita del S. ai danni del medesimo tale atto risulta del tutto ignorato nella motivazione favorevole all'indagato è altresì l'intercettazione telefonica della conversazione intervenuta il tra il S. ed il C. , da dove si desume senza alcun dubbio che il S. si stava adoperando gratuitamente per la p.o. al fine di risolvere il contenzioso con il C. tale intercettazione smentisce altresì la tesi accusatoria là dove richiama i quattro assegni consegnati l' omissis dal S. al C. , giacché in corso la transazione desumibile dal colloquio del 2.2. precedente, la quale rimandava al 4.2 successivo quei quattro assegni riguardavano altra pendenza creditoria, quella con P. ed I. col capo di imputazione si contesta all'indagato la riscossione dei quattro assegni di 4000,00 Euro ciascuno poi consegnati ai correi e la minaccia per aver implicitamente fatto riferimento alla pericolosità dei creditori la contestazione non corrisponde al reato tipizzato, soprattutto se si considera l'attività professionale svolta dall'avv. S. non solo, i dati fattuali indicati nella contestazione, dal prestito ususario alla minaccia idonea non risultano affatto provati nel frattempo le indagini si sono concluse senza indicazione della entità del prestito, della misura degli interessi pattuiti, delle precise minacce rivolte concretamente dall'indagato all'usurato il Tribunale ha molto valorizzato la testimonianza di L.L. i cui contenuti non hanno alcuna rilevanza penale a carico del S. di nessun rilievo logico e penale è poi l'episodio relativo alla richiesta di aiuto e di consigli al S. da parte della p.o. quando venne minacciato dal P. per altra debitoria quanto all'aggravante di cui all'articolo 7 l. 203/1991, dai giudicanti desunta dal livello criminale e dalle condotte intimidatorie dei creditori, si rileva in contrario che nel processo non viene provata alcuna azione intimidatoria, tanto meno da parte dell'indagato anche le esigenze cautelari non appaiono sorrette da adeguata motivazione il sodalizio è ormai disgregato, la condotta contestata risale al omissis , da allora la condotta dell'indagato è stata immune da rilievi. 3. Il ricorso è fondato sia in riferimento all'insufficienza argomentativa attraverso la quale il tribunale ha ritenuto sussistente un compendio indiziario grave a carico dell'indagato in ordine al reato contestatogli al capo J della rubrica, sia in riferimento alla ricorrenza, nella fattispecie, di esigenze cautelari giustificative della severa misura applicata, anche ma non solo in considerazione della recente pronuncia del giudice delle leggi circa la parziale incostituzionalità dell'articolo 275 c.p.p., co. 3, nella parte in cui il metodo e l'agevolazione mafiosi comportavano la necessità della più grave tra le misure personali in costanza di esigenze cautelari. 3.1 Con riferimento al primo degli indicati profili osserva la Corte che non appare logicamente esaustiva, in assenza di più coerenti letture, la motivazione impugnata là dove, pur in forza della probatio minor richiesta nella presente fase processuale, assume raggiunta la gravità indiziaria del concorso dell'indagato nella estorsione usuraria consumata da un gruppo criminale organizzato ai danni di L.C. . E tanto afferma il Collegio sul rilievo che le valorizzazioni probatorie deducibili dall'ordinanza in esame, in sé non censurabili da parte del giudice di legittimità in quanto logicamente sostenute, perdono la loro coerenza logica allorché ignorano una serie di circostanze oggettive raccolte nel processo idonee a scolorire le tesi accusatorie, per alcuni versi fino a cancellarle del tutto. Per dare ora concretezza alla conclusione appena esposta, non può non rilevarsi che la denuncia di L.L. , fratello della p.o., nulla contiene di rilevante sul piano penale, ai fini della sostenibilità di in concorso nella estorsione per cui è causa, posto che C L. , parlando con il fratello, non accusa di nulla il S. , che indica viceversa come l'avvocato di fiducia in grado di notiziario sulle sue disavventure finanziarie, disavventure cospicue e molto diversificate, né il tribunale indica perché siano desumibili significazioni indiziarie dell'estorsione di causa dalle circostanze riferite dal fratello. Del pari, la consegna degli assegni di 4000,00 Euro che si assume ispirata dall'indagato per il pagamento di debiti usurati, può certo assurgere al circostanza indiziaria probante di pagamenti collegati ad una estorsione, ma preventiva rispetto alla conclusione logica contenuta nell'ipotesi accusatoria appare la prova del debito usurario, del relativo patto, delle somme oggetto di esso, dell'interesse imposto, dati fattuali questi tutti rimasti nel vago ed ancor più incerti se posti in relazione a alla situazione debitoria certa della p.o., debitore di molteplici creditori, ormai esasperati dalle sue inadempienze tanto da minacciarlo apertamente anche in presenza delle forze dell'ordine episodio P. e B all'attività professionale svolta dal S. , avvocato di fiducia sia del debitore, sia del creditore, tra i quali cerca all'evidenza una intesa senza alcun compenso professionale, se vero quanto intercettato il tra l'indagato ed il C. . E difetta, infine, l'impegno motivazionale del tribunale là dove ignora il quadro di amicizie, parentele, diffuse frequentazioni familiari nel quale si è svolta la vicenda in esame, posto che l'indagato è legato da vincoli di affinità, risaldate da frequentazioni familiari assidue, con la vittima, la cui moglie difende il S. , evidentemente ritenendolo ben lontano dal disperato suicidio del marito, circostanze fattuali oggettive, quelle appena indicate, le quali necessariamente devono intervenire nella valutazione accusatoria che deve di necessità comprendere tutto ciò che il processo ha provato e portato all'attenzione del giudicante. 3.2 Quanto, invece, alle censure svolte dalla difesa ricorrente sul punto delle esigenze cautelari giustificative della misura impugnata, si impone il richiamo alla declaratoria di parziale incostituzionalità decretata dal giudice delle leggi con la sentenza numero 57 del 29 marzo 2013, eppertanto in epoca successiva a quella del provvedimento impugnato ma incidente sul processo in corso, sentenza in forza della quale è stata dichiarata incoerente con i principi della Costituzione la previsione contenuta nell'articolo 275 c.p.p. co. 3, là dove, posta la necessità normativa di imporre la più severa delle misure cautelari personali in costanza di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 l. 203/1991 quando sussistano esigenze cautelari, non consente l'applicazione di misure diverse da quella in carcere. Sotto tale profilo, pertanto, si impone un nuova valutazione del giudice territoriale alla luce del mutato quadro normativo. Attese inoltre le censure articolate in atti da parte della difesa ricorrente, deve altresì evidenziare il Collegio che in detta circostanza dovrà il tribunale considerare, attesa altresì la maturata chiusura delle indagini, il tempo trascorso dai fatti di causa, oggettivamente lontani, il comportamento professionale tenuto dall'indagato in questi cinque anni, il peso logico sull'emanando giudizio della disgregazione del gruppo criminale nel cui interesse si assume abbia agito l'indagato, profili, questi appena sintetizzati, che appaiono immotivatamente scoloriti dal giudice territoriale in sede di ordinanza portata all'esame di questa Corte. P.Q.M. la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.