Con il messaggio numero 1785 del 30 gennaio 2013, l’Inps prende atto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 257/2012 e precisa che gli iscritti alla gestione separata hanno diritto a cinque mesi di indennità di maternità o paternità in caso di adozione o affidamento preadottivo.
La pronuncia della Consulta. Con la pronuncia citata, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, D. Lgs. numero 151/2001, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La Consulta, infatti, pur riconoscendo che lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata costituiscono due categorie non omogenee, ha giudicato irragionevole un trattamento differenziato in materia, dal momento che l’adeguata assistenza al minore è una necessità che si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici. Riconosciuta l’indennità per cinque mesi. Ciò premesso, il messaggio dell’Istituto precisa che, a seguito di questa sentenza, alle lavoratrici o ai lavoratori iscritti alla gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità o di paternità per un periodo pari a cinque mesi, fermi restando i limiti di età del minore. In presenza dei requisiti richiesti, l’estensione sarà applicabile a tutti i rapporti non esauriti, cioè alle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
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