La trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 3539, depositata il 23 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Lecce accoglieva la domanda di una donna e dichiarava il suo diritto alla trasformazione della pensione di inabilità in quella di vecchiaia a decorrere dal primo mese successivo al compimento dei suoi 65 anni di età, condannando l’INPS alla ricostituzione della pensione ed al pagamento delle trattenute arretrate. L’INPS ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver fatto decorrere la trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia dal mese successivo al compimento dei 65 anni di età dell’assicurata invece che dal mese successivo alla presentazione della domanda di trasformazione. La trasformazione non è automatica. La Corte di Cassazione concorda con quanto affermato dall’INPS la trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. Infatti, è necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione e tale trasformazione avrà effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Lecce.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2014 – 23 febbraio 2015, numero 3539 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 3.3.08 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7.2.06 dal Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di M.S. alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia a decorrere dal 1.6.99 primo mese successivo al compimento dei suoi 65 anni d'età , con condanna dell'INPS alla ricostituzione della pensione a al pagamento delle trattenute arretrate. Per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c M.S. è rimasto intimato. Motivi della decisione 1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione della L. numero 222/1984, articolo 1, comma 10, e articolo 2, del R.D. numero 1827/1935, articolo 45 e del R.D. numero 636/1939 osserva a l'INPS che la L. numero 222 del 1984, articolo 1, comma 10, che prevede la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, è norma insuscettibile di interpretazione estensiva od analogica e che, qualora il legislatore avesse voluto prevedere anche la trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, lo avrebbe fatto con l'articolo 2, che disciplina proprio la pensione di inabilità. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con sentenza numero 8433/04 cfr., altresì, S.U. n 9492/2004 hanno affermato che nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti, in particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che, per quanto riguarda i rapporti tra trattamento di invalidità e pensione di vecchiaia, è fondamentale il dato normativo fornito dalla L. numero 222 del 1984, articolo 1, comma 10 - che consente la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia - alla stregua del quale è rilevabile il collegamento tra le due forme di tutela, determinato dalla natura del rischio protetto, che per entrambi riguarda la perdita della capacità di lavoro, nonché dalle esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno con prestazioni pensionistiche che, in attuazione del precetto dell'articolo 38 Cost., garantiscano il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. La citata sentenza ha altresì rilevato che la regola posta dalla L. numero 222 del 1984, articolo 1, comma 10, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l'entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell'unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione dalla stessa situazione generatrice di bisogno. La portata di questo principio non è ridotta dalla sua enunciazione per il solo assegno ordinario di invalidità e non anche per la pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge in esame , considerato che questa diversa prestazione è già costituita, sin dal momento della concessione, dall'importo dell'assegno di invalidità calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dell'eventuale integrazione al minimo, e maggiorato della differenza tra detto importo e l'ammontare della pensione che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, e comunque per una anzianità contributiva non superiore ai 40 anni. Ha ritenuto, quindi, la Corte che, in forza del disposto della L. numero 222 del 1984, articolo 1, comma 10, che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità - prevista dalla legislazione vigente prima della riforma del 1984 - nella pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela. Le considerazioni che le Sezioni Unite hanno posto a base del riconoscimento del diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia sorreggono anche l'affermazione del diritto dell'assicurato alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, quando ricorrano i necessari requisiti anagrafici e contributivi. Infatti le due forme pensionistiche tutelano il medesimo rischio, identico anche per l'assegno di invalidità ossia la perdita della capacità di lavoro e mirano a sopperire ad identiche esigenze sociali di protezione dello stato di bisogno cfr. in tal senso, ex aliis, Cass. numero 22401/13 Cass. 22001/04 Cass. numero 23523/04 . A questi principi giuridici si è correttamente uniformata la sentenza impugnata. 2- Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione della L. numero 222 del 1984, articolo 1, comma 10, e articolo 2 nonché del R.D. numero 1827 del 1935, articolo 45 della L. numero 218 del 1952, articolo 2 della L. numero 155 del 1981, articolo 6 del D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, 2, articolo 5, comma 6, per avere la gravata pronuncia fatto decorrere la trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia dal mese successivo al compimento dei 65 anni d'età dell'assicurato anziché dal mese successivo alla presentazione della domanda di trasformazione. Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità alla costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui la trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione, trasformazione che avrà effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima cfr. Cass. numero 3855/11 Cass. numero 6434/10 Cass. numero 24772/09 Cass. numero 4392/07 . 3- In conclusione, accolto il secondo motivo e rigettato il primo, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà accertare nel caso di specie l'esatta data di decorrenza della trasformazione del titolo pensionistico del M. alla luce del seguente principio di diritto La trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione. Pertanto, la pensione di vecchiaia decorrerà solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione del titolo . P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.