Presunzione di non conoscenza del procedimento da parte dell’imputato: è il giudice che deve dimostrare il contrario

L'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale può essere rigettata solamente quando il giudice abbia conseguito certezza sull’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'interessato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5920, depositata il 7 febbraio 2014. Il caso. Un uomo presentava ricorso avverso l'ordinanza del Gip di rigetto di istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna per aver violato le misure urgenti in materia previdenziale art. 2, comma 1 bis , d.l. n. 463/1983 . Già con la richiesta di restituzione nel termine, l’imputato aveva allegato la prova della mancata conoscenza del provvedimento impugnabile, questo perché il decreto era stato notificato ad un soggetto diverso dal destinatario. L’imputato deve avere conoscenza del procedimento o del provvedimento. Nel ricorso per cassazione, l’imputato lamenta che il giudice non ha fornito alcuna prova concreta dell'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte dell'imputato e della consapevole rinuncia a proporre impugnazione, essendosi limitato a rilevare la regolarità delle notificazioni effettuate. La S.C., premesso che la disposizione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. restituzione nel termine , nella formulazione derivante dalla modifica al precedente testo operata dal d. l. n. 17/2005, convertito, con modifiche, nella l. n. 60/2005, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione , ha deciso di annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio. inoltre, la presenza dell'imputato in giudizio non deve essere impedita da eventi estranei alla sua volontà. La Cassazione, quindi, ribadisce, come uniformemente affermato dalla stessa Corte, che la nuova disciplina della restituzione in favore del contumace, a differenza della precedente, pone a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria rispetto alla presunzione di non conoscenza e, più in generale, di svolgere le verifiche necessarie ad accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire Cass., Sez. 6, n. 2718/2008 . Non solo. La Corte di legittimità ha altresì affermato che l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale può essere rigettata solamente quando il giudice abbia conseguito certezza, sulla base di dati fattuali concreti e non di mere ipotesi congetturali, in ordine alla ‘effettiva conoscenza’ del procedimento o del provvedimento da parte dell'interessato . Concludendo, non si può pretendere che sia l'interessato a dovere dimostrare la non conoscenza dell'atto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 gennaio – 7 febbraio 2014, n. 5920 Presidente Squassoni – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. L.A. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Udine di rigetto di istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del 21/01/2011 per il reato di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n. 463 del 1983. Premette che con la richiesta era stata allegata la prova della mancata conoscenza del provvedimento impugnabile sia da parte di L. sia da parte della civilmente obbligata Lafea S.r.l. infatti il decreto era stato notificato a soggetti diversi dai destinatari i quali non avevano provveduto a consegnare gli atti a L., che il 22/08/2011, data della notifica, si trovava fuori Pordenone. In particolare il decreto era stato notificato, quanto alla persona civilmente obbligata, presso una sede secondaria in Udine e non presso la sede legale della società a Pordenone, mentre, quanto all'imputato, la notifica era stata eseguita presso la sua abitazione ma non a mani proprie del medesimo e al suo rientro nessun atto gli era stato consegnato forse per dimenticanza o perché andato smarrito peraltro l'ufficiale giudiziario non aveva provveduto, come avrebbe dovuto, a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di raccomandata detta raccomandata è stata inviata sì a Pordenone ma al numero civico 46 di via Colonna e non al numero civico 46/7 quale residenza dell'istante. Dell'esistenza del decreto l'imputato aveva poi avuto conoscenza quando il difensore Avv. C. si era recata in cancelleria per estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo relativo ad altro decreto penale di condanna notificato il 13/06/2012 e ritualmente opposto il 26/06/2012. Ciò posto, con un primo motivo lamenta che il giudice non abbia fornito alcuna prova concreta dell'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte dell'imputato e della consapevole rinuncia a proporre impugnazione, essendosi limitato a rilevare la regolarità delle notificazioni effettuate, anche con riferimento all'invio della raccomandata risultato del tutto idonea a permettere il recapito anche se priva dell'indicazione dell'interno 7 del numero civico 46 tuttavia, un tale modo di procedere si pone in contrasto con la nuova disciplina dell'articolo 175, comma 2, c.p.p. come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Con un secondo motivo lamenta il difetto di motivazione posto che il provvedimento, deducendo la regolarità delle notifiche effettuate, è giunto alla erronea conclusione che le stesse siano state effettivamente ricevute dall'interessato. Tali motivi sono stati infine ribaditi dall'interessato con memoria difensiva. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. Va premesso che la disposizione dell'art. 175, comma 2, c.p.p., nella formulazione derivante dalla modifica al precedente testo operata dal d. l. n. 17 dei 2005, convertito, con modifiche, nella l. n. 60 del 2005, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione art. 175, comma 2, c.p.p. . Si è in tal modo rimediato al difetto strutturale del sistema processual penalistico italiano che la Corte edu aveva individuato nell'assenza di un meccanismo effettivo, volto a concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia - non effettivamente informate del procedimento a loro carico e non rinuncianti in maniera certa e consapevole a comparire - di ottenere che una giurisdizione esamini nuovamente il caso, dopo averle ascoltate sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 Convenzione edu cfr. Corte edu 10 /11/2004, Sejdovic Corte edu 18/05/2004, Somogyi . Di qui la conseguenza, appunto, che la sentenza di condanna in contumacia dell'imputato o il decreto penale di condanna reso, sempre, in contumacia, danno luogo, per ciò solo, al diritto del condannato a chiedere ed ottenere la restituzione in termini con la sola eccezione rappresentata, come inequivocabilmente espresso dalla legge, dalla comunque intervenuta conoscenza di fatto del procedimento o del provvedimento e sempre che, in tal caso, la presenza dell'imputato in giudizio non sia stata impedita da eventi estranei alla sua volontà. Può dunque dirsi che, così facendo, la legge ha dunque introdotto, in favore del condannato in contumacia, una presunzione iuris tantum di non conoscenza del procedimento o del provvedimento tale da consentire per questo solo fatto la restituzione in termini , presunzione, tuttavia, superabile dal giudice ove si dimostri che, al contrario, l'interessato abbia ugualmente potuto avere conoscenza dell'uno o dell'altro. E' per tali ragioni, pertanto, che questa Corte ha uniformemente affermato che la nuova disciplina della restituzione in favore del contumace, a differenza della precedente, pone a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria rispetto alla presunzione di non conoscenza e, più in generale, di svolgere le verifiche necessarie ad accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire tra le altre, Sez. 6, n. 2718 del 16/12/2008, Holczer, Rv. 242430 e Sez. 4, n. 23137 del 14/05/2008, Mostardini, Rv. 240311 e che, quindi, l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale può essere rigettata solamente quando il giudice abbia conseguito certezza, sulla base di dati fattuali concreti e non di mere ipotesi congetturali, in ordine alla effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'interessato Sez. 5, n. 21712 del 30/01/2009, Russo, Rv. 243975 . Ne consegue che la circostanza che un atto del procedimento o lo stesso provvedimento siano stati ritualmente notificati all'imputato può ritenersi idonea a far superare al giudice la presunzione ricordata solo ove la stessa sia stata effettuata con modalità tali da far ritenere appunto acquisita, in capo all'interessato, la conoscenza effettiva dell'atto notificato, restando escluso che possa ricorrersi, a tali fini, proprio in ragione della menzionata necessaria effettività, alla presunzione legale di conoscenza che fonda la stessa legittimità del meccanismo della notificazione nei casi in cui questa avvenga con meccanismi e modalità che prescindono da un diretto coinvolgimento del destinatario. E' per tali ragioni, dunque, che la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto solo ove la stessa avvenga a mani dell'interessato in tal senso, Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012, Amendola, Rv. 252669 Sez. 5, n. 39369 del 21/09/2011, Amante, Rv. 251520 Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Scialla, Rv. 250437 Sez. 3, n. 24605 del 13/05/2010, Battanta, Rv. 247796 Sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi, Rv. 237281 Sez. 3, n. 17661 del 12/04/2006, Ricci, Rv. 233641 non potendo conseguentemente convenirsi con il diverso orientamento secondo cui, nel caso di regolare notificazione dell'atto, anche ove la stessa non sia avvenuta a mani dell'interessato, questi debba comunque esplicitamente allegare le ragioni determinative della mancata conoscenza Sez. 2, n. 9776/13 del 22/11/2012, EI Badaoui, Rv. 254826, in caso di notifica a mani del cugino dell'interessato Sez. 6, n. 7533 del 31/01/2013, Basile, Rv. 255149 e Sez. 3, n. 17965 del 08/04/2010, Rescio, Rv. 247159, ambedue in caso di notifica avvenuta a mani della collaboratrice domestica Sez 1, n. 2934/09 del 09/12/2008, Fiocco, Rv. 242627, in caso di notifica avvenuta ex art. 157, comma 8, c.p.p. . Tale seconda non condivisibile opzione, infatti, finisce, evidentemente, con il pretendere che sia ancora una volta l'interessato a dovere dimostrare la non conoscenza dell'atto, per ribaltare sul medesimo un onere incombente, invece, per quanto detto, sul giudice, in tal modo vanificando le stesse ragioni poste a suo tempo alla base della modifica legislativa. 3. Ciò posto, nella specie è lo stesso provvedimento impugnato a dare atto del fatto che nessuna delle due notificazioni effettuate sia quella indirizzata all'imputato sia quella indirizzata alla civilmente obbligata per la pena pecuniaria di cui il ricorrente è legale rappresentante è avvenuta a mani proprie dell'interessato, essendo la prima avvenuta a mani della moglie convivente e la seconda presso una unità locale e non presso la sede legale della società interessata ciononostante lo stesso provvedimento ha rigettato l'istanza di restituzione in termini avendo ritenuto, in contrasto con i principi sopra richiamati, le notifiche intervenute dimostrative della conoscenza del decreto penale. L'ordinanza va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.