Termini scaduti, scarcerazione in ballo. Sospensione per la complessità del dibattimento? Tutta da dimostrare...

Doppia risposta negativa all’istanza presentata dall’imputato. Ma la decisione non regge alla luce dei tempi del procedimento. Impossibile il giudizio sulla complessità di un dibattimento oramai già esaurito e oramai maturo per il pronunciamento della sentenza.

Traffico di sostanze stupefacenti, con tanto di associazione criminale ad hoc. Accuse gravi in un procedimento che coinvolge cinque persone. A un imputato, in particolare, viene negata la scarcerazione per decorrenza dei termini. Decisione legittimata, secondo il Tribunale, anche dalla complessità del dibattimento, che ha ‘obbligato’ alla sospensione dei termini. Ma tale valutazione – chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 14508, Seconda sezione Penale, depositata oggi – deve essere «prognostica», e la prognosi non può «esser giustificata con valutazione ex post». Negazione doppia. Scarcerazione per decorrenza dei termini? Doppio no dal Tribunale, che rigetta la richiesta presentata da un uomo coinvolto in un procedimento penale per traffico di droga. Come si motiva questa decisione? Semplicemente, «nel computo dei termini di fase non si tiene conto dei giorni in cui si tengono le udienze», sicché «il provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione dei termini per la complessità del dibattimento» era da considerare legittimo, perché «pronunciato prima della scadenza del termine di fase». Percorso tortuoso. Elemento decisivo è proprio la complessità del dibattimento. Per i giudici, difatti, la sospensione era giustificata dalla «mole degli atti di indagine» e dalla «gravità delle imputazioni» e, ancora, da fattori collegati «all’organizzazione dell’ufficio per i carichi di lavoro desumibili dai coevi impegni dei componenti del collegio in altri processi dibattimentali», anch’essi «complessi». Evidente, quindi, la tortuosità del percorso giudiziario, che, secondo questa ottica, rende legittimo il ricorso alla sospensione dei termini I tempi. Ma proprio il ‘peso’ del dibattimento è appiglio per il ricorso in Cassazione presentato dall’uomo. Per quest’ultimo, difatti, non erano evidenziabili «presupposti» tali da «disporre la sospensione dei termini di carcerazione», perché «non può ritenersi particolarmente complesso un giudizio abbreviato non condizionato, a carico di cinque imputati, in relazione al quale la durata delle singole udienze è stata molto breve». Per valutare la questione, ovviamente, i giudici di Cassazione ripercorrono l’iter del procedimento. E il quadro è chiaro la valutazione della «complessità» è stata formulata «quando la trattazione del processo era esaurita, erano stati ormai sentiti tutti i difensori e non rimaneva che pronunciare la sentenza». Ma, sottolineano i giudici, tale valutazione «non può esser formulata in ragione dell’attività già espletata che risulta essere stata abbastanza modesta ma in quella ancora da compiere» e «non può essere giustificata valutazione ex post». Allargando l’orizzonte, ciò che conta è che «la fase del giudizio non possa concludersi entro il termine di scadenza della durata di fase della custodia cautelare». Ma, in questa vicenda, ricordano i giudici, era già stato disposto il rinvio «per eventuali repliche e pronuncia della sentenza», sicché il Tribunale «non poteva formulare alcun giudizio prognostico di particolare complessità che si era ormai esaurito», senza indicare «le ragioni per le quali non è stata pronunciata la sentenza». Ecco perché, accogliendo le osservazioni dell’uomo, i giudici di Cassazione chiudono la vicenda dichiarando «l’immediata scarcerazione per perdita di efficacia della custodia cautelare» a seguito della «decorrenza dei termini massimi di fase».

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 17 aprile 2012, numero 14508 Presidente Esposito – Relatore Casucci Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 30 novembre 2011, il Tribunale di Catania, 5^ sezione penale, confermava l’ordinanza del Tribunale in sede, con la quale era stata rigettata l’istanza di scarcerazione per decorrenza termini di fase proposta da A.M. imputato per i reati di cui agli articolo 73 e 74 d.P.R. numero 309/90 aggravati dall’ articolo 7 l. 203/91. Il Tribunale rammentava che a norma dell’articolo 297 comma 4 cod. procomma penumero per come chiaramente risultante dalla legge di interpretazione autentica numero 133/1991 nel computo dei termini di fase non si tiene conto dei giorni in cui si tengono le udienza, sicché il provvedimento con il quale, in data 25.10.2011, era stata disposta la sospensione dei termini per la complessità del dibattimento, era stato pronunciato prima della scadenza del termine di fase. Rilevava poi che la disposta sospensione era giustificata per la particolare complessità del dibattimento, collegata non solo alla mole degli atti di indagine, ma anche dalla gravità e complessità delle imputazioni, dalla necessità sollecitata dalla difesa di nominare un perito per la duplicazione dei supporti magnetici contenenti le intercettazioni ambientali in carcere nonché da fattori collegati all’organizzazione dell’ufficio per i carichi di lavoro desumibili dai coevi impegni dei componenti del collegio in altri processi dibattimentali complessi. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge ex articolo 606 lett. c ed e cod. procomma penumero per i seguenti motivi 1. - erronea applicazione degli articolo 297 comma 6 e 304 comma 2 cod. procomma penumero e carenza di motivazione in quanto, in assenza di espressa previsione normativa, il computo dei giorni di udienza ai fini del calcolo dei termini di fase deve ritenersi escluso solo per il giudizio ordinario e non per quello abbreviato 2. - erronea applicazione dell’articolo 304 comma 2 cod. procomma pen e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione dei termini di carcerazione, in quanto non può ritenersi particolarmente compresso un giudizio abbreviato non condizionato a carico di cinque imputati in relazione al quale la durata delle singole udienze è stata molto breve in particolare la requisitoria del PM, tenuta all’udienza 29.4.2011, iniziava alle 12.10 e terminava alle 13.30 le arringhe difensive di quattro difensori all’udienza del 10.6.2011 si concludevano in due ore e mezzo, mentre alla successiva udienza del 21.10.2011 concludevano altri tre difensori e l’udienza veniva chiusa alle 13.10 con rinvio al 13.12.2011 per repliche formali e per la pronuncia della sentenza circostanze queste rappresentate con l’appello e non prese in considerazione dal Tribunale. Considerato in diritto 1. - Il primo motivo di ricorso è infondato, perché il giudizio abbreviato è una delle soluzioni di definizione del giudizio di primo grado. La circostanza che l’articolo 303 comma 1 lett. b-bis assegni ad esso termini di fase più brevi rispetto a giudizio dibattimentale non preclude l’estensione ad esso della disciplina dettata dall’ articolo 297 comma 4 cod. procomma penumero 2. - Il secondo motivo è fondato. La valutazione della particolare complessità è stata invero formulata all’udienza del 25.10.2011 quando la trattazione del processo era esaurita, erano stati ormai sentiti tutti i difensori e non rimaneva che pronunciare la sentenza. Essa non può esser formulata in ragione dell’attività già espletata che invero nel caso in esame risulta essere stata abbastanza modesta ma in quella ancora da compiere. Nel caso era stata già fissata l’udienza del 13.12.2011 per le eventuali repliche e per la decisione. Il giudizio di complessità deve necessariamente essere prognostico e nel caso tale prognosi non poteva esser giustificata con valutazione ex post. Se è vero infatti che l’ordinanza può essere emessa fino alla scadenza del termine massimo di custodia e tanto nella fase iniziale che durante il dibattimento, la sua pronuncia è comunque subordinata alla condizione che la fase del giudizio non possa concludersi entro il termine di scadenza della durata di fase della custodia cautelare. Ne consegue che, essendo stato già disposto il rinvio dal 21.10 al 13.12.2011 per eventuali repliche e la pronuncia della sentenza, alla data del 25.10.2011 il Tribunale non poteva formulare alcun giudizio prognostico di particolare complessità di un dibattimento che si era ormai esaurito il precedente giorno 21, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali a tale udienza non è stata pronunciata sentenza. Si impone quindi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella pronunciata in data 25.10.2011. Va contestualmente disposta l’immediata scarcerazione di A.M., se non detenuto per altra causa, per perdita di efficacia della misura della custodia cautelare disposta nei suoi confronti in conseguenza della decorrenza dei termini massimi di fase. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella pronunciata dal Tribunale di Catania in data 25.10.2011, e dispone l’immediata scarcerazione di A.M., se non detenuto per altra causa.