L’opposizione all'ingiunzione erroneamente esercitata nella forma dell'atto di citazione anziché in quella del ricorso ex articolo 702-bis c.p.c., integrato dalla disciplina speciale, se è stata tempestivamente attivata fa salvi gli effetti sostanziali e processuali correlati al rito prescelto.
La vicenda. Con ricorso al tribunale competente un avvocato esponeva di aver maturato, quale corrispettivo per l'attività giudiziale di rappresentanza ed assistenza prestata in favore di un proprio collega, un complessivo credito di € 42.893,40 come da notula vistata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. A fronte di tale credito l'avvocato-cliente corrispondeva un acconto per € 4.300,00 con un saldo residuo debitorio di quasi 40.000,00 oltre al rimborso delle spese versate al Consiglio dell'Ordine. Contro il decreto ingiuntivo ottenuto dal tribunale il debitore si difendeva con citazione in opposizione con la quale chiedeva revocarsi l'opposta ingiunzione e dichiararsi che nulla era dovuto al ricorrente per i titoli di cui all’avverso ricorso, essendo stato già pagato il saldo dell'attività professionale, da ritenersi comunque prescritta, e dovendosi compensare l'ipotetico credito, in subordine, con il proprio credito per la difesa del ricorrente in un altro in giudizio. Costituitosi il legale-creditore lo stesso deduceva pregiudizialmente che l’avversa opposizione, proposta con citazione anziché con ricorso, era stata esperita tardivamente siccome depositata in cancelleria allorché il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione era decorso. Pertanto, chiedeva dichiararsi la inammissibilità o rigettarsi l’avversa opposizione. Con successiva ordinanza il tribunale dichiarava quest’ultima inammissibile e condannava l’opponente alle spese di lite. Motivava il tribunale che l'opposizione all'ingiunzione per compensi professionali era da proporre con ricorso e non già con citazione e che nondimeno, nel caso di proposizione mediante citazione, la stessa era da reputarsi tempestiva se depositata entro il termine di cui all'art 641 c.p.c Avverso tale decisione proponeva ricorso il legale-debitore chiedendone, sulla scorta di un unico motivo, la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. In particolare, il ricorrente deduceva che anche se è vero che l'opposizione, qualora proposta con citazione, è da reputarsi tardiva se depositata in cancelleria oltre i termini suddetti, tuttavia, siffatta regola non opera nel caso di specie. Difatti, l'articolo 4 d.lgs. numero 150/2011 collega all'eventuale errore nella scelta del rito la sola conseguenza della pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito ma non il prodursi di eventuale decadenza, giacché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Il dictum della Suprema Corte sulle eccezioni preliminari. Gli Ermellini previamente affrontano il problema delle eccezioni preliminari formulate dal controricorrente il quale, in primo luogo, adduceva che il ricorso alla Corte di legittimità gli era stato notificato il giorno 9 settembre 2016 e che l'ordinanza impugnata gli era stata comunicata il giorno 11 marzo 2016, assumeva quindi che il ricorso era inammissibile siccome tardivamente proposto. Tuttavia, per la Cassazione l'eccezione non merita seguito giacché la comunicazione dell'ordinanza non è idonea a far decorrere il termine breve. Al riguardo la Corte ritiene sufficiente il riferimento ai propri precedenti giurisprudenziali a tenore dei quali la previsione di legge, secondo cui il termine per proporre appello decorre dalla comunicazione dell’ordinanza ex articolo 702- ter c.p.c., è rigorosamente circoscritta a siffatto mezzo di impugnazione. Inoltre, rammenta che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti aventi contenuto decisorio e con carattere di definitività, decorre solo a seguito della notificazione di istanza di parte mentre è irrilevante al predetto fine che gli stessi siano stati pronunciati in udienza o, se pronunciati in udienza, siano stati comunicati alle parti dal cancelliere. Con la conseguenza che in queste ipotesi, indipendentemente dalla notificazione, è applicabile il termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia ex articolo 327 c.p.c Inoltre, il ricorrente adduceva che il rimedio esperibile contro l'ordinanza in parola sarebbe dovuto essere l'appello e non già il ricorso straordinario per cassazione, e che il ricorrente aveva con l’opposizione all'ingiunzione contestato l’ an , il merito della pretesa azionata in via monitoria. Tuttavia, anche questa eccezione secondo la Corte non merita seguito giacché il mezzo di impugnazione esperibile si identifica senz'altro con il ricorso per cassazione. Al riguardo analogamente la Corte ha ritenuto sufficiente far riferimento al proprio costante insegnamento a tenore del quale in tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento di cui al d.lgs. numero 150/2011 non è appellabile ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur , sia che la stessa sia estesa all’ an della pretesa, trovando anche in quest'ultimo caso applicazione il rito di cui all’articolo 14 del detto decreto. Il dictum della Suprema Corte. Invece, con riferimento al motivo di ricorso la Suprema Corte stravolge le sorti della vicenda processuale dichiarandolo fondato e meritevole di accoglimento. Gli Ermellini ribadiscono in premessa l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione a tenore del quale a seguito dell'entrata in vigore del succitato articolo 14 la controversia concernente i crediti per spese giudiziali può essere introdotta 1 con ricorso ex articolo 702- bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario ‘speciale’ disciplinato dagli articolo 3, 4 e 14 d.lgs. numero 150/2011 2 ai sensi dell'articolo 633 e seguenti c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'articolo 702- bis e seguenti c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli articoli 648, 649, 653 e 654 c.p.c Mentre, invece, è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato dagli articolo 702- bis e seguenti c.p.c Ecco perché, dopo una lunga dissertazione normativa, in conclusione la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto. L'opposizione ex articolo 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione richiesta ed ottenuta dall'avvocato ai sensi del combinato disposto ex articolo 28 l. numero 794/1942, articolo 633 c.p.c. ed articolo 14 d.lgs. numero 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione anziché con ricorso ex articolo 702- bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all'articolo 14 d.lgs. numero 150/2011, è da reputarsi utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni dal dì della notifica dell'ingiunzione di pagamento. In questa evenienza, infatti, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 gennaio – 26 settembre 2019, numero 24069 Presidente D’Ascola – Relatore Abete Fatti di causa Con ricorso al tribunale di Siena l’avvocato M.N. esponeva che aveva maturato, quale corrispettivo per l’attività giudiziale di rappresentanza ed assistenza prestata in favore dell’avvocato I.R. , il complessivo credito di Euro 42.893,40, come da notula vistata dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena in data 25.7.2013 che l’avvocato I.R. gli aveva corrisposto acconti per Euro 4.300,00, sicché residuava il saldo di Euro 38.593,40, oltre al rimborso di Euro 508,11, quale importo versato al consiglio dell’ordine. Chiedeva ingiungersi il pagamento di Euro 38.593,40 e di Euro 508,11. Con decreto numero 557/2014 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. Con citazione notificata l’1.7.2014 l’avvocato I. proponeva opposizione. Chiedeva revocarsi l’opposta ingiunzione e dichiararsi che nulla era dovuto al ricorrente per i titoli di cui all’avverso ricorso, essendo già stato pagato il saldo dell’attività professionale da ritenersi comunque prescritta e dovendosi compensare l’ipotetico credito, in subordine, con il credito dell’Avv. I. per la difesa in altro giudizio così ricorso, pag. 10 . Si costituiva l’avvocato M.N. . Deduceva pregiudizialmente che l’avversa opposizione, proposta con citazione anziché con ricorso, era stata esperita tardivamente, siccome depositata in cancelleria allorché il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione era già decorso. Chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi l’avversa opposizione. Con ordinanza in data 11.3.2016 il tribunale di Siena dichiarava inammissibile l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. Premetteva il tribunale che l’opposizione all’ingiunzione di pagamento per compensi professionali è da proporre, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 e articolo 702 bis c.p.c., con ricorso non già con citazione che nondimeno, qualora proposta con citazione, è da reputare tempestiva se depositata in cancelleria entro il termine di cui all’articolo 641 c.p.c Indi esplicitava che l’ingiunzione di pagamento era stata notificata il 23.5.2014 e viceversa l’opposizione era stata iscritta a ruolo il 9.7.2014, allorquando il termine di quaranta giorni era già decorso. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato I.R. ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’avvocato M.N. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Il ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria dei 12.9/10.10.2017 è stato disposto rinvio alla pubblica udienza di questa sezione. Ragioni della decisione Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4 e 14. Deduce che è vero senza dubbio che l’opposizione, qualora proposta con citazione, è da reputare tardiva, se depositata in cancelleria oltre il termine di cui all’articolo 641 c.p.c Deduce tuttavia che siffatta regola non opera nel caso di specie che difatti il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4 collega all’eventuale errore nella scelta del rito la sola conseguenza della pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, giacché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento così ricorso, pag. 14 . Vanno delibate previamente le eccezioni preliminari formulate dal controricorrente. In primo luogo l’avvocato M. ha addotto che il ricorso a questa Corte di legittimità gli è stato notificato in data 9.9.2016 e che l’ordinanza l’impugnata è stata comunicata al ricorrente in data 11.3.2016 ha assunto quindi che l’esperito ricorso è inammissibile siccome tardivamente proposto. L’eccezione non merita seguito, giacché la comunicazione dell’ordinanza non è idonea a far decorrere il termine breve . Al riguardo è sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte. Ovvero all’insegnamento a tenor del quale la previsione dell’articolo 702 quater c.p.c., secondo cui il termine per proporre appello decorre dalla comunicazione dell’ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c., è rigorosamente circoscritta a siffatto mezzo di impugnazione cfr. Cass. 6.6.2018, numero 14478, secondo cui, in tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all’appello, l’articolo 327 c.p.c., comma 1, poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell’articolo 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima . Ovvero all’insegnamento a tenor del quale il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, avverso i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere di definitività, decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che gli stessi siano stati pronunciati in udienza o, se pronunciati fuori udienza, siano stati comunicati alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. cfr. Cass. 25.7.2016, numero 15343 Cass. sez. lav. 18.11.2000, numero 14936 . In secondo luogo l’avvocato M. ha addotto che il rimedio esperibile avvero l’ordinanza in data 11.3.2016 del tribunale di Siena sarebbe stato l’appello e non già il ricorso straordinario per cassazione che invero il ricorrente aveva con l’opposizione all’ingiunzione contestato l’an, il merito della pretesa azionata in via monitoria. L’eccezione parimenti non merita seguito, giacché il mezzo di impugnazione esperibile si identifica senz’altro con il ricorso per cassazione. Al riguardo analogamente è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenore del quale in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 14 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur , sia che la stessa sia estesa all’ an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato articolo 14 cfr. Cass. 17.5.2017, numero 12411, S.U. 4485/2018 . Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. Va ribadito in premessa l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, la controversia di cui alla L. numero 794 del 1942, articolo 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta a con un ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli articolo 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs. oppure b ai sensi degli articolo 633 c.p.c. e segg., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. e segg., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli articolo 648, 649, 653 e 654 c.p.c. è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli articolo 702 bis c.p.c. e segg. cfr. Cass. sez. unumero 23.2.2018, numero 4485 . E tuttavia in questo quadro va rimarcato quanto segue. Per un verso, siccome riconosce lo stesso controricorrente, l’avvocato I.R. ebbe a richiedere la notifica dell’atto di citazione in opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento il 38 giorno così controricorso, pag. 6 , antecedentemente dunque alla scadenza del termine di quaranta giorni di cui all’articolo 641 c.p.c Per altro verso, il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, con riferimento alle controversie di cui al medesimo decreto legislativo e quindi pur con riferimento alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui allo stesso D.Lgs., dispone, al comma 1, che, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza . Ed, al comma 5, che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento . Ebbene in questi termini va appieno condivisa e recepita la prospettazione del ricorrente. Ossia che, quantunque l’avvocato I.R. abbia opposto l’ingiunzione nella forma dell’atto di citazione anziché nella forma del ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. integrato dalla disciplina speciale , siffatta circostanza e l’ulteriore circostanza per cui l’avvocato I. ha provveduto a dar corso alla notifica dell’atto di citazione entro il termine perentorio di cui all’articolo 641 c.p.c., comportano e fanno sì comunque, recte avrebbero dovuto comportare e far sì comunque che il giudice adito attendesse con ordinanza al mutamento del rito, in un quadro segnato dall’utile e proficua produzione degli effetti sostanziali e processuali correlati al rito prescelto sì erroneamente nondimeno tempestivamente attivato. Si è all’evidenza al cospetto di un’opzione positiva che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sibbene alla stregua dell’utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto, in una proiezione teleologica non del tutto dissimile da quella consacrata all’articolo 156 c.p.c., comma 3. In accoglimento del ricorso l’ordinanza assunta in data 11.3.2016 dal tribunale di Siena nel procedimento iscritto al numero 2413/2014 r.g. va cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In dipendenza del buon esito del ricorso, formulato ed accolto nel segno della previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, si attende, giusta il disposto dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, all’enunciazione del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - nel modo che segue l’opposizione ex articolo 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato, ai sensi del combinato disposto della L. numero 794 del 1942, articolo 28, articolo 633 c.p.c. e D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all’articolo 641 c.p.c. - dal di della notificazione dell’ingiunzione di pagamento in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, comma 1, il giudice adito con l’opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Il ricorso è da accogliere non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’articolo 13 D.P.R. cit P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza assunta in data 11.3.2016 dal tribunale di Siena nel procedimento iscritto al numero 2413/2014 r.g. rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1 co. bis dell’articolo 13 D.P.R. cit