Concorrenza, mercato e consumatori: l’AGCM detta le regole per le procedure istruttorie

Sulla G.U. numero 94 del 23 aprile 2015 è stata pubblicata la delibera dell’AGCM del 1 aprile 2015 con cui l’Autorità ha approvato il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti e clausole vessatorie.

La delibera dell’AGCM numero 25411 del 1 aprile 2015 che ha approvato il regolamento sulle procedure istruttorie innanzi all’Autorità, in diverse materie di sua competenza, è stata pubblicata sulla G.U. numero 94 del 23 marzo 2015. Pubblicità ingannevole e comparativa. Posto che l’intervento dell’Autorità per verificare la correttezza di pubblicità ritenute ingannevoli o illecite, nonché di pratiche commerciali ritenute scorrette, può essere richiesto da diversi soggetti articolo 4 , il regolamento prevede che il responsabile del procedimento avvii l’istruttoria entro 180 giorni dall’istanza di intervento, dandone comunicazione alle parti ed ai soggetti interessati. Entro i successivi 120 giorni il procedimento deve concludersi, termine che viene elevato a 150 giorni ove debba essere richiesto il parere di altre istituzioni e a 180 giorni se il professionista risiede, sia domiciliato o abbia la propria sede all’estero. Nel caso in cui l’Autorità ravvisi una particolare urgenza può essere disposta, d’ufficio e con atto motivato, al sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta articolo 8 . Onde evitare provvedimenti autoritativi, il professionista ha la facoltà, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, di presentare un impegno tale da far venir meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Tali impegni saranno valutati dall’Autorità che, qualora li ritenga idonei, può disporre la loro obbligatorietà e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione articolo 9 . Violazioni dei diritti dei consumatori. Il Titolo III del regolamento si dedica ai procedimenti in materia di violazione dei diritti dei consumatori nei contratti e di violazione del divieto di discriminazione. A tale procedura si applicano le medesime disposizioni dettate in tema di pubblicità ingannevole e comparativa e pratiche commerciali scorrette, sopra brevemente richiamate. In questa specifica materia, l’intervento dell’Autorità può essere richiesto anche del Centro Europeo dei Consumatori qualora l’esercizio delle proprie competenze non abbia condotto ad esiti positivi. A seguito di tali segnalazioni l’Autorità ha la possibilità di richiedere al Centro Europeo ogni informazione utile al fine dell’accertamento delle condotte denunciate. Quest’ultimo dovrà inoltre essere informato dei provvedimenti adottati dall’Autorità, al termine dell’esercizio dei propri potere, in merito alle condotte segnalate. Clausole vessatorie. Infine viene prevista una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie che si concretizza in un procedimento di accertamento dell’AGCM, avviato su segnalazione di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, tra cui le Camere di Commercio. Il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento e 210 giorni se il professionista risiede, ha il proprio domicilio o la propria sede all’estero. Durante l'istruttoria, il responsabile del procedimento può chiedere alle Autorità di regolazione o vigilanza dei settori interessati un parere sull’oggetto del procedimento che dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla richiesta. Il provvedimento finale dell'Autorità è comunicato alle parti, nonché ad altri soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento, da parte del responsabile del procedimento. Il provvedimento che accerta la vessatorietà è inoltre pubblicato, entro 20 giorni dalla sua adozione, anche per estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità e, entro 20 giorni dalla sua comunicazione, deve essere pubblicato, a cura e spese dell'operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, sul proprio sito internet, in modo da informare i consumatori. È poi prevista la facoltà, per le imprese direttamente interessate, di interpellare in via preventiva l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono inserire nei propri contratti conclusi con i consumatori mediante moduli o formulari. L’Autorità si pronuncia sull'interpello entro 120 giorni, potendo informare la parte ed il Collegio ove le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o non veritiere, oppure in caso di estensione dell’interpello. Se l’Autorità non provvede entro il termine summenzionato, la clausola deve ritenersi approvata, posto che, in caso di non vessatorietà, l’Autorità può anche astenersi dal fornire una risposta formale e motivata.

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