Sì all’estensione della prelazione ipotecaria anche ai frutti dell’immobile ipotecato

La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, deve intendersi estesa ai frutti civili prodotti dall’immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, tenuto conto della mancanza, nella disciplina dell’esecuzione concorsuale, di una previsione contraria o incompatibile con tale estensione, operante nell’ambito dell’esecuzione individuale.

Così il S.C. con la sentenza numero 11025 del 9 maggio 2013, che affronta in maniera sistematica il rapporto tra esecuzione individuale e procedura fallimentare, ritenendo, in generale, applicabile a quest’ultima tutte le disposizioni, salvo specifiche disposizioni, previste per l’esecuzione civile immobiliare. Il caso. La vicenda in questione prende le mosse da una procedura fallimentare nella quale si controverte in ordine all’estensione della prelazione ai frutti del bene ipotecato. Se in primo grado la decisione è nel senso di riconoscere una propria specificità alla procedura fallimentare escludendo l’applicazione delle norme – compresa, quindi, dell’estensione della prelazione ai frutti del bene ipotecato – previste per l’esecuzione individuale, la Cassazione, nel riformare la sentenza di primo grado, sposa una diversa linea interpretativa, affermando, in sostanza, la natura esecutiva della procedura fallimentare con conseguente applicazione anche della previsione sull’estensione della prelazione poc’anzi richiamata. L’estensione della prelazione ipotecaria come e perché. Secondo l’articolo 2865 c.c., i frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti al terzo dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento pignoramento che comprende articolo 2912 c.c. gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata. La controversia, come visto, nasceva proprio dalla possibilità di applicare o meno i principi desumibili dalle disposizioni in commento anche nell’ambito di una procedura fallimentare, posto che l’articolo 54 l.fall. non fa riferimento ai frutti dei beni ipotecati. Estensione della prelazione in sede fallimentare sì, salva diversa previsione di legge. Secondo il S.C., l’estensione della prelazione ai frutti civili anche nella procedura fallimentare trova supporto a nella disposizione di cui all’articolo 107 l.fall., che prevede la destinazione anche dei frutti dei beni ipotecati in appositi conti da parte del curatore così ammettendo la distribuzione anche dei frutti b da un’interpretazione logico – sistematica degli articolo 2788 e 2885 c.c., espressamente richiamati, in questo caso, dall’articolo 54 l.fall. richiamo necessario, ad avviso della Cassazione, dalla disciplina del fallimento che prevede in via generale la sospensione del corso degli interessi e che, se non vi fosse il richiamo nell’articolo 54, troverebbe applicazione anche per i crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio. Le prelazioni in sede fallimentare contestazioni solo nella fase di verifica del passivo. Secondo la prevalente giurisprudenza, in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l’importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l’efficacia preclusiva, nell’ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, nè sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti. Estensione della prelazione anche per il credito fondiario. La regola sull’estensione anche i frutti poc’anzi richiamata trova applicazione, secondo la giurisprudenza, anche con riferimento al credito fondiario. In particolare, si è osservato, che la prelazione ipotecaria si estende ai frutti civili dell’immobile ipotecato nella specie, canoni di locazione , anche ove il creditore, abbandonando l’esecuzione individuale, opti per la vendita del bene in sede fallimentare, in applicazione dell’articolo 41, comma 3, d.lgs. numero 385/1993, il quale dispone che il curatore fallimentare versi alla banca «le rendite degli immobili ipotecati in suo favore, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato». Il fallimento come procedura esecutiva speciale. Da ultimo, e per svolgere una riflessione più generale, la Corte, richiamando un proprio remoto precedente, si esprime in ordine al rapporto tra esecuzione individuale e procedura fallimentare in particolare, il S.C. afferma che la procedura fallimentare altro non è che una complessa forma di esecuzione, regolata da norme che costituiscono bensì un sistema autonomo e tendenzialmente completo ed autosufficiente, ma tuttavia non tale da potersi isolare rispetto al resto dell’ordinamento e da non poter mutare da questo norme e principi che non contrastino con la natura dell’esecuzione collettiva. Al riguardo, infatti, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che nella procedura fallimentare trovano applicazione quelle norme dell’esecuzione individuale che non siano incompatibili con i caratteri propri della prima e che non concernano materie che hanno nella legge fallimentare e nel suo sistema una disciplina particolare, anche implicita. Equiparazione tra dichiarazione di fallimento e pignoramento gli effetti. In virtù dell’equiparazione tra dichiarazione di fallimento e pignoramento, l’iscrizione di un credito per capitali al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento fallimento , ma soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario, che non riguardano la misura degli interessi, la scadenza degli stessi, né l’estensione del diritto di prelazione ai c.d. fattori accessori quali, ad esempio, gli interessi di mora, i diritti di commissione, le provvigioni speciali e simili .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 aprile - 9 maggio 2013, numero 11025 Presidente Vitrone – Relatore Di Amato Svolgimento del processo Con decreto dell'11 luglio 2006 il Tribunale di Viterbo rigettava il reclamo proposto dalla s.r.l. Castello Gestione Crediti, quale procuratore della s.p.a. Intesa Gestione Crediti, avverso il decreto di esecutività del riparto finale con cui il giudice delegato al fallimento della s.r.l. Tau Immobiliare aveva attribuito alla creditrice Intesa Gestione Crediti s.p.a., ammessa al passivo per L. 2.259.570.437 in via ipotecaria, l'importo di Euro 1.071.638,09, pari al netto ricavato dalla vendita dell'immobile della fallita gravato da ipoteca e non l'ulteriore importo di Euro 116.766,54 corrispondente all'importo incassato dal fallimento a titolo di canoni per la locazione del predetto immobile. In particolare, il Tribunale osservava che il fallimento non poteva essere equiparato tout court al pignoramento, con l'automatica applicazione degli effetti per questo previsti dall'articolo 2912 cod. civ., e che la legge fallimentare quando ha voluto estendere alla procedura fallimentare tali effetti lo ha fatto esplicitamente, come nel caso dell'articolo 54, u.c., l. fall., laddove si richiamano gli articolo 2788 e 2855 cod. civ. e, comunque, si stabilisce che i creditori garantiti fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati, senza alcun riferimento ai frutti. Italfondiario s.p.a., incorporante della s.r.l. Castello Gestione Crediti, nella qualità di procuratore della Banca Intesa s.p.a., incorporante della Intesa Gestione Crediti s.p.a., propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi, illustrati anche con memoria. Il fallimento della Tau Immobiliare e gli altri creditori Fallimento della SEAL s.p.a. Banca di Viterbo Credito Cooperativo CAIVIT s.c. a r.l. Banca di Roma s.p.a. Mediocredito dell'Umbria s.p.a. Banca Coop. cattolica di Montefiascone Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Banca Nazionale del lavoro s.p.a. SRT s.p.a. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce che erroneamente il decreto impugnato aveva escluso l'applicabilità anche al fallimento degli articolo 2865 e 2912 cod. civ., nella parte in cui estendono la prelazione ipotecaria ai frutti civili, considerato che nella disciplina dell'esecuzione concorsuale manca una previsione contraria ed incompatibile con l'estensione della prelazione ai frutti civili, tale non potendo intendersi la specifica previsione dell'articolo 54 l. fall., necessaria al diverso fine di derogare al principio generale di cristallizzazione dei crediti per interessi alla data della dichiarazione di fallimento. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che comunque, nella specie, vertendosi in una ipotesi di credito fondiario, doveva trovare applicazione l'articolo 41, comma 3, del d. lgs. numero 385/1993 che prevede espressamente l'obbligo del curatore di versare i frutti civili al creditore fondiario. Il primo motivo è fondato. Questa Corte, sia pure con risalenti pronunzie, ha affermato il principio secondo cui la prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, deve intendersi estesa ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, tenuto conto della mancanza, nella disciplina dell'esecuzione concorsuale, di una previsione contraria od incompatibile con tale estensione, operante nell'ambito dell'esecuzione individuale Cass. 15 maggio 1978, numero 2355 e, con rifermento agli interessi maturati sulla somma ricavata dalla vendita del bene ipotecato, ma con identico percorso argomentativo, Cass. 29 gennaio 1982, numero 572, che hanno preso in considerazione e superato l'orientamento contrario in precedenza assunto da Cass. 9 novembre 1970, numero 2300, con riferimento al privilegio automobilistico. Non può, invece, essere utilmente preso in considerazione il più recente precedente di Cass. 12 dicembre 2012, numero 26520 che si riferisce ad una fattispecie di credito fondiario, ipotesi dedotta con il secondo motivo, ma che non trova riscontro nel provvedimento impugnato né in una autosufficiente esposizione di detto motivo . Tale principio deve essere confermato. Infatti, da un lato, il riferimento dell'articolo 54 l. fall., al solo prezzo non è significativo poiché identico riferimento si rinviene nell'articolo 2808 cod. civ. senza che, in ordine a quest'ultima disposizione, alcuno dubiti dell'estensione della prelazione ipotecaria ai frutti, sia perché gli effetti del pignoramento si estendono ai frutti della cosa pignorata articolo 2912 cod. civ. , sia perché l'opponibilità al creditore ipotecario delle cessioni e liberazioni di fitti e pigioni è soggetta a limiti spiegabili solo con l'estensione in parola articolo 2812 cod. civ. , sia perché, infine, è espressamente prevista l'estensione ai frutti nel caso in cui l'immobile ipotecato sia acquistato da un terzo articolo 2865 cod. civ. . D'altro canto, per principio elementare di tecnica legislativa, non possono non avere il medesimo significato disposizioni, come l'articolo 2808 cod. civ. e l'articolo 54 l. fall., che adoperano le stesse espressioni letterali nel disciplinare sia pure in sedi diverse la stessa materia. L'estensione della prelazione ai frutti civili anche in sede fallimentare trova, poi, conferma nell'articolo 107, comma 4, l. fall., secondo cui, nel testo anteriore alla riforma, “il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti è distribuita col prezzo degli immobili relativi” infatti, la previsione di un conto speciale nel quale confluiscono anche i frutti si spiega soltanto con l'estensione ad essi della prelazione ipotecaria eventualmente gravante sull'immobile. Né conclusioni contrarie sono autorizzate dal fatto che ciò sia detto più esplicitamente per le somme ricavate dalla vendita dei frutti tale esplicita previsione, infatti, si spiega in quanto i frutti naturali sono gli unici che sono suscettibili di una vendita separata, ma non esclude affatto che anche i frutti civili confluiscano nel conto speciale e siano distribuiti insieme al prezzo ricavato dalla vendita degli immobili, nell'ambito di una graduazione dei crediti secondo il rango che a ciascuno compete. Neppure si può ricavare un argomento contrario, come ritiene invece il Tribunale, dal fatto che l'articolo 54 operi un richiamo agli articolo 2788 e 2885 cod. civ., argomentando che tale richiamo sarebbe superfluo se davvero trovassero applicazione in sede concorsuale tutte le disposizioni in tema di esecuzione singolare. In realtà, come esattamente rilevato dalla ricorrente, il richiamo è reso necessario dalla disciplina del fallimento che prevede in via generale la sospensione del corso degli interessi e che, se mancasse il richiamo nell'articolo 54 l. fall., troverebbe applicazione anche per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Si deve anche escludere che le disposizioni dettate con riguardo all'esecuzione singolare possano trovare applicazione in sede concorsuale soltanto se espressamente richiamate. Più in generale si deve ritenere che, in mancanza di disposizioni contrarie ovvero in mancanza di una disciplina incompatibile, nulla osta a che le norme in tema di esecuzione singolare possano trovare applicazione nella procedura fallimentare “la quale, come è noto, non è che una complessa forma di esecuzione, regolata da norme che costituiscono bensì un sistema autonomo e tendenzialmente completo ed autosufficiente, ma tuttavia non tale da potersi isolare rispetto al resto dell'ordinamento e da non poter mutuare da questo norme e principi che non contrastino con la natura dell'esecuzione collettiva. Deve anzi affermarsi che, oltre alle norme espressamente richiamate come, ad esempio, quelle concernenti le vendite mobiliari ed immobiliari, v. articolo 105 l. fall. , trovano applicazione nell'esecuzione fallimentare quelle norme dell'esecuzione individuale che non siano incompatibili, con i caratteri propri della prima e che non concernano materie che hanno nella legge fallimentare e nel suo sistema una disciplina particolare, sia pure implicita” Cass. 15 maggio 1978, numero 2355 . All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso dichiara assorbito il secondo cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Viterbo in diversa composizione.