Il Comune non può intervenire subito su tutte le strade: nessun risarcimento a chi scivola su una macchia d’olio

Se l’amministrazione dimostra che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia.

Con la sentenza numero 6101, depositata il 12 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento in tema di articolo 2051 c.c Uno scivolone su una strada, liscia come l’olio. Un uomo, a bordo del proprio ciclomotore, scivola su una macchia d’olio, cade e si fa male. Lamentandosi della mancata rimozione o segnalazione fa causa al Comune, per avere un risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta la domanda, decisione confermata dalla Corte d’Appello. L’incidentato ricorre per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 e dell’articolo 345 c.p.c per avere la Corte d’Appello ritenuta inammissibile la produzione del rapporto dei Vigili Urbani. Rapporto che, secondo l’opinione del ricorrente, sarebbe stato decisivo per una diversa soluzione della controversia. La mancata acquisizione del rapporto dei vigili urbani. La Corte rileva che l’articolo 213 c.p.c., che consente al giudice di chiedere d’ufficio informazioni alla PA, «non è sostitutivo dell’onere probatorio incombente alla parte». Tale procedura può essere attivato solo quando la parte non abbia la possibilità di acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione. In questo caso il ricorrente aveva tale possibilità. Peraltro tale potere del giudice è una mera facoltà rimessa alla sua discrezionalità, per cui il mancato esercizio non può essere censurato in sede di legittimità. La Corte territoriale ha spiegato in modo sufficientemente esaustivo il motivo per cui abbia ritenuto che l’acquisizione di tale rapporto non fosse indispensabile infatti, «in base alla planimetria in atti, la macchia d’olio non era sparsa su tutta la sede stradale e poteva quindi essere evitata». Nessuna responsabilità dell’ente se il pericolo è ineliminabile. Rispetto all’articolo 2051 c.c., il ricorrente sostiene che il Comune e l’impresa incaricata della manutenzione avrebbero dovuto esercitare «un controllo continuo sulle condizioni delle strade, apprestando le necessarie ispezioni e segnalando ogni situazione di pericolo». La Corte ritiene infondata la doglianza, poiché dai giudizi di merito è emerso che la macchia d’olio non ci fosse «da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada». Giova infatti ricordare che c’è un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la PA può andare esente da responsabilità ex articolo 2051 c.c., nel caso in cui il pericolo che ha causato il danno non era in alcun modo eliminabile. La macchia d’olio è un fortuito fattore di pericolo. Il caso specifico della macchia d’olio è emblematico. Consente infatti di qualificare «come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento dell’ente custode». Visti questi motivi, la Corte respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 gennaio - 12 marzo 2013, numero 6101 Presidente Finocchiaro - Relatore Carleo Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata G C. conveniva in giudizio il Comune di Roma per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso in data in Roma all'incrocio tra via di omissis e via . Esponeva a riguardo che, nel frangente, mentre transitava a bordo del proprio ciclomotore, aveva perduto il controllo del mezzo a causa di una chiazza d'olio presente sul manto stradale e non segnalata, riportando lesioni personali e danni al mezzo. In esito al giudizio in cui si costituivano il Comune di Roma, la Srl I.C.S, incaricata della manutenzione della strada chiamata in causa dal Comune, l'Assicuratrice Edile Spa, chiamata in causa dalla Sri I.C.S., il Tribunale di Roma respingeva la domanda e compensava le spese tra le parti, applicando l'articolo 2043 cc e rilevando che mancava la prova che la macchia d'olio fosse presente in loco da tempo sufficiente alla sua rimozione. Avverso tale decisione proponeva appello il C. lamentando un'erronea valutazione del primo giudice in ordine alla ritenuta insussistenza della denunciata insidia . In esito al giudizio, in cui si costituivano tutte le altre parti ed il Comune di Roma proponeva appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 8 maggio 2006 respingeva entrambe le impugnazioni. Avverso la detta sentenza il C. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso tutte le altre parti. L'Assicuratrice Edile ed il Comune di Roma hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 345 cpc nonché l'omesso esame di un punto decisivo della controversia,il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la produzione del rapporto dei VVUU in quanto tardiva, trascurando che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado egli ne aveva chiesto l'acquisizione ex articolo 213 cpc ed il giudice di primo grado non solo non vi aveva provveduto ma aveva rinviato per le conclusioni negando il termine di cui all'articolo 184 cpc. La censura è infondata. A riguardo mette conto di premettere che il potere di cui all'articolo 213 cpc non è sostitutivo dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che può essere attivato soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire. Ora, è appena il caso di osservare che a norma dell'articolo 11 comma 4 del dlgs 30 aprile 1992 e successive modifiche era ben consentito al ricorrente richiedere agli organi del Comando dei VV.UU, le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente. Giova aggiungere che l'esercizio del potere, in questione, di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce peraltro una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità. Cass. numero 3720/2011 Deve infine rilevarsi che, a norma dell'articolo 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella previsione normativa applicabile ratione temporis prima delle recentissime modifiche di cui alla legge numero 134/2012, nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l'indispensabilità. Tale requisito - posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario - non richiede necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione o di rigetto, essendo sufficiente che dalla motivazione della sentenza di appello risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata o meno ritenuta decisiva ai fini del giudizio. Nel caso di specie, la Corte ha sufficientemente argomentato a riguardo chiarendo le ragioni per le quali l'esame del rapporto non appariva indispensabile al fine della decisione. Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che, in base alla planimetria in atti, la macchia d'olio non era sparsa su tutta la sede stradale e poteva quindi essere evitata. Passando all'esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2697 cc, 2043 cc, 99 e 112 cpc, nonché della motivazione illogica e contraddittoria, va osservato che, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso totalmente di prendere in esame le censure riguardanti il fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto la causa matura per la decisione senza ammettere i mezzi di prova articolati ed avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sui mezzi istruttori richiesti in appello. Ha quindi concluso la doglianza con il seguente quesito multiplo 1 Dica la Corte di Cassazione se sia ammissibile e legittima l'ammissione in appello della prova orale per interrogatorio formale e per testi, tempestivamente chiesta nel giudizio di primo grado con l'atto introduttivo di lite, sulla quale il Giudice non solo non abbia provveduto, ma abbia nell'udienza di prima trattazione rinviato per la precisazione delle conclusioni, denegando il termine di cui al previgente articolo 184 cpc 2 Dica la Corte di Cassazione se il danneggiato a causa di una macchia di olio sul fondo stradale del perimetro urbano debba provare, oltre ai caratteri dell'invisibilità 'Prevedibilità propri del pericolo occulto, anche se tale insidia sia presente da tempo, in caso affermativo, quale sia l'intervallo incolpevole 3 Dica la Corte di Cassazione se commette vizio di extra petizione e/o di ultrapetizione il Giudice di appello il quale modifichi un capo della sentenza di 1 grado, senza che questo sia stato devoluto alla sua cognizione mediante l'impugnazione principale e/o incidentale 4 Dica la Corte di Cassazione se, nel caso il Giudice d'appello abbia commesso vizio di extrapetizione e/o di ultra petizione, resta valido ed efficace, per effetto del giudicato interno, esso capo della sentenza emessa dal giudice di primo grado . La censura è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, perché deve essere esclusa la ammissibilità del quesito multiplo , sul rilievo che ad una censura di diritto esposta nel motivo non può che corrispondere un quesito di diritto ed uno solo, solo in tal modo escludendosi ogni rischio di equivocità e solo con tale scelta restando sostenibile il rapporto di pertinenzialità esclusiva e diretta tra motivo e quesito Cass. numero 1906/2008 . In secondo luogo, perché nessuno dei quesiti soddisfa le prescrizioni richieste dall'articolo 366 bis cpc. Ed invero costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui l'ammissibilità del motivo di impugnazione è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione Sez. Unumero 28054/08 e deve escludersi che il quesito possa essere integrato dalla Corte attraverso un'interpretazione della motivazione Cass.14986/09 . Nel caso di specie, i quesiti formulati non presentano i requisiti indicati non contenendo né la sintetica riassunzione degli elementi di fatto sottoposti all'attenzione del giudice di merito né l'indicazione della questione di diritto controversa né la formulazione del diverso principio di diritto, di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l'applicazione, in modo da circoscrivere l'oggetto della pronuncia nei limiti di un accoglimento o di rigetto del quesito stesso Sez. Unumero numero 23732/07, numero 20360 e numero 36/07 Resta da esaminare la terza doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2051 cc nonché dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, con cui il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe sbagliato quando ha affermato che nella specie non era discussa l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 2043 cc, affermata dal primo giudice e non contestata dall'appellante. Al contrario, l'appellante - così, in sintesi, il contenuto della doglianza - nell'atto di impugnazione aveva censurato la sentenza di primo grado sul punto ed aveva spiegato le ragioni per cui a suo avviso era invece applicabile la norma di cui all'articolo 2051 cc, deducendo che sia l'ente territoriale, quale custode delle strade di propria appartenenza, sia l'impresa, incaricata della manutenzione delle strade, erano tenuti ad esercitare un controllo continuo sulle condizioni delle strade, apprestando le necessarie ispezioni e segnalando ogni situazione di pericolo. La censura è inammissibile, oltre che infondata. L'inammissibilità deriva da un duplice rilievo. Ed invero, mette conto di rilevare, in primo luogo, che nell'atto di citazione di primo grado il C. aveva invocato la responsabilità del Comune di Roma, esclusivamente ex articolo 2043 cc, come risulta confermato dalla lettura del ricorso per cassazione in esame, in cui il ricorrente, nel riassumere il contenuto dell'atto introduttivo di primo grado, ribadisce di aver perduto il controllo del ciclomotore e di essere rovinato a terra a causa di una chiazza di olio presente sulla pavimentazione stradale, aggiungendo che tale macchia oleosa non era assolutamente segnalata né era visibile, costituendo cosi un'evidente insidia-trabocchetto . Ed è appena il caso di osservare come, alla luce delle espressioni riportate, l'inquadramento dell'azione proposta nell'ambito della previsione normativa di cui all'articolo 2043 cc possa e debba ritenersi assolutamente pacifica. In secondo luogo - ed il rilievo appare invero decisivo - a fronte della precisa affermazione del Tribunale, contenuta nella sentenza di primo grado, che dispone testualmente deve escludersi in ogni caso l'applicabilità al caso concreto del criterio di imputazione di cui all'articolo 2051 cc , la parte che avesse inteso censurare la qualificazione giuridica data al rapporto dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo di appello, circostanza che in questa sede non risulta neppure dedotta né tanto meno provata dal ricorrente, il quale si è ben guardato dal riportare, nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della doglianza, che avrebbe costituito il motivo di appello. Alla luce di tali rilievi, appare di ovvia evidenza l'inammissibilità della censura. Ma vi è di più. La censura è altresì infondata, ove si tengano presenti gli accertamenti di fatto, posti a base della decisione dai giudici di merito e fondati su un rilievo già evidenziato dal giudice di primo grado, vale a dire sul fatto che non era emerso in giudizio in alcun modo se la macchia d’olio fosse presente nel punto del sinistro da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada . La circostanza torna assai utile alla luce dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'articolo 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta identificandosene la natura e la tipologia del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa come il vizio costruttivo o manutentivo , l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ. per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi , non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. articolo 2051 cod. civ. Cass. numero 15042/08, numero 8157/09, numero 24529/09, 12695/10, numero 19728/2011 . Giova aggiungere che tale orientamento è stato assai recentemente ribadito da questa Corte, la quale con un'ulteriore decisione, assolutamente in termini, ha statuito che il caso della macchia d'olio è emblematico della situazione consentendo di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode cfr Cass. numero 10643/2012 . Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, in favore dei contro ricorrenti, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. numero 140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.