Raptus verbale contro due carabinieri: plausibile la contestazione del reato di oltraggio

Sovvertita completamente l’ottica adottata dal gip, il quale aveva assolto l’uomo che, in un bar, aveva accolto in malo modo due rappresentanti dell’Arma. Irrilevante il richiamo al fatto che determinate espressioni siano diventate di uso corrente, perché resta intatto il loro carattere offensivo, a maggior ragione se esse sono rivolte verso pubblici ufficiali.

Maggiore rispetto, da parte dei cittadini, per l’Arma dei Carabinieri, e, ampliando l’orizzonte, per tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine. Questo l’auspicio – leggibile tra le righe – che emerge dalle considerazioni dei giudici di Cassazione, i quali, sovvertendo completamente l’ottica adottata dal gip, ritengono concreta l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, mossa nei confronti di un uomo, che, all’interno di un bar e in presenza di più persone, aveva accolto in malo modo due carabinieri Cassazione, sentenza numero 6101, sez. VI Penale, depositata ieri . Volgare. Nessuna incertezza, sia chiaro, sulla dinamica dell’episodio nel contesto di un bar, un uomo si è rivolto in maniera aggressiva e volgare verso due carabinieri, dicendo a questi ultimi, fra l’altro, «L’altra volta avete rotto i c allo stadio. Fate solo quello, fate i c ». Eppure, nonostante tutto, il giudice per le indagini preliminari ha pensato bene di optare per l’assoluzione Come si spiega questa sorprendente decisione? Per il gip, in sostanza, è evidente la «assenza di volontà lesiva della condotta» tenuta dall’uomo. E a sostegno di questa visione il giudice afferma che «l’espressione rivolta ai carabinieri» non era «diretta a ledere l’onore o il prestigio dei pubblici ufficiali», richiamando, in questa ottica, decisioni giudiziarie in cui «analoghe espressioni» sono state «ritenute prive di contenuto offensivo nei riguardi dell’altrui onore o decoro, benché proposte con terminologia scomposta ed ineducata». Disprezzo. Ma ora la valutazione compiuta dal gip viene demolita letteralmente dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ritengono concrete le premesse per contestare all’uomo il «reato di oltraggio». Su questo punto, ossia sul merito della vicenda, dovranno ora pronunciarsi i giudici del Tribunale. Ma le indicazioni che arrivano dal ‘Palazzaccio’ sono chiarissime primo, «in tema di delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la frase “Non rompermi i c” ha un evidente contenuto oltraggioso e lesivo, anche se si tratta di espressione usata frequentemente» secondo, per la sussistenza del «delitto di oltraggio a pubblico ufficiale» non è necessario il «dolo specifico», essendo «sufficiente la consapevolezza del significato oltraggioso delle parole usate», consapevolezza che non viene meno neanche se l’«espressione» incriminata, caratterizzata da «disprezzo dell’operato altrui», è diventata di «uso corrente». Come detto, in Tribunale la vicenda dovrà essere esaminata con attenzione, ma l’impressione è che il raptus verbale dell’uomo possa costargli carissimo

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 gennaio – 10 febbraio 2015, numero 6101 Presidente Rotundo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.3.2014 - a seguito di richiesta di decreto penale formulata dal P.M. - il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. penumero , ha assolto perché il fatto non costituisce reato Z. P.B. dal reato di cui all'articolo 341bis cod. penumero avendo egli profferito, all'interno di un bar ed in presenza di più persone, nei confronti di CC in servizio di pattuglia ed a causa dell'esercizio delle loro funzioni «l'altra volta avete rotto i c allo stadio fate solo quello-fate i c che volete, non mi interessa un c , che c fate». 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 341 bis cod. penumero in quanto le espressioni profferite dall'imputato, con riferimento al contesto pubblico nell'ambito del quale erano state pronunciate unite alle altre circostanze di fatto, avevano certamente offeso sia l'onore che il decoro dei Carabinieri operanti come pure indubbia doveva ritenersi la coscienza e la volontà di arrecare detta offesa ai pubblici ufficiali. 3. Con requisitoria scritta il P.G. - sul rilievo dell' intrinseco tenore delle espressioni utilizzate espressivo di disprezzo per l'attività svolta dai carabinieri nell'esercizio delle loro funzioni, incompatibile con la pronunzia ex articolo 129 cod. proc. penumero - ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti al GIP presso il Tribunale di Cagliari per l'emissione del decreto penale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 cod. proc. penumero solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta Sez. 3, numero 3914 del 05/12/2013 Pintaldi Rv. 258298 . 2. Quanto al profilo oggettivo della condotta in esame, in considerazione della continuità normativa rispetto al previgente reato di oltraggio, può considerarsi l'insegnamento secondo il quale , in tema di delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la frase non rompermi i coglioni e non rompere le scatole a mia moglie ha un evidente contenuto oltraggioso e lesivo dei prestigio dei pubblico ufficiale, cui è rivolta, anche se si tratta di espressione usata frequentemente, tanto più se rivolta da un detenuto ad una persona addetta alla sua sorveglianza, verso la quale egli ha il dovere di serbare un comportamento riguardoso. v mass n 162979 . Sez. 6, numero 2091 del 28/11/1985, Dessi, Rv.172133 ancora, un'espressione intrinsecamente offensiva - quale, nella specie, si tolga dalle scatole -, anche se viene usata nel linguaggio comune, non perde il carattere di antigiuridicità quando è pronunciata in circostanze tali che, esulando dai limiti della critica o della protesta garbata, trasmodi in aperto vilipendio della persona destinataria e della pubblica amministrazione da essa rappresentata. Sez. 6, numero 1298 del 29/09/1997, Carbone, Rv. 210841 . Infine, per la sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non si richiede il dolo specifico essendo sufficiente la consapevolezza, nel soggetto attivo, dei significato oltraggioso delle parole usate. Tale consapevolezza è in re ipsa quando l'espressione, pur se entrata in uso corrente, non ha perso il suo significato di disprezzo dell'operato altrui nella specie l'imputato aveva esclamato a quest'ora mi avete rotto i coglioni, io debbo andare a casa . Sez. 6, numero 7837 del 26/02/1981 Rv. 150084 3. Nella specie, la sentenza liberatoria si fonda sull'assunto che l'espressione rivolta ai carabinieri non integra gli estremi dei delitto contestato, non essendo diretta a ledere l'onore o il prestigio dei pubblici ufficiali, richiamando giurisprudenza di legittimità riferite ad analoghe espressioni ritenute prive di contenuto offensivo nei riguardi dell'altrui onore o decoro, benché proposte con terminologia scomposta ed ineducata. 4. Ritiene la Corte che la motivazione - anche apodittica laddove allude all'assenza di volontà lesiva della condotta ed erroneamente giustificata in relazione al diverso parametro obiettivo del reato di ingiuria - esulando dal perimetro di legittimità nell'ambito dei quale si inscrive l'esercizio dei poteri ex articolo 129 cod. proc. penumero ricordato omette, altresì, di considerare il disprezzo inequivocamente manifestato dall'imputato nei confronti dei pubblici ufficiali e delle funzioni da essi esercitate all'atto del loro compimento ed a causa dello stesso. 5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per il prosieguo.