Qualora l’atto di cessione di ramo d’azienda preveda la clausola di salvaguardia del livello occupazionale da parte dell’acquirente, con impegno al passaggio diretto di tutti i lavoratori in forza nel ramo ceduto, in tale novero deve ricomprendersi anche un lavoratore reintegrato a seguito di sentenza passata in giudicato, con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento. E saranno dovute le retribuzioni da ciò derivanti.
Così stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza numero 2603, pubblicata il 5 febbraio 2013. Il caso opposizione a decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto il pagamento di retribuzioni spettanti in conseguenza di declaratoria di illegittimità del licenziamento. Una società acquirente di ramo d’azienda proponeva opposizione a decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto il pagamento di somme a titolo di retribuzione, dovute ad un lavoratore licenziato e successivamente reintegrato a seguito di sentenza passata in giudicato, resa nei confronti della cedente, con cui veniva dichiarata l’illegittimità del licenziamento. Il Tribunale respingeva l’opposizione proposta dalla cessionaria la Corte d’Appello a sua volta respingeva il gravame, confermando il decreto ingiuntivo. Ricorreva in Cassazione la società cessionaria, proponendo due motivi di censura. La salvaguardia del livello occupazionale era condizione essenziale della cessione La Suprema Corte analizza dapprima l’atto di cessione di ramo d’azienda stipulato, evidenziando che traspariva nell’accordo raggiunto la condizione essenziale ed imprescindibile che l’acquirente salvaguardasse il livello occupazionale dei rami d’azienda ceduti, subentrando con passaggio diretto in tutti i rapporti di lavoro in essere con i dipendenti in forza presso le unità produttive interessate. e la sentenza di reintegra retroagisce alla data dell’avvenuta cessione. La sentenza con cui veniva dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore licenziato, faceva riprendere vita al rapporto di lavoro con la società cedente al momento della cessione di ramo d’azienda. A motivo del patto di subentro di tutti i lavoratori in forza nei rami ceduti, non vi è motivo di dubitare, affermano i Giudici di legittimità, che la sentenza di reintegra possa essere opponibile alla società cessionaria. Restando irrilevante il fatto che il lavoratore reintegrato non fosse contemplato nell’elenco dei lavoratori interessati al passaggio, allegato all’atto di cessione. Il passaggio in giudicato della sentenza preclude il riesame dello stesso principio di diritto deciso. Correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto dovute le somme oggetto dell’ingiunzione opposta, con rigetto dell’opposizione, in quanto tali somme traggono il loro fondamento dalla sentenza passata in giudicato di declaratoria di illegittimità del licenziamento. Sentenza, come sopra visto, opponibile alla cessionaria. Afferma la Suprema Corte che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica o della questione di fatto e di diritto risolta e comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Principio di diritto già affermato con le precedenti pronunce della Suprema Corte numero 26482/2007 e numero 24434/2009. Il principio dell’aliunde percipiendum in base all’articolo 18 L. 300/70 ante riforma. Altro motivo di censura riguarda la mancata considerazione da parte della Corte d’Appello, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., del comportamento del lavoratore, rimasto inattivo nel reperire altra occupazione. Il motivo di censura è infondato. Afferma la Corte di Cassazione che la questione dell’aliunde percipiendum doveva essere risolta con applicazione dell’articolo 18 L. 300/70 nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla Legge numero 108/1990, applicabile al caso specifico. Sarebbe pertanto illogico e contraddittorio sanzionare il lavoratore per l’inerzia nella ricerca di altra occupazione, quando la norma stessa non gli imponeva alcun onere in tal senso, lasciando unicamente l’onere al datore di lavoro di attivarsi,invitando il lavoratore illegittimamente estromesso a riprendere la propria attività. I principi affermati dalla Corte di merito nella sentenza impugnata appaiono condivisibili dalla Corte di legittimità corretta dunque la sentenza stessa, con conseguente rigetto del ricorso proposto.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 novembre 2012 - 5 febbraio 2013, numero 2603 Presidente Venuti – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 31/7/2007 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato le sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di rigetto delle opposizioni proposte dalla soc. Olimpias già Galli Filati avverso due decreti ingiuntivi con i quali le era stato ingiunto il pagamento a favore di E R. rispettivamente di Euro 43,572,71 ed Euro 33.033,13 a titolo di retribuzioni maturate dall'1/6/97 al 31/10/99 e dall'1/11/99 al 30/9/2001. I decreti ingiuntivi erano basati sulla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9/7/1997 che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del R. intimato in data 16/11/87 dalla soc. Cardwoll, poi fusa per incorporazione nella Filati Bertand srl, ed ordinato alla soc. incorporante di reintegrare il lavoratore e di pagare le retribuzioni dalla data del recesso alla reintegra. Con le opposizioni la soc. Olimpias aveva eccepito l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza passata in giudicato di reintegra in quanto con atto di cessione dell'1/4/04 sottratto all'applicazione dell'articolo 2112 cc in quanto cessione di ramo d'azienda in attuazione del programma formulato dal commissario giudiziale ai sensi dell'articolo 2. L. numero 95/1979 e articolo 3 di numero 853/86 , la soc. Filati Bertand in amministrazione straordinaria, presso il quale lavorava il R. , le aveva ceduto due stabilimenti con esclusione di tutti i debiti e di tutti i crediti pregressi ed era stata prevista la successione dell'acquirente esclusivamente nei rapporti di lavoro di cui all'elenco nel quale non compariva il R. . La Corte territoriale ha esposto che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione numero 8464/2007, emessa all'esito di un giudizio tra le stesse parti ed avente riferimento al medesimo rapporto giuridico, era risultato con efficacia di giudicato che la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere di illegittimità del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro era opponibile all'Olimpias che quest'ultima in base all'atto di cessione del’11/4/94 era subentrata nella titolarità del rapporto di lavoro con il R. che in modo analogo era stato deciso con altra sentenza della medesima Corte d'Appello di Napoli, emessa all'esito di altro giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo relativo alle retribuzioni dal licenziamento del 17/11/87 fino al 31/5/97. Infine, la Corte territoriale, con riferimento alla questione della rilevanza ex articolo 1227 cc del comportamento del lavoratore che non si era attivato per reperire altra occupazione non iscrivendosi neppure alle liste di collocamento, nonché della richiesta da parte dell'appellante di riduzione del danno liquidato al R. per il periodo successivo alla sentenza di reintegra sottraendo ciò che il lavoratore avrebbe potuto percepire aliunde percipiendum , ha affermato che ogni questione doveva essere risolta sulla base del testo dell'articolo 18 Stat. Lav., nella formulazione anteriore alla legge numero 08/1990 essendo il licenziamento antecedente a detta legge che secondo una giurisprudenza consolidata erano dovute al lavoratore tutte le spettanze a titolo di retribuzione a decorrere dalla data della sentenza e fino alla reintegra effettiva con esclusione di ogni profilo risarcitorio e della possibilità di detrarre l’aliunde perceptum potendo il datore di lavoro far cessare la situazione di percezione della retribuzione senza prestazione lavorativa invitando il lavoratore a riprendere il lavoro che analoga soluzione doveva essere adottata in relazione all'applicabilità dell'articolo 1227, 2 comma, cc e all'aliunde percipiendum in quanto sarebbe stato contraddittorio sanzionare l'inerzia del lavoratore nella ricerca della nuova occupazione il cui ricavato non avrebbe potuto essere detratto dalle somme dovute dal datore di lavoro e che, inoltre, ritenere che il lavoratore dovesse cercare una nuova occupazione renderebbe economicamente indifferente per il datore di lavoro reintegrare o meno il lavoratore. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione l'Olimpias formulando due motivi. Si costituisce il R. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 CC in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che si era formato il giudicato circa l'opponibilità della reintegra alla società Olimpias. Rileva infatti che nella specie i crediti pur nascendo da un unico presupposto avevano o potevano avere contenuti non solo quantitativi diversi. Rileva pertanto che erroneamente la corte territoriale non aveva esaminato i primi cinque profili di censura. Nel merito rileva che l'esame letterale e le clausole del contratto di cessione manifestavano chiaramente la volontà delle parti di trasferire alla cessionaria tutti dipendenti in forza nel momento della stipula del contratto,con la conseguenza che il R. , il quale non prestava attività lavorativa,non doveva ritenersi ricompreso. Nulla avrebbe impedito alle parti di includere nella cessione anche il R. il cui contenzioso peraltro non era neppure conosciuto dalla cessionaria. Osserva ancora che non vi era stata alcuna successione nel rapporto controverso né per previsione di legge non essendo applicabile l'articolo 2112 cc in quanto cessione di ramo d'azienda in attuazione del programma formulata dal commissario giudiziale ai sensi dell'articolo 2 L. numero 95/1979 e articolo 3 dl numero 853/86 né per volontà delle parti. Le censure sono infondate. Con sentenza numero 8464/2007 la Corte di Cassazione, chiamata a decidere in un giudizio tra le stesse parti circa l'opponibilità alla soc. Olimpias della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di reintegra del R. nel posto di lavoro, ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inopponibilità ed inefficacia della citata sentenza sollevate dalla Olimpias. La Corte di Cassazione ha analizzato l'atto di cessione intercorso tra la Olimpias già Galli Filati e la soc. Filati Bertand, in amministrazione straordinaria, ed ha affermato che costituiva un dato inconfutabile quello secondo cui era condizione essenziale per il trasferimento che l'acquirente salvaguardasse il livello occupazionale per i rami di azienda ceduti per la durata di un triennio e che sarebbe subentrato, con passaggio diretto, in tutti i rapporti di lavoro con i dipendenti in forza nelle aziende predette e con le qualifiche agli stessi spettanti. La Corte ha altresì affermato la correttezza di quanto esposto nella sentenza impugnata secondo la quale il riferimento nell'atto di cessione all'allegato elenco dei lavoratori relativo a tutti i dipendenti in forza presso i due rami d'azienda della Filati Bertrand al momento in cui era intervenuta la cessione tra i quali non risultava incluso il R. , era da ritenersi, ai fini della esatta individuazione della volontà contrattuale, un fatto del tutto marginale a fronte della chiara volontà contrattuale di trasferimento all'acquirente di tutto il personale in forza presso i suddetti rami aziendali . Con la citata pronuncia è stato, pertanto, affermata la correttezza della pronuncia della Corte d'appello che, interpretando gli accodi contrattuali, aveva concluso che deve considerarsi avvenuto il passaggio del R. alle dipendenze della Galli Filati s.p.a., non essendo dubitabile che la sentenza di reintegra, intervenuta a favore dello stesso, possa essere opponibile anche alla Galli Filati s.p.a. ora Olimpias s.p.a. , ai sensi dell'articolo 111 cod. proc. civ. tenuto conto delle intese raggiunte dai contraenti . Alla luce delle suddette considerazioni non è censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'avvenuto accertamento,con efficacia di giudicato, dell'opponibilita alla Olimpias della sentenza di reintegra del R. . Deve richiamarsi, ad ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata, il principio affermato da questa Corte cfr. Cass. numero 26482/2007, numero 24434/2009 secondo cui Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo . Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. secondo comma c.c. e dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori anche nel testo antecedente la riforma in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc. Censura la decisione della Corte territoriale che non aveva tenuto conto, ai fini del risarcimento del danno per il periodo successivo alla sentenza di reintegra, del fatto che il R. non si era iscritto nelle liste di collocamento e che il lavoratore una volta reintegrato aveva prestato attività lavorativa per soli cinque mesi per poi collocarsi in aspettativa non retribuita senza alcuna autorizzazione e che tale circostanza non era stata contestata. Anche tale censura è infondata. Deve, in primo luogo rilevarsi, quanto alla mancata iscrizione nelle liste di collocamento, che detta circostanza è desunta, come è ammesso dalla stessa ricorrente, da un'affermazione contenuta in altra sentenza tra le stesse parti ma relativa ad un periodo diverso e, dunque,è circostanza irrilevante nel presente giudizio nel corso del quale non risulta che sia stata oggetto di esame. Quanto alla seconda affermazione la ricorrente ha omesso di indicare in quale atto ed in quale momento del giudizio tale circostanza era stata portata all'attenzione del giudice, non essendovi di essa alcuna menzione nella sentenza impugnata. Sotto tale profilo il ricorso manca della dovuta specificità. Deve, comunque, rilevarsi che la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte. La Corte territoriale ha precisato, in primo luogo, che occorreva, con riguardo alla questione dell'aliunde percipiendum, fare applicazione dell'articolo 18 Stat. Lav., nella sua formulazione originaria anteriore alla modifica introdotta con la L. numero 108/1990. Ha quindi affermato che a seguito della sentenza di reintegra sussisteva un'obbligazione puramente retributiva del datore di lavoro non influenzata dall'aliunde perceptum dal lavoratore nella situazione di perdurante mora credendi del primo cfr. Cass. numero 5401/1994, numero 11105/1997, SSUU numero 2762/85, numero 4533/1981, numero 974/1982 e che analoga soluzione doveva essere adottata in relazione all'applicabilità dell'articolo 1227 cc e dell'aliunde percipiendum. La Corte ha rilevato, infatti, che sarebbe contraddittorio sanzionare l'inerzia del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione il cui perceptum non è peraltro detraibile, quando è la stessa norma che non gli impone alcuna iniziativa al fine di perfezionare la procedura di attuazione della sentenza di reintegra facendo invece carico esclusivamente al datore di lavoro di attivarsi invitando il lavoratore illegittimamente estromesso a riprendere la propria attività . I principi enunciati nella sentenza impugnata sono condivisibili mentre i richiami giurisprudenziali effettuati dalla ricorrente attengono al diverso problema del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per il periodo dal licenziamento alla sentenza di reintegra cfr. tra quelle citate dalla ricorrente, Cass. SSUU numero 2762/85, numero 2756/1996 . Per le premesse considerazioni il ricorso va respinto con condanna della ricorrente soccombente a pagare le spese processuali. Dette spese vengono liquidate in applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, numero 140 che ha determinato i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 numero 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, numero 27. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente Euro 40,00 per esborsi ed Euro 3,000,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali.