Inammissibilità dell'opposizione e infondatezza della notizia di reato: da qui l’archiviazione de plano

Per poter disporre una archiviazione de plano, il gip deve riscontrare la sussistenza congiunta dei requisiti della inammissibilità dell’opposizione e della infondatezza della notitia criminis.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6444, depositata il 13 febbraio 2015. Il fatto. Il gip del Tribunale di Rimini disponeva l’archiviazione, su richiesta del pm e nonostante l’opposizione della persona offesa, di un procedimento penale iscritto a carico di una persona sottoposta ad indagini. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, lamentando violazione di legge processuale con riferimento alle norme dettate in tema di rispetto delle garanzie del contraddittorio. Le motivazioni del gip. Il Collegio, osserva sul punto che, nell’archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, il Giudice è chiamato a motivare specificatamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell’opposizione suddetta per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova in difetto, si produce violazione delle regole del contraddittorio. Nessuna valutazione di merito. Il Collegio ricorda, altresì, come la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che il Giudice, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione, deve limitarsi «ai soli profili di pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria non potendo anticipare valutazione di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento di archiviazione de plano con il rito camerale». Nel caso di specie, allegando idonea documentazione all’opposizione all’archiviazione, la persona offesa aveva sollecitato un approfondimento di indagine. Per tali ragioni, la S.C. ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di rimini per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 novembre – 13 febbraio 2015, numero 6444 Presidente Oldi – Relatore Micheli Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip dei Tribunale di Rimini disponeva l'archiviazione, su richiesta dei Pubblico Ministero e nonostante l'opposizione della parte offesa T. L., di un procedimento penale iscritto a carico di G. C., persona sottoposta a indagini in ordine a delitti di cui agli articolo 483 e 595 cod. penumero nella motivazione, veniva evidenziato che l'anzidetta opposizione si fondava «sulla presentazione di ulteriori elementi di prova, risultati però irrilevanti», in quanto la richiesta di archiviazione risultava motivata sul presupposto della tardività della querela, e le tesi difensive non apparivano tali da comportare diverse valutazioni in punto di individuazione della data in cui la L. avrebbe dovuto intendersi a conoscenza dei fatti oggetto di doglianza. 2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione la persona offesa, a mezzo del suo procuratore, lamentando violazione di legge processuale con riferimento alle norme dettate in tema di rispetto delle garanzie del contraddittorio. Osserva la ricorrente, in particolare, che per poter disporre una archiviazione de plano il Gip deve riscontrare la sussistenza congiunta dei requisiti della inammissibilità dell'opposizione e della infondatezza della notitia criminis, che al contrario avrebbero dovuto intendersi non ricorrenti nel caso di specie fra l'altro, all'opposizione erano stati allegati documenti a riprova dell'assunto che la querela presentata il 02/03/2013 avrebbe dovuto considerarsi tempestiva. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Nell'archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod. proc. penumero , il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio, più volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte v., da ultimo, Cass., Sez. IV, numero 12980 del 17/01/2013, in proc. c. ignoti . Ancora su un piano generale, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi «ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale» Cass., Sez. VI, numero 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv 253349 al più, si è affermato che ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza v. Cass., Sez. VI, numero 6579 del 13/11/2012, Febbo . Nella fattispecie concreta, la L. aveva sostenuto - allegando all'atto di opposizione la copia di un verbale di accertamento curato dalla Guardia di Finanza - che solo ricevendo la notifica di quel verbale in data 03/12/2012 ella era stata posta a conoscenza di una denuncia asseritamente diffamatoria presentata tempo prima dal C. dunque, almeno con riguardo a quella condotta oggetto di specifica doglianza nella ricostruzione dei fatti operata in querela risultava argomentata la tesi difensiva secondo cui avrebbe dovuto rivalutarsi l'individuazione del dies a quo a decorrere dal quale computare il termine ex articolo 124 cod. penumero Deve altresì rilevarsi che la richiesta di archiviazione riguardava al contempo l'ulteriore reato di cui all'articolo 483 cod. penumero , in ipotesi procedibile d'ufficio, e l'atto di opposizione conteneva - con l'allegazione di documenti addotti come rilevanti a tal fine - sollecitazioni per un approfondimento di indagine anche in parte qua il decreto impugnato, invece, si sofferma soltanto sul presunto carattere dirimente della tardività dell'istanza punitiva. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame.