L’assenza di una struttura organizzata che possa determinare un significativo maggior reddito del contribuente non comporta il pagamento dell’IRAP.
La Corte di Cassazione, con la sent. 10 aprile 2013, numero 8809, ha affermato che il professionista avvocato che ha sostenuto una spesa minima per corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili, non sufficiente a determinare l’esistenza di una struttura organizzata, non è tenuto a versare l’IRAP. L’IRAP grava sui lavoratori autonomi o imprenditori. I lavoratori autonomi o imprenditori che svolgono l’attività mediante una «organizzazione autonoma», devono versare l’IRAP. Quest’ultima sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L’accertamento dell’assenza di tale condizione rappresenta il requisito necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per i soggetti, professionisti o imprenditori, che non si avvalgono di una stabile struttura organizzativa articolo 2 d.lgs. numero 446/1997 . Il requisito dell’autonoma organizzazione, che deve essere accertato dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui Cass. numero 24117/2012 . L’imposta è dovuta dal lavoratore autonomo che si avvale di un’autonoma organizzazione dell’azienda, per cui qualora il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la medesima non è organizzata in modo autonomo, lo stesso non è tenuto al pagamento dell’IRAP. Il professionista avvocato che opera senza una autonoma organizzazione non è soggetto al pagamento dell’IRAP l’amministrazione finanziaria deve provare l’utilizzo dell’organizzazione dello studio legale nel compimento dell’attività di amministratore di società. Cass. numero 21228/2012 CTR Lazio 5 febbraio 2013, numero 31/37/1 . Il caso. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva accolto parzialmente l’appello dell’ufficio finanziaria ritenendo la non spettanza del rimborso Irap relativamente all’anno di imposta 2007. La S.C., nel ritenere il ricorso meritevole di accoglimento, ha affermato che il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l’esistenza di spese per corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili pari a € 4.088, «cifra che non appare sufficiente a determinare l’esistenza di una struttura organizzata che possa cagionare un significativo maggior reddito del contribuente». Sul tema in esame alcune recenti sentenze hanno affermato che il professionista medico che non dispone di un’autonoma organizzazione, nonostante detenga beni strumentali di elevato costo, non deve pagare l’IRAP, nel qual caso il giudice è tenuto a prendere in esame natura e valore degli strumenti a disposizione del professionista Cass. numero 13048/2012 . Ed inoltre il medico è tenuto a versare l’IRAP solo quando risulta il fondatore della struttura in cui svolge la sua attività e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri in altri termini, il professionista paga l’IRAP solo quando si avvale di una struttura organizzata autonomamente e che di tale struttura, a fini operativi, ne risulti il fondatore e non si avvalga di una struttura organizzata da altri Cass. numero 9692/2012 . Sull’argomento in esame sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, anche se ormai da tempo emerge chiaramente che nei numerosi contenziosi avviati in materia la parola definitiva viene rimessa alla discrezionalità del giudice il quale giudica caso per caso.
Corte di Cassazione, sez. Civile – T, ordinanza 14 febbraio – 10 aprile 2013, numero 8809 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. L’avv. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 60/01/10 del 9 aprile 2010 che accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all'anno 2007. 2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso. 3 II ricorso appare meritevole di accoglimento. Il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l'esistenza spese per corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili per € 4.088, cifra che non appare sufficiente a determinare l'esistenza di una struttura organizzata che possa cagionare un significativo maggior reddito del contribuente. P.Q.M. Accoglie il riscorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.