Il Gip poteva e doveva decidere sulle modalità di esecuzione del sequestro

L’incidente di esecuzione avverso i provvedimenti del PM che fissano le modalità esecutive del sequestro, come l’ordine di sgombero, è esperibile dinanzi lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12650/13, depositata il 18 marzo. Il caso. Un uomo chiede la revoca o la sospensione del decreto di sgombero di un immobile emesso dal PM a seguito del sequestro preventivo dell’immobile stesso disposto dal Gip. A seguito della dichiarazione di incompetenza funzionale da parte del Gip, il ricorrente decide di sottoporre la questione ai giudici di legittimità. Competente il giudice che ha emesso il provvedimento. Gli Ermellini rilevano che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, avverso i provvedimenti del PM che fissano le modalità esecutive del sequestro, come l’ordine di sgombero, è esperibile l’incidente di esecuzione dinanzi lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Il Gip ha errato ritenendo di non averi poteri in merito. Nel caso di specie, invece, il Gip ha ritenuto di non avere poteri di delibazione in ordine alle doglianze in tema di modalità di esecuzione del sequestro, valutando le censure proposte solo in relazione al profilo della permanenza delle esigenze cautelari. Per questi motivi la Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza impugnata, affinché il Tribunale decida sull’incidente di esecuzione concernente le modalità di esecuzione del sequestro preventivo e in particolare l’ordine di sgombero.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 – 18 marzo 2013, numero 12650 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo A.C. propose incidente di esecuzione chiedendo la revoca o la sospensione del decreto di sgombero di un immobile emesso dal PM il 28.1.2011, a seguito del decreto di sequestro preventivo dello stesso immobile del Gip di Napoli del 12.1.2011. Il Gip, con ordinanza 26.10.2011, dispose non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione condizionale della pena o revoca della esecuzione del sequestro per essere competente il PM e rigettò la richiesta di revoca del sequestro stesso. L'A. propone personalmente ricorso per cassazione deducendo che erroneamente il Gip ha dichiarato la propria incompetenza funzionale. Motivi della decisione Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, avverso i provvedimenti del PM, ex articolo 655 cod. proc. penumero , di fissazione delle modalità esecutive del sequestro, tra le quali rientra anche l'ordine di sgombero, è esperibile l'incidente di esecuzione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, per dedurre non solo l'inesistenza o la illegittimità del titolo, ma anche le censure in ordine alle modalità di esecuzione, con riguardo alla loro indispensabilità ai fini dell'attuazione stessa Sez. III, 3.12.2009, numero 3924, Giannicola Sez. III, 3.12.2009, numero 3913, Morganti Sez. III, 16.11.2007, numero 47326, Stravati . Di conseguenza, il ricorso è fondato, in quanto il Gip, contrariamente ai suddetti principi, ha ritenuto la propria mancanza di poteri di delibazione in ordine alle doglianze in tema di modalità di esecuzione del sequestro, effettuando una valutazione delle censure solo in relazione al profilo della permanenza delle esigenze cautelari in riferimento alle quali il PM ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli per la decisione sull'incidente di esecuzione concernente le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, ed in particolare l'ordine di sgombero. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ai tribunale di Napoli.