In caso di licenziamento disciplinare, il comportamento del prestatore deve essere valutato non solo nel suo contenuto oggettivo natura e qualità del rapporto, vincolo e grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate , ma anche nella sua portata soggettiva, quindi con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti ed all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 2691, depositata l’11 febbraio 2015. Il caso. Un lavoratore veniva accusato dal datore di lavoro una società che si occupava di vendita telefonica di biglietti aerei di aver commesso gravi irregolarità nell’emissione di un biglietto elettronico, in quanto questo era stato pagato con una carta di credito italiana, mentre la procedura prescriveva l’utilizzo di una americana. Inoltre, il dipendente aveva quotato il biglietto in euro e non in dollari violando anche in questo caso la procedura aveva eliminato, senza autorizzazione, dalla quotazione del biglietto delle voci infine, aveva inoltrato, senza motivazione, la prenotazione del biglietto al proprio indirizzo di posta elettronica personale. Per questi motivi, la società lo licenziava. Tuttavia, la Corte d’appello di Palermo dichiarava l’illegittimità del licenziamento disciplinare, ritenendo sproporzionata la sanzione e non reputando accertata l’intenzionalità fraudolenta della condotta. La società datrice di lavoro ricorreva in Cassazione, deducendo che la quotazione del biglietto in euro conseguiva all’inserimento di uno specifico comando nel sistema da ciò, oltre al fatto del pagamento con carta di credito italiana, doveva dedursi la volontarietà dell’operazione. Contestava, inoltre, la ritenuta sproporzione della sanzione, considerando la gravità del fatto, cioè la volontaria emissione di biglietti ad un prezzo inferiore a quanto previsto. Indagine completa. La Corte di Cassazione ricorda che per giustificare un licenziamento disciplinare, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario. Il comportamento del prestatore deve essere valutato non solo nel suo contenuto oggettivo natura e qualità del rapporto, vincolo e grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate , ma anche nella sua portata soggettiva, quindi con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti ed all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente. Negligenza accertata. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano rilevato la sussistenza di una serie di violazioni «con negative progressive coincidenze», escludendo così la mera svista, ed arrivando a concludere che il comportamento del lavoratore durante la vendita del biglietto era stato negligente o non professionale. Tuttavia, avevano ritenuto che rimanesse il dubbio sulla preesistenza di un disegno doloso volto a favorire l’acquirente del biglietto poi annullato , il che era andato a vantaggio del lavoratore. L’errore della Corte d’appello era stato di non aver approfondito l’indagine sul dolo o comunque l’intensità dell’elemento colposo , in particolar modo riguardo alla procedura di quotazione automatica del biglietto, delle relative tasse in dollari e della necessità di una specifica digitazione per quotare il biglietto in altra valuta. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 dicembre 2014 – 11 febbraio 2015, numero 2691 Presidente Roselli – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza numero 1599/11, decidendo sull'impugnazione proposta da B.S. nei confronti della società Alicos spa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo tra le parti, il 25 settembre 2009, in riforma di quest'ultima dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla società Alicos spa nei confronti di B.S. con lettera raccomandata del 16 aprile 2007 e ordinava la reintegra nel posto di lavoro. 2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società Almaviva Contact spa, quale incorporante la società Alicos spa, prospettando un motivo di ricorso. 3. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza. Motivi della decisione 1. Occorre premettere che B.S. , aveva adito il Tribunale di Palermo per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare, irrogatogli con lettera del 16 aprile 2007, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento dei danni. Con lettera del 28 marzo 2007 gli era stato contestato di aver commesso gravi irregolarità nella emissione di un biglietto elettronico intestato al sig. G.M.G. , in quanto 1 il biglietto è stato pagato utilizzando una carta di credito italiana mentre da procedura relativa alla sua posizione di lavoro avrebbe potuto utilizzare solo la carta di credito americana 2 ha quotato il biglietto in Euro e non in dollari USA, come previsto dalla procedura relativa alla sua posizione di lavoro 3 in mancanza dei presupposti e di espressa autorizzazione, ha eliminato dalla quotazione del biglietto le seguenti voci a tassa carburante YQ a seguito di tale operazione illecita il biglietto è stato venduto ad Euro 71,98 contro 149,98 Euro da tariffare per procedura 4 ha inoltrato la prenotazione del biglietto al suo indirizzo di posta elettronica personale, senza alcuna motivazione. 2. Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione del B. ritenendo fondati i motivi di gravame con cui si contestava la riconosciuta intenzionalità fraudolenta della condotta addebitatagli e la sproporzionalità tra la stessa e la sanzione comminata. 3. Tanto premesso può passarsi ad esaminare il motivo del ricorso per cassazione. 4. La società datrice di lavoro prospetta la mancata valutazione di fatti rilevanti ai fini del decidere motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia articolo 360, numero 5, cpc violazione dell'articolo 3 della legge numero 604 del 1996 articolo 360, nnumero 3 e 5, cpc . In particolare, la ricorrente ha posto in rilievo che la quotazione del biglietto in Euro conseguiva all'inserimento di uno specifico comando nel sistema, circostanza dalla quale si doveva dedurre la volontarietà della operazione realizzata dal ricorrente, e che il pagamento era stato effettuato con carta di credito italiana e quindi in Euro e non in dollari come avrebbe dovuto essere. A fronte di tali dati non apparivano significative le affermazioni del giudice di secondo grado circa la mancanza di legami con il cliente agevolato e l'invio del biglietto al proprio indirizzo di posta elettronica. Peraltro, la Corte d'Appello rilevava la sproporzione della sanzione sia in ragione dell'annullamento del biglietto, sia della mancanza di precedenti disciplinari. Tali argomentazioni, ad avviso della ricorrente non consideravano in modo adeguato la gravità del fatto volontaria emissione di biglietti ad un prezzo inferiore a quello previsto rispetto alle mansioni svolte vendita telefonica di biglietti aerei . 5. Il motivo è fondato e deve esser accolto. 6. In tema di licenziamento per giusta causa, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quella dell'articolo 2119 cc non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, tenuto conto che per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario. La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo. Pertanto, va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente Cass., numero 25608 del 2014 . A tale insegnamento non si è attenuta la Corte territoriale, che nell'accertare la proporzionalità fra illecito disciplinare e sanzione applicata, contraddittoriamente, ha rilevato la sussistenza di una serie di violazioni con negative progressive coincidenze errore di digitazione, mancato inserimento delle tasse in dollari, anomalia invio biglietto propria mail, mancato ricontrollo della mail per verificare errori , escludendosi, quindi, implicitamente la mera svista, per poi pervenire alla conclusione che vi era un comportamento negligente o non professionale del lavoratore nella gestione del biglietto da vendere, ma che sussisteva un dubbio sulla preesistenza di un disegno doloso volto a favorire l'acquirente del biglietto, da risolvere a favore del lavoratore, tenuto conto dell'annullamento del biglietto e della mancanza di precedenti disciplinari. Ciò, senza svolgere approfondimenti con riguardo al dolo, in ordine alle procedura di quotazione automatica del biglietto e delle relative tasse in dollari e della necessità di una specifica digitazione solo per quotare il biglietto come se si fosse in Italia/Roma, e comunque circa l'intensità dell'elemento colposo. 7. Il ricorso deve esser accolto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.