Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento facendo valere l'errore commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
La S.C., con l’ordinanza numero 10647 del 7 maggio 2013, ha ritenuto che il contribuente che ha sbagliato nella compilazione della dichiarazione può emetterne una correttiva senza necessità di avanzare una richiesta di rimborso. La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza o di giudizio. Essa, non avendo natura di atto negoziale e dispositivo, è modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati indicati. Il contenuto della dichiarazione è, quindi, l’indicazione e la determinazione dei singoli redditi e delle relative imposte. Da ciò deriva che se un imposta è versata erroneamente, il contribuente ne può chiedere la restituzione, in considerazione del fatto che la dichiarazione è emendabile e ritrattabile in quanto al contribuente è riconosciuta la possibilità di correggere imposte erroneamente indicate. Infatti l’istanza di rimborso consente di portare a conoscenza dell’ufficio l’errore che ha commesso il contribuente nella compilazione della dichiarazione. Circa gli atti impugnabili in diritto tributario, espressamente elencati all’articolo 19, d.lgs. numero 546/92, il terzo comma di tale disposizione afferma il principio dell’autonoma impugnabilità degli atti prevedendo che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente e ognuno degli atti può essere impugnato solo per vizi propri. Il caso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riconosciuto e valutato legittima la liquidazione effettuata ex articolo 36-bis, D.p.r. numero 600/73. La SC ha ritenuto, avallando un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il contribuente che abbia commesso un errore a suo danno nella dichiarazione dei redditi può emettere una seconda dichiarazione correttiva non essendo tenuto ad attivare successivamente la procedura di rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 38, Dpr numero 602/1973. La correzione è possibile, inoltre, in sede di impugnazione di una cartella di pagamento titolo esecutivo diretto alla riscossione coattiva del tributo e degli accessori , emessa in base alla dichiarazione del contribuente,non rilevando quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, D.lgs. numero 546/92 secondo cui la cartella è impugnabile solo per vizi propri. Nel caso specifico, infatti, non emerge un vizio della cartella ma l’errore commesso dal contribuente e l’esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della legalità dell’azione amministrativa. Cartella impugnabile per errori. Sul tema in esame la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la dichiarazione dei redditi, non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma costituisce una mera esternazione di scienza, ritrattabile ed emendabile, anche in assenza di specifica disposizione in quanto tale facoltà del contribuente è espressione del principio costituzionale di capacità contributiva Cass. numero 4776/2011 . L’errore di fatto o di diritto commesso da colui che presenta la dichiarazione dei redditi, è emendabile in quanto la dichiarazione contiene una manifestazione di scienza e di giudizio, modificabile in caso di sopraggiunti di nuovi elementi di valutazione rispetto ai dati forniti, e non ha natura di atto negoziale e dispositivo Cass. numero 26512/2012 . La sentenza in esame è importante in quanto riconosce l’impugnabilità dell’atto cartella di pagamento non per vizi propri, come previsto dall’articolo 19, d.lgs. numero 546/92, ma anche per motivi esterni come il mero errore in dichiarazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 28 febbraio - 7 maggio 2013, numero 10647 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 16556/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - E’ chiesta la cassazione della sentenza numero 52/06/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Mestre, Sezione numero 06, del 13.04.2010, depositata il 26 aprile 2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell' Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando legittima la liquidazione operata dall'Ufficio, ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr numero 600/1973 e quindi. fondata la pretesa fiscale. 2- Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella liquidata ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr numero 600/1973, relativa ad IRAP dell'anno 2004, censura l'impugnata decisione sotto diversi profili e, segnatamente, con il primo mezzo, per violazione e/o falsa applicazione degli 2 e 19 del D.Lgs numero 446/1997 e 19 commi 1° e 3° del D.Lgs numero 546/1992, con il secondo per violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 19 commi 1° e 3° del D.Lgs numero 546/1992, nonché, con il terzo, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. 3. - L'intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede. 4. - Le questioni poste dai motivi del ricorso, sembra possano essere esaminate e risolte alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale. E' stato affermato che il contribuente che abbia commesso un errore a suo danno nella compilazione della denuncia dei redditi può emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura di rimborso di cui all'articolo 38 del dpr numero 602/1973 Cass. numero 4776/2011 . Nel ribadire tale principio, è stato precisato che l'emenda è possibile pure in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in base alla dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il limite previsto dal comma 3° dell'articolo 19 del d. lgs.numero 546 del 1992 secondo cui la cartella sarebbe impugnabile solo per vizi propri / perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l'errore del contribuente, e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa Cass numero 26512/2011 . E' stato, altresì, deciso che è configurabile l'omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento Cass.numero 890/2006, numero 17 56/2006, numero 2067/1998 . 4 bis - La decisione di appello non appare in linea con i citati principi, avendo ritenuto infondata la pretesa del contribuente, nella considerazione che l'impugnazione della cartella fosse solo consentita per vizi propri e non anche, come nel caso, avvenuto, allorquando la liquidazione sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr numero 600/1973 sulla base della dichiarazione del contribuente. 5 - Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articolo 375 e 380 bis epe, definendolo con l'accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi. La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa Vista, pure, l'istanza dell'Avvocatura dello Stato del 19.10.2010, con la quale viene trasmesso il provvedimento 17.08.2012 prot.93549, adottato dall'Agenzia Entrate di Treviso, con cui viene rigettata la domanda di condono, presentata dai contribuente il 20.12.2011 Considerato, poi, che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione Considerato che, alla relativa stregua e dei richiamati e condivisi principi, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione Considerato, altresì, che il Giudice del rinvìo, che si designa in altra sezione della CTR dei Veneto, procederà al riesame e quindi pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione Visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla CTR del Veneto.