Il giudice ha l’obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza di tali beni.
Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 11497 del 10 marzo 2014. La vicenda. Un uomo riscorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con cui, gli era stata applicata la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione più una multa in denaro per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti per finalità di vendita. L’imputato sostiene la violazione del disposto ex articolo 240 c.p. Confisca e il difetto assoluto di motivazione sulla confisca della somma di denaro sequestrata all’atto dell’arresto, somma che secondo il ricorrente era priva di attinenza con il reato ascrittogli e frutto del risparmio suo e della convivente. La motivazione lacunosa non giustifica il sequestro. La Corte posto che l’accusa resta impregiudicata, in merito invece alle doglianze sull’ammissibilità della confisca, ritiene il ricorso fondato. Difatti ribadisce che pur alla luce della novella apportata dalla l. numero 134/2003 all’articolo 445, comma 1 c.p.p. con l’estensione dell’applicabilità in caso di pena patteggiata della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’articolo 240 c.p. e non più solo a quelle previste dal 2°comma di detto articolo 240 c.p. quali ipotesi di confisca obbligatoria , non sia revocabile in dubbio che il giudice ha l’obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza di tali beni. Nel caso di specie, non ci sarebbe stata un’adeguata motivazione tale da giustificare l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, nella parte motivata della decisione non v’è traccia, infatti, delle ragioni che presiedono alla generalizzata confisca di quanto sequestrato, senza che a simile statuizione, inclusiva peraltro anche della somma di denaro in possesso dell’imputato, si coniughi un qualsiasi chiarimento. In conclusione i giudici ritengono che la motivazione lacunosa renda necessario l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro, rimanendo invece impregiudicata la sussistenza del reato.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 ottobre 2013 – 10 marzo 2014, numero 11497 Presidente Di Virginio – Relatore Paoloni Motivi della decisione 1. Con atto d'impugnazione personale l'imputato K.M. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze con cui, su sua richiesta assentita dal p.m., gli è stata applicata, riconosciutegli le attenuanti generiche e senza tener conto della contestata recidiva specifica, la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 15.000 di multa per il reato di illecita detenzione per finalità di vendita di grammi 67 di sostanza stupefacente del tipo cocaina idonei a formare 324 singole dosi droganti . 2. Il primo motivo di ricorso attiene all'asserita omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p., eventualmente valutabili in favore dell'imputato, con particolare riguardo alla possibile destinazione della droga sequestrata presso la sua abitazione al suo esclusivo personale consumo non terapeutico. Il secondo motivo di doglianza inerisce alla violazione dell'articolo 240 c.p. e al difetto assoluto di motivazione sulla confisca della somma di denaro euro 4.690 sequestrata all'atto dell'arresto del prevenuto. Somma priva di attinenza col reato ascrittogli e frutto dei risparmi suoi e della convivente. 3. La prima generica censura è indeducibile e manifestamente infondata. I rilievi in punto di sussistenza del reato di cui all'articolo 73 L.S. e di finalizzazione della cocaina sequestrata all'imputato, oltre ad essere smentiti dalle emergenze connesse all'arresto in flagranza del prevenuto richiamate in sentenza la p.g. ha sequestrato al M. anche due bilancini di precisione, materiale abitualmente usato per confezionare dosi di droga da porre in vendita, più schede telefoniche e un quaderno con annotazioni di nomi e conteggi di somme , non è consentita nel giudizio di legittimità. In questo non possono farsi valere asseriti vizi attinenti a questioni incompatibili con la richiesta applicativa della pena per il reato ascritto e per la qualificazione giuridica del fatto contestato, poiché l'accusa non può essere rimessa in discussione. L'accordo sanzionatorio presuppone, infatti, la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento, al consenso ad essa prestato, alla legalità della pena applicata. Nessuno di questi casi viene in rilievo con la sentenza impugnata. 4. Il secondo motivo di censura proposto dal M., relativo alla confisca della somma di denaro rivenuta e sequestrata nella sua abitazione, è fondato. L'assunto del concludente P.G., che suppone non essere avvenuto il sequestro della somma di euro 4.690, ciò desumendo dall'inciso eccetto il denaro aggiunto a penna in motivazione in margine alla indicazione della droga e delle altre cose sequestrate dalla p.g. non sembra condivisibile. Per la semplice ragione che il controllo del verbale di sequestro redatto dalla p.g. il 26.3.2013 controllo imposto dal carattere anche di error in procedendo del dedotto vizio di legittimità, reso vieppiù palese dalle osservazioni del P.G. non lascia adito a dubbi. I procedenti ufficiali di p.g. hanno specificamente sequestrato la somma di euro 4.690 rivenuta all'interno di un giubbotto da uomo trovato a casa dell'imputato. Somma che, va aggiunto, risulta per tabulas correttamente depositata dalla stessa p.g. su libretto postale fruttifero intestato al M Non basta. La stessa motivazione della sentenza, in un passaggio successivo a quello citato dal P.G., precisa come debba essere disposta la confisca e la distruzione di quant'altro riportato nel verbale di sequestro del 26.32013 . Di tal che il richiamato inciso eccetto il denaro appare riferibile più che alla confisca del denaro che, si è detto, è stato sequestrato all'ordine di distruzione del residuo compendio in sequestro stupefacente e altri oggetti . Tutto ciò chiarito, deve ribadirsi come, pur alla luce della novella apportata dalla L. 134/2003 all'articolo 445 co. 1 c.p.p. con l'estensione dell'applicabilità in caso di pena patteggiata della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'articolo 240 c.p. e non più solo a quelle previste dal 2° comma di detto articolo 240 c.p. quali ipotesi di confisca obbligatoria , non sia revocabile in dubbio che il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza di tali beni. E analogo ragionamento va svolto anche per la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies L. 356/1992, che richiede l'enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall'imputato e altresì richiede l'esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. Ne discende che la schematicità della motivazione del giudizio alternativo ex articolo 444 c.p.p. non può sbrigativamente estendersi all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale che si mostri priva di una pur sintetica motivazione Cass. Sez. 5, 3.11.2009 numero 47179, D'Ambrosio, rv. 245387 Cass. Sez. 6, 16.4.2010 numero 17266, Trevisan, rv. 247085 . E detto obbligo di motivazione nella sentenza del Tribunale di Firenze si rivela in tutta evidenza inadempiuto. Nella parte motiva della decisione non v'è traccia, infatti, delle ragioni che presiedono alla generalizzata confisca di quanto in sequestro , senza che a simile statuizione, inclusiva - per quanto detto - anche della somma di denaro in possesso dell'imputato, si coniughi un qualsiasi chiarimento o enunciato argomentativo. Siffatta lacuna della motivazionale rende necessario, per tanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro di euro 4.690 in sequestro. In sede di rinvio il Tribunale di Firenze provvederà ad emendare l'indicata carenza, uniformandosi ai criteri e ai principi giurisprudenziali appena menzionati. Rimane impregiudicata, come ovvio, la statuizione di merito della decisione sussistenza del reato e sua commissione ad opera del M. e della pena applicata all'imputato statuizione che a seguito dell'odierna pronuncia di legittimità diviene definitiva. P.Q.M. Annulla, limitatamente alla confisca del denaro, la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze per quanto di competenza.