Adozioni: 5 mesi di indennità anche per gli iscritti alla gestione separata

Con il messaggio numero 1785 del 30 gennaio 2013, l’Inps prende atto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 257/2012 e precisa che gli iscritti alla gestione separata hanno diritto a cinque mesi di indennità di maternità o paternità in caso di adozione o affidamento preadottivo.

La pronuncia della Consulta. Con la pronuncia citata, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, D. Lgs. numero 151/2001, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La Consulta, infatti, pur riconoscendo che lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata costituiscono due categorie non omogenee, ha giudicato irragionevole un trattamento differenziato in materia, dal momento che l’adeguata assistenza al minore è una necessità che si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici. Riconosciuta l’indennità per cinque mesi. Ciò premesso, il messaggio dell’Istituto precisa che, a seguito di questa sentenza, alle lavoratrici o ai lavoratori iscritti alla gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità o di paternità per un periodo pari a cinque mesi, fermi restando i limiti di età del minore. In presenza dei requisiti richiesti, l’estensione sarà applicabile a tutti i rapporti non esauriti, cioè alle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

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