Nel caso in cui la polizia richieda un prelievo ematico per accertare il reato di guida sotto l’effetto di alcool o di stupefacenti, il trasgressore deve essere informato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 4405, depositata il 24 febbraio 2014. Il caso. Il Tribunale di Ancona respingeva l’appello di un’imputata, che contestava il provvedimento di sospensione della patente per 6 mesi, per guida sotto l’influenza di alcool, e di ulteriori 6 mesi, per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il rifiuto del prelievo. La donna ricorreva in Cassazione per tre motivi. Con il primo, riteneva che una persona, coinvolta in un incidente stradale, la quale non mostri segni di alterazione fisica, non possa essere costretta a sottoporsi ad un prelievo di sangue. La Cassazione reputava, però, infondata la censura, perché il c.d.s. prevede una serie differenziata di interventi per l’accertamento della guida sotto l’influenza di queste sostanze, compresa la richiesta della polizia alle strutture sanitarie di procedere ad un accertamento ematico. Il conducente può rifiutarsi di sottoporsi all’esame, ma questo comporta una conseguenza sanzionatoria. Infatti, l’articolo 186, co. 7, c.d.s. configura come autonomo illecito il rifiuto del guidatore di sottoporsi ad accertamento alcolemico, in quanto oggetto di obbligo penalmente sanzionato e non mera facoltà. Diritto di difesa. Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava la mancata informazione preventiva della possibilità di farsi assistere da un difensore. I giudici di merito avevano escluso tale vizio, ritenendo che il giudizio vertesse sulla contestazione di illeciti amministrativi. In questo modo, a giudizio della Cassazione, confondevano, però, il piano dell’accertamento dei reati stradali, cui era rivolta la verifica clinica, con quello dell’opposizione alla sanzione amministrativa per il rifiuto della donna. La Cassazione ricordava che solo in caso di prelievo ematico compiuto durante gli ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori, quindi, dell’emersione di figure di reato non sussista l’obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore. In più, la mancanza di consenso dell’interessato è ininfluente solamente quando il prelievo sia stato disposto per l’accertamento della guida alterata. Perciò, se ai sanitari che soccorrono un conducente viene richiesto un prelievo ematico al fine di accertare il reato, al trasgressore deve essere data notizia della finalità di tale verifica e della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia. I giudici di merito avrebbero, di conseguenza, dovuto accertare se il prelievo ematico rifiutato fosse stato disposto dai medici ai fini di diagnosi e cura o, come sosteneva la ricorrente, fosse stato richiesto dagli agenti per l’indagine penale. Un’azione, una violazione. Con il terzo motivo, l’imputata lamentava la mancata applicazione della disciplina della continuazione. Infatti, con un unico rifiuto di sottoporsi a prelievi e, quindi, con un’unica azione, la donna violava le diverse disposizioni che prevedono delle sanzioni amministrative in caso di mancato assenso alla verifica sanitaria. Era, di conseguenza, applicabile la disciplina del concorso formale, che prevede l’aumento della sanzione più grave, aumentata fino al triplo. Per questi motivi, la Cassazione accoglieva il ricorso e rimandava la sentenza alla Corte d’appello.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2 ordinanza 12 novembre 2013 – 24 febbraio 2014, numero 4405 Presidente Goldoni – Relatore D’Ascola Fatto e diritto 1 Con sentenza numero 438/11 dell'11 aprile 2011, notificata il 1 giugno seguente, il tribunale di Ancona ha respinto l'appello proposto da R.F. avverso la sentenza 1059/08 del locale giudice di pace, che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso i verbali di contestazione numero omissis , redatti dai Carabinieri della compagnia di Ancona il 28 marzo 2008. L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificandolo il 29 giugno 2011 all'avvocatura distrettuale di Ancona. L'amministrazione non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. 1.1 Oggetto dell'opposizione è il provvedimento prefettizio prot. 206037/08 di sospensione della patente per sei mesi ai sensi dell'articolo 186 CdS guida sotto l'influenza dell'alcool e di ulteriori sei mesi ai sensi dell'articolo 187 CdS guida alterata da uso di sostanze stupefacenti . Il tribunale ha precisato che i due verbali relativi alle violazioni erano stati autonomamente impugnati giudizio 2603/08 RG tribunale e che la cognizione sulla loro legittimità esulava dalla materia del contendere. Ha ritenuto comunque di affermare che il rifiuto dell'opponente di sottoporsi a prelievo ematico era ingiustificato, non essendo obbligatorio l'uso dell'etilometro. Ha aggiunto che era ininfluente il mancato avviso all'interessata di farsi assistere da difensore di fiducia. Quanto alla ordinanza di sospensione, ha respinto i due motivi di appello. Il primo riguardante la mancata applicazione della continuazione tra le sanzioni, negata per l'applicazione del cumulo tra due fattispecie aventi ciascuna un proprio campo di applicazione . Il secondo riguardante l'asserita omessa quantificazione del periodo di sanzione accessoria . 2 Il ricorso consta di tre motivi. Essi vanno esaminati in relazione alla materia del contendere, che è in questa causa limitata alla sospensione della patente disposta con il provvedimento impugnato. La tesi esposta con il primo motivo v. pag. 10 in fine è che un soggetto, ancorché coinvolto in un sinistro stradale come nella specie avvenuto , che non mostri segni di alterazione fisica legata all'uso di alcool o stupefacenti non potrebbe essere costretto - pena l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articolo 186 e 187 Cds - a sottoporsi a un prelievo ematico . La censura è infondata. Consta infatti che il codice della strada, nel testo all'epoca vigente, prevede una serie differenziata di interventi per l'accertamento della guida sotto l'influenza i queste sostanze a accertamenti con strumenti portatili 186 comma 3 b in caso di primo esito positivo, accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento e per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche è questo il caso la richiesta rivolta dalle forze di polizia alle strutture sanitarie di procedere all'accertamento. Il conducente può rifiutare di sottoporsi all'esame, ma ciò lo sottopone alle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma. L'articolo 186, settimo comma, del codice della strada, oltre a sanzionare la guida in stato di ebbrezza, configura infatti come autonomo illecito anche il rifiuto del guidatore di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, in quanto oggetto di obbligo penalmente sanzionato e non mera facoltà' Cass. 6A civ., 22231/13 . Invano la ricorrente sostiene che non è ivi espressamente previsto il prelievo ematico. La disposizione, proprio per il suo incedere progressivo del meccanismo di verifica, correlato alla gravità della situazione primo esame - esito positivo di esso - necessità di ricovero per cure a causa degli effetti del sinistro consente di ricorrere all'esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per la accuratezza dei risultati e la affidabilità della sede scientifica. Né rilevano i precedenti citati pag. 13 in tema di opponibilità del rifiuto. Non vi è dubbio infatti che la parte può sottrarsi al prelievo, ma ciò fa scattare l'accertamento sanzionatorio conseguente a tale comportamento di rifiuto. 3 Appare invece fondato il secondo motivo, che denuncia violazione dell'articolo 354 e.p.p. e vizi di motivazione in relazione al fatto che il conducente non sia stato informato preventivamente della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. Sul punto il tribunale ha escluso la fondatezza della doglianza, adducendo che il giudizio verteva sulla contestazione di illeciti amministrativi . In tal modo ha confuso il piano dell'accertamento dei reati di cui agli articolo 186 e 187 CdS, cui era rivolta la verifica clinica che si dice esser stata richiesta alla R. , con il piano della opposizione alla sanzione amministrativa conseguente al di lei rifiuto. La conseguenza sanzionatoria amministrativa ulteriore della sospensione della patente non vale infatti a togliere rilievo penale all'ambito in cui, secondo la tesi dell'opponente, veniva operato l'accertamento clinico. Va ricordato che secondo la giurisprudenza Sez. 4, Sentenza numero 34145 del 21/12/2011 dep. 06/09/2012 Rv. 253746 In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'articolo 356 cod. procomma penumero , sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex articolo 114 disp. att. cod. procomma penumero , all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia . E più di recente è stato ribadito che “I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità' penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la mancanza di consenso dell'interessato. In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo dissenso espresso ” Cass. penumero 6755/13, sez IV, ud 6.11.2012 rie. G. . Il giudice di merito avrebbe dovuto pertanto accertare se il prelievo ematico rifiutato fosse stato disposto dai medici a fini di diagnosi e cura o, come allega parte ricorrente - affetta a suo dire da trauma cervicale e lombare pag. 2 , - fosse stato esclusivamente chiesto dagli agenti a fini di indagine penale. In tale secondo caso avrebbe dovuto verificare se le fosse già stato ogni avviso relativo alle facoltà difensive in tema v. ancora approfonditamente Cass. penumero 6755/13 . Sarà questo il compito del giudice di rinvio. 4 Fondato appare anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della disciplina della continuazione articolo 8 l. 689/81 . È infatti evidente che con unico rifiuto di sottoporsi a prelievi ematochimici, cioè con unica azione, la R. violò secondo il provvedimento diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative , che erano quelle previste dagli articolo 186 e 187, cosi qualificate dal giudice di merito e contestate nelle sedi di impugnazione senza porre questione circa la provenienza del provvedimento e i nessi con eventuale procedimento penale. Ricorrevano quindi i presupposti per applicare il disposto dell'articolo 8. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso quanto al primo motivo e l'accoglimento degli altri. La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Ancona, il quale si atterrà ai seguenti principi 1 Qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto il prelievo ematico preordinato all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, deve essere dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia . 2 l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, numero 689 il quale prevede che la sanzione più grave aumentata fino al triplo può1 essere irrogata nei soli casi di concorso formale, è applicabile nell'ipotesi in cui con unica azione, il rifiuto del prelievo ematico, il trasgressore si sottragga agli accertamenti di cui agli articolo 186 e 187 CdS. . Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso nei limiti sopra precisati. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che si atterrà agli enunciati principi e liquiderà anche le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altro giudice del tribunale di Ancona, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.