Scontro tra mezzi, la presunzione di colpa condivisa opera solo in caso di mancato accertamento

Se è possibile ricostruire con esattezza un incidente tra veicoli, chi ha ragione non è obbligato, per evitare responsabilità, a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3876, depositata il 19 febbraio 2014. L’incidente. La Corte d’appello di Genova rigettava l’impugnazione di una sentenza di primo grado proposta da un motociclista coinvolto in un incidente stradale con un’automobile. L’attore imputava al convenuto di aver eseguito una manovra imprudente, evitando di verificare se la sua svolta avrebbe creato pericoli o intralcio per la circolazione. Il motociclista ricorreva in Cassazione per due motivi. Con il primo lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 154 Codice della Strada, relativo agli atti da eseguire durante un cambio di direzione o di corsia per evitare disagi agli altri veicoli. Con il secondo deduceva, in via subordinata, la violazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., il quale, nel caso di scontro tra veicoli, presume una colpa condivisa tra tutti i soggetti coinvolti fino a prova contraria. Il ricorrente contestava un’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la disciplina codicistica ha funzione soltanto residuale, nel caso in cui non siano ravvisabili elementi tali, come invece accaduto nella fattispecie, per addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro . L’autista non avrebbe cioè fornito tutte le prove a dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non serve un’altra ricostruzione. La Corte di Cassazione sottolineava che il primo motivo si risolveva in una lamentela sull’errato apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito. Si sarebbe trattata infatti di un’altra ricostruzione sulle modalità dell’incidente e sul fatto se il convenuto avrebbe segnalato o meno il suo cambio di direzione in maniera adeguata. Questi giudizi sono riservati ai Tribunali di merito e, in quanto tali, sottratti al sindacato di legittimità, se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia completo, corretto e coerente. Nel caso di specie, la Corte d’appello riteneva che l’incidente fosse accaduto per esclusiva imprudenza del motociclista, negando ogni responsabilità all’altro conducente. L’innocente non deve provare niente. Questo accertamento comportava l’infondatezza anche del secondo motivo, basato sull’art. 2054 c.c La Corte di Cassazione ribadiva il principio di diritto secondo cui, in caso di incidente stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura ha funzione meramente sussidiaria, perché opera solo nel caso in cui non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità. Di conseguenza, se l’incidente si verifica per esclusiva colpa di un soggetto, l’altro è esonerato dalla presunzione e non è, quindi, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 15 gennaio - 19 febbraio 2014, n. 3876 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. - Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da L.D. nei confronti di C.B. e dell'U.C.I., avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo del 4 marzo 2011, reputando corretta la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente per i danni provocati da un incidente stradale nel quale il D. era stato coinvolto mentre era alla guida della sua motocicletta. Il Tribunale aveva escluso l'imprudente manovra che l'attore aveva imputato al convenuto, che si trovava alla guida della sua autovettura, ed aveva, invece, ritenuto la colpa esclusiva dell'attore medesimo. Il ricorso è proposto con due motivi. Gli intimati non si difendono. 2. - Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 154 del C.d.S. per avere il giudice escluso la responsabilità del convenuto malgrado questi, che si doveva immettere nel flusso della circolazione, svoltando a sinistra, dopo essersi accostato sulla destra, non avesse concesso la precedenza ai veicoli in transito sulla via Aurelia tra cui la moto condotta dal ricorrente e non avesse verificato di poter effettuare la manovra senza creare pericoli o intralcio per la circolazione veicolare ed, inoltre, malgrado vi si fosse immesso in posizione pressoché perpendicolare rispetto alla direzione di marcia percorsa dall'attore, odierno ricorrente. 2.1. - Col secondo motivo è dedotta, in via subordinata, violazione dell'art. 2054, comma secondo, cod. civ., al fine censurare l'affermazione della Corte d'Appello, secondo cui la relativa disciplina ha funzione soltanto residuale, nel caso in cui non siano ravvisabili elementi tali, come invece accaduto nella fattispecie, per addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro . Secondo il ricorrente tale affermazione sarebbe in radicale contrasto con gli insegnamenti della Corte di Cassazione, richiamati nello stesso ricorso. Aggiunge il ricorrente che la sentenza della Corte d'Appello sarebbe totalmente priva di motivazione sulla condotta di guida tenuta dal conducente dell'autovettura, prima di intraprendere la manovra di immissione nel flusso della circolazione. 3. - I motivi, che pongono questioni connesse, vanno trattati congiuntamente. Sebbene il vizio denunciato sia, per entrambi, quello della violazione di legge dell'art. 154 C.d.S. per il primo, e dell'art. 2054, co. 2°, cod. civ., per il secondo motivo , è palese che il ricorrente finisca per lamentare nient'altro che un errato apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, con ciò incorrendo in plurime ragioni di inammissibilità, poiché non vi è la denuncia del vizio di motivazione, in quanto nessuno dei motivi del ricorso è formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1°, n. 5 cod. proc. civ. e comunque la valutazione della deposizione dell'unica testimone escussa, delle risultanze del rapporto d'incidente della polizia stradale di Ventimiglia ed, in particolare, dei rilievi effettuati dai verbalizzanti su cui si sofferma la sentenza impugnata non può essere sindacata da questa Corte se non in caso di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, ai sensi della norma di legge richiamata, nel testo applicabile al presente ricorso cioè quello vigente prima della sostituzione dell'art. 54, comma 1, lett. b, del d.l. n. 83/12 convertito nella legge n. 134/12 . In proposito non può che essere ribadito il principio per il quale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico Cass. 1028/12, nonché, tra le altre, Cass. n. 4009/06 . 3.1. - Quanto ai dedotti vizi di violazione di legge, risulta correttamente applicato, in primo luogo, l'art. 154 C.d.S. poiché la Corte non ha affatto escluso che il conducente della vettura avesse l'obbligo di dare la precedenza ai sensi di questa norma, ma - sulla base dell'incensurabile apprezzamento di fatto di cui sopra - ha ritenuto che l'avesse rispettato prima di immettersi nel flusso della circolazione e svoltare a sinistra verso l'area di parcheggio e che l'incidente sia accaduto per esclusiva imprudenza del conducente del motoveicolo che, sopravvenendo sulla stessa originaria direttrice di marcia dell'autovettura, l'aveva urtata, oltrepassando la linea di mezzeria, sullo spigolo sinistro con la parte anteriore del motociclo. Quest'ultimo accertamento in fatto rende palese l'infondatezza anche della subordinata censura mossa con riferimento al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. Riguardo a quest'ultima norma, va ribadito il principio di diritto, seguito peraltro dalla sentenza impugnata, secondo cui In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno Cass. 29883/08 . In conclusione, il ricorso va rigettato. . La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori. Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. In merito alle deduzioni svolte nella memoria, occorre ribadire il principio, per il quale è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di legge, con il richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano trascritte né le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, né quella che - alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina – si assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di legge Cass. n. 8106/06 . Dato tale principio si osserva che, con la memoria, il ricorrente non indica, così come peraltro non aveva indicato col ricorso, alcuna affermazione di diritto della sentenza impugnata che sarebbe in contrasto con l'art. 154 C.d.S. quanto al primo motivo e con l'art. 2054 cod. civ. quanto al secondo motivo , ma assume che la Corte non avrebbe ben correttamente inquadrato nell'ambito dell'art. 154 CdS il fatto che prima della collisione la vettura del convenuto fosse ferma e la successiva manovra di immissione nel flusso della circolazione primo motivo e che la Corte avrebbe errato nel porre a fondamento del superamento della presunzione di responsabilità dell'art. 2054 cod. civ. il presupposto di diritto del raggiungimento della prova dell'esclusiva responsabilità dell'odierno ricorrente secondo motivo . E' di tutta evidenza che gli errori che vengono imputati alla Corte non attengono all'interpretazione delle norme richiamate, ma alla ricostruzione dei fatti precisamente alla ricostruzione della manovra di immissione nel flusso del traffico da parte della vettura al presupposto fattuale, quindi, della condotta di guida del suo conducente , onde poter ricondurre gli stessi, così come ricostruiti, alle previsioni normative richiamate in ricorso. Peraltro, quanto a queste ultime, non può che ribadirsi che, una volta ricostruiti i fatti così come ricostruiti dal giudice di merito, non sussiste alcuna violazione degli artt. 154 CdS e 2054, co. 2°, cod. civ., per le ragioni già esposte nella relazione. Il ricorso, pertanto, anche a voler superare il profilo di inammissibilità sopra evidenziato, non può che essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono difesi. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.