Un imprevedibile guasto al motore esclude la colpevolezza

L’avaria di un ciclomotore insorta durante il rientro a casa di un imputato costituisce un fatto imprevedibile, improvviso e non evitabile dal soggetto agente, facendo uso di ogni diligenza sicché il fatto commesso non costituisce reato.

Questo è il principio che la Corte di Cassazione ammette con la sentenza n. 7283 del 14 febbraio 2014, in cui ritiene che l’inosservanza della prescrizione del giudice della prevenzione risulta collegata al guasto imprevedibile ed improvviso del veicolo usato dal giudicabile, pertanto il fatto commesso non costituisce illecito penale. Il fatto. Un individuo trasgredisce le misure preventive disposte dal giudice della prevenzione consistenti nel rincasare entro le ore 20.00, in quanto a causa di un guasto occorso al proprio ciclomotore rientra con 20 minuti di ritardo. I giudici di merito hanno ritenuto che non ricorre la esimente del caso fortuito perché il ritardo poteva essere agevolmente evitato anticipando l’orario del rientro a casa. Un fatto imprevedibile ed improvviso esclude l’elemento psicologico del reato. L’imputato ricorre in Cassazione lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 45 c.p. Caso fortuito o forza maggiore . I giudici di legittimità accolgono il ricorso sottolineando che nel caso in esame l’avaria del ciclomotore del ricorrente, insorta durante il rientro a casa, costituì un fatto imprevedibile non evitabile dall’agente usando ogni diligenza. La Corte conclude ritenendo palese la carenza dell’elemento psicologico del reato, consistente nell’inosservanza della prescrizione del giudice della prevenzione, in quanto l’avaria del mezzo dell’imputato è da considerarsi fatto fortuito ed imprevedibile che esclude l’illecito penale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 gennaio - 14 febbraio 2014, n. 7283 Presidente Giordano – Relatore Vecchio Rileva in fatto e diritto 1. - Con sentenza deliberata il 23 novembre 2011 e depositata il 20 novembre 2012, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 14 gennaio 2008, di condanna nel concorso di circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla recidiva alla pena della reclusione in otto mesi, a carico di C.A. , imputato del delitto di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per aver trasgredito la prescrizione del giudice della prevenzione di rincasare entro le ore 20.00, in quanto il omissis tornava a casa alle ore 20.20, reato commesso in . I giudici di merito hanno accertato - e la materialità dei fatti è assolutamente pacifica - che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate il giudicabile era rincasato con venti minuti di ritardo, sospingendo il proprio ciclomotore in avaria. Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato non ricorre la esimente, invocata dall'appellante del caso fortuito in relazione al ritardo occorso il guasto del veicolo non può essere considerato come fatto imponderabile, improvviso ed imprevedibile ”, così da rendere inevitabile il compiersi dell'evento ” infatti l'imputato poteva evitare il ritardo agevolmente, potendosi sulla via del ritorno in tempo utile per fronteggiare la evenienza ” del guasto. 2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Silvestro, mediante atto recante la data del 3 gennaio 2013, depositato il 4 gennaio 2013, col quale dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b , c, ed e , cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 45 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Previe digressione sullo scrutinio di legittimità e sull'accertamento della responsabilità ed esposizione degli orientamenti giurisprudenziali in ordine al caso fortuito, il difensore sostiene nel caso in esame la avaria del ciclomotore del ricorrente, insorta durante il rientro a casa, costituì un fatto imprevedibile, improvviso e non evitabile dal soggetto agente, facendo uso di ogni diligenza ”, tenuto anche conto della mancanza nella zona di servizi di trasporto pubblico. 3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. Alla stregua dell'accertamento operato dai giudici di merito risulta palese la carenza dell'elemento psicologico del delitto ritenuto. Il giudicabile fu colto mentre rientrava a casa, con modesto ritardo rispetto all'orario stabilito per la permanenza notturna, mentre sospingeva il proprio ciclomotore in avaria. L'inosservanza della prescrizione del giudice della prevenzione risulta, pertanto, pacificamente collegata al guasto occorso del veicolo usato. I rilievi della Corte territoriale circa la ritenuta prevedibilità della avaria e la mancanza di diligenza, addebitata al giudicabile per non aver previsto il guasto e, comunque, evitato le relative conseguenze , appaiono privi di giuridico pregio, in quanto il reato è normativamente configurato come delitto doloso. E alla evidenza difetta, nella specie, la volontà del sorvegliato di non adempiere la prescrizione non potuta osservare. Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.