L’obiettivo è di finanziare gli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale.
Con la delibera numero 120 del 26 ottobre 2012, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha assegnato alle regioni dei fondi per rendere sostanziale la tutela della salute, anche per gli immigrati irregolari. Il diritto alla salute è di tutti. L’articolo 32 Cost. prevede la tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo. Per individuo si intende ogni persona, senza distinzioni di cittadinanza o di permessi di soggiorno. Chiunque si trovi sul territorio nazionale ha diritto di essere curato. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. In applicazione del dettato costituzionale, è stato approvato l’articolo 35 del d. lgs. numero 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Tale norma prevede che ai cittadini stranieri presenti in Italia, non in regola con le norme sull’ingresso e sulla permanenza nel territorio nazionale, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali «per malattie ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva». In particolare sono garantite la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale. Oneri a carico dello Stato il Fondo sanitario nazionale. Gli oneri di tali prestazioni non sono a carico dei richiedenti senza risorse economiche sufficienti. Peraltro i pazienti non possono essere segnalati all’autorità per la loro condizione irregolare. Per ottemperare a tali onere finanziari, è previsto che si provveda «nell’ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale». Il Fondo stanziato per gli extracomunitari. Nel 2008, lo stesso Comitato interministeriale, con la deliberazione numero 48 del 27 marzo, nel destinare 100 miliardi di euro al funzionamento del servizio sanitario nazionale, accantona 1 miliardo e 700 milioni in attesa di nuove proposte di riparto da parte del Ministero della Salute. In particolare, 30mln e 990 mila euro sono accantonati per l’assistenza agli extracomunitari. L’assegnazione alle regioni. A tal proposito il Ministero della Salute si è attivato con una proposta di ripartizione di tale fondo tra le regioni, con nota numero 18071 del 18 luglio 2012. Così sollecitato, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, tenuto conto che l’assegnazione è determinata sulla base del numero degli irregolari intercettati sul territorio e sull’entità della spesa sostenuta, ha ripartito tra le regioni il Fondo sanitario. Alcuni dati in Lombardia il più alto numero di irregolari. Nella tabella in allegato al testo della delibera sono riportati i dati regioni per regione. Vediamone alcuni nell’anno di riferimento, il 2008, sono stato spesi in concreto 464 mila euro in più di quelli stanziati il numero di irregolari intercettati è di 61 mila, di cui la metà in sole 4 regioni Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, quest’ultima con 12 mila a queste 4 regioni sono quindi stati destinati 17 dei 30 milioni stanziati, quasi 7mln alla sola Lombardia.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, delibera 26 ottobre 2012, numero 120 G.U. 24 gennaio 2013, numero 20 Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, numero 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 53 che definisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale che sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, numero 421 Visto l'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, numero 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, numero 724 e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato Visto l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, l'assistenza sanitaria le cui prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale Visto l'articolo 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 47,05 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato Vista la propria delibera del 27 marzo 2008, numero 48 Gazzetta Ufficiale numero 150/2008 , ed in particolare il punto 2.6.6 che accantona la somma di 30.990.000 euro a carico delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo sanitario nazionale 2008 per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota numero 18071 del 18 luglio 2012, concernente la ripartizione tra le Regioni del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2008 Considerato che la predetta assegnazione è determinata sulla base del numero degli irregolari intercettati sul territorio nazionale e sull'entità della spesa sostenuta per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2008 Vista l'intesa espressa sulla proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 Rep. Atti numero 98/CSR Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, numero 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 122/2012 Vista la nota numero 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato Su proposta del Ministro della salute Delibera A valere sulle disponibilità delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2008, è assegnata alle Regioni la somma di 30.990.000 euro per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale. La predetta somma è ripartita tra le Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze,registro numero 1, Economia e finanze, foglio numero 79.