La Prefettura ha la facoltà, e non l’obbligo, di sospendere la patente di guida qualora il soggetto sanzionato non adempia all’obbligo di sottoporsi alla visita medica di revisione. Tale facoltà si traduce nell’adozione di un apposito provvedimento amministrativo.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con sentenza numero 22886/18 depositata il 26 settembre. Il caso. Con apposito ricorso il ricorrente adiva il GdP per sentir dichiarare l’annullamento del verbale di contestazione emesso dai Carabinieri per la violazione di guida di veicolo nonostante la sua patente di guida fosse ancora sospesa, non essendosi sottoposto alla visita medica prescrittagli dopo una precedente infrazione al CdS. La sospensione della patente di guida. Riprendendo il combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’articolo 186 CdS, la Prefettura ha solamente la facoltà e non l’obbligo di sospendere la patente di guida nel caso in cui il soggetto sanzionato non adempia all’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione, «dovendo valutare se l’inadempimento è dipeso dalla volontà del destinatario e se sussista un immediato pericolo cautelare». La suddetta facoltà consiste, concretamente, nell’adozione di un apposito provvedimento amministrativo, dato che non è prevista un’estensione automatica, sul piano normativo, della sospensione fino all’esito della visita. Pertanto, nel caso in esame l’autorità amministrativa avrebbe avuto abbastanza tempo per verificare l’ulteriore infrazione ed adottare così un successivo provvedimento sospensivo. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 aprile – 26 settembre 2018, numero 22886 Presidente Oricchio – Relatore Carrato Rilevato in fatto Con ricorso ex articolo 434 c.p.c. depositato il 17 novembre 2011 previamente notificato alla sola Prefettura di Belluno , il sig. M.M. adiva il Giudice di pace di Cortina D’Ampezzo al fine di sentir dichiarare l’annullamento del verbale di contestazione numero omissis elevato il 30.10.2011 dai Carabinieri di Cortina in ordine alla violazione di guida di veicolo nonostante la sua patente fosse ancora sospesa, non essendosi egli sottoposto alla visita medica prescrittagli in virtù di una precedente infrazione al c.d.s Avverso la sentenza di rigetto numero 32/2012 dell’11 luglio 2012, il M. proponeva ritualmente appello dinanzi al Tribunale di Belluno, assumendo l’erroneità della motivazione della decisione del giudice di prime cure in merito all’obbligo di sottoposizione alla visita medica ed all’inesistenza di un’ordinanza di sospensione della patente, nonché il vizio di insufficiente motivazione in relazione al profilo riguardante l’elemento soggettivo nella commissione dell’illecito. Si costituiva l’appellata con memoria difensiva del 6 agosto 2013, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività e chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado. Con ordinanza del 18 giugno 2013 il Tribunale bellunese ordinava la rinnovazione della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza per difetto del rispetto dei termini di legge, rinviando la causa ad altra udienza. Il suddetto Tribunale, in funzione di giudice d’appello, con sentenza depositata il 10 giugno 2015, rigettava il gravame sulla scorta, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni 1 sulla base dell’analisi degli atti, l’autorità amministrativa aveva regolarmente provveduto alla notifica del primo verbale numero omissis , con il quale era stata disposta la sospensione della patente al M. per il periodo di mesi 7 sette per la violazione di cui all’articolo 186, co. 7, CdS, oltre che per un ulteriore mese in relazione alla violazione prevista dall’articolo 142, comma 9, c.d.s., nonché l’inibizione alla guida nella fascia oraria 22.00-07.00 per mesi 3 tre in ordine alla stessa violazione ex articolo 142, co. 9, CdS prevedendo l’obbligo di sottoposizione alla visita medica per idoneità 2 tale provvedimento risultava ritualmente notificato a mezzo del servizio postale presso la residenza dell’appellante ex articolo 201 c.d.s., atteso che l’addetto, non riscontrando alcuno, aveva depositato il plico presso l’ufficio postale in data 9 luglio 2010, dandone avviso mediante A/R del 10 luglio 2010, con perfezionamento in data 20 luglio 2010 per compiuta giacenza 3 da ciò conseguiva che la notificazione ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. perfezionatasi in data 14 giugno 2011 si era rivelata del tutto superflua, sul presupposto della ritualità della notificazione effettuata il 10 luglio 2010 e perfezionatasi il 20 luglio 2010, e che, dunque, sì trattava di un adempimento ulteriore ininfluente al fine della validità della notifica dell’ordinanza prefettizia 4 al momento della seconda contestazione ex articolo 218 c.d.s. da parte dei verbalizzanti di Cortina d’Ampezzo, avvenuta in data 30 ottobre 2011, il M. era privo della relativa abilitazione alla guida, atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 186, comma 7, c.d.s., con l’ordinanza la prima con la quale era stata prevista la sospensione della patente il Prefetto aveva ordinato che il conducente si sottoponesse a visita medica nel termine di 60 sessanta giorni, prevedendo che, qualora non lo avesse fatto, la disposta sospensione si sarebbe protratta fino all’esito della visita medica 5 se era vero che la Prefettura aveva solo una facoltà di sospendere la patente qualora il conducente non si fosse sottoposto ad accertamento medico, era altrettanto vero che tale facoltà si era trasformata in obbligo giuridico nel momento in cui tale accertamento di fatto non era stato effettuato dal soggetto sanzionato 6 l’ente prefettizio, nella medesima ordinanza contestata, aveva già informato il M. di doversi sottoporre a visita medica, comunicandogli altresì la successiva estensione della sospensione fino alla visita nell’ipotesi in cui vi si fosse sottoposto, come di fatto era avvenuto 7 quanto all’elemento soggettivo, trovava applicazione l’articolo 3 della legge numero 689/1981. Per la cassazione della predetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il M.M. , sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Belluno non hanno svolto difese in questa sede. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 186, commi 7 ed 8, e dell’articolo 218, comma 6, del d.lgs. numero 285/1992, per non aver il giudice di appello considerato che non esisteva un’ordinanza di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida per violazione dell’obbligo di effettuare la visita medica di revisione e che egli, alla data di contestazione di cui al verbale impugnato, aveva già scontato il periodo di sospensione previsto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112, 416 e 420 c.p.c., 7 d.lgs. numero 150/2011, 128, commi 1 e 2, e 218, co. 6, d.lgs. numero 285/1992 e 16 L. numero 689/1981, per aver il tribunale esteso illegittimamente, a suo dire, il thema decidendum a circostanze di fatto ulteriori rispetto a quelle contestate con il verbale dei C.C. di Cortina d’Ampezzo in data 30 ottobre 2011 impugnato e, comunque, introdotte tardivamente nell’ambito del giudizio di primo grado. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 218, comma 2, c.d.s., per non aver il giudice del gravame considerato che il periodo di sospensione sarebbe, a tutto concedere, dovuto cominciare a decorrere dalla data del ritiro del documento di guida giammai avvenuta , e non già da quella di notificazione del provvedimento di sospensione, con la conseguenza che il periodo di sospensione non aveva mai iniziato il suo decorso e, alla data del 30 ottobre 2011 in cui era stato disposto l’accertamento impugnato, egli non stava circolando con patente sospesa. 4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articolo 218, comma 6, c.d.s. e 3 e 4 della legge numero 689/1981, per non aver il tribunale rilevato la carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato, non considerando che l’esclusione del detto elemento poteva desumersi dalle modalità rito degli irreperibili di cui all’articolo 143 c.p.c. con le quali gli era stato notificato il provvedimento di sospensione e dall’avvenuta assoluzione per il reato di cui all’articolo 186, comma 7, c.d.s 5. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve essere, quindi, accolto. I commi 7 ed 8 dell’articolo 186 del d.lgs. numero 285/92 cd. Codice della Strada così recitano 7. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c . La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI . 8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica . Appare evidente, dunque, già solo dal solo contesto letterale e sistematico del riportato dettato normativo, che a la Prefettura ha solo la facoltà discrezionale, e non anche un obbligo, di sospendere la patente di guida nell’eventualità in cui il soggetto sanzionato non adempia all’obbligo di sottoporsi alla visita medica di revisione, dovendo valutare se l’inadempimento è dipeso dalla volontà del destinatario e se sussista un immediato pericolo cautelare b tale facoltà deve tradursi, in concreto, nell’adozione di un apposito provvedimento amministrativo, non essendo prevista sul piano normativo un’estensione automatica della sospensione fino all’esito della visita. D’altra parte, nel caso di specie, l’autorità amministrativa avrebbe avuto il tempo sufficiente per verificare l’ulteriore infrazione ed adottare, se del caso, successivamente il provvedimento sospensivo, se solo si considera che il M. si sarebbe dovuto sottoporre alla detta visita entro il 18 settembre del 2010, laddove il periodo originario di sospensione di otto mesi era già venuto a scadenza il 20 marzo del 2011 e la seconda infrazione gli era stata contestata il 30 ottobre 2011. Alla stregua delle considerazioni che precedono, al momento dell’accertamento da parte dei C.C. di Cortina d’Ampezzo in data 30 ottobre 2011, i periodi di sospensione sia cautelare che amministrativa accessoria che erano stati irrogati dalla Prefettura di Verona per la durata complessiva di mesi 8 otto erano già spirati, ragion per cui - in difetto dell’emanazione di un provvedimento successivo di sospensione - al momento del richiamato controllo effettuato a suo carico il M. non poteva considerarsi incorso nella violazione contestatagli sussunta in quella di cui all’articolo 218, comma 6, c.d.s. per effetto dell’inesistenza di un’efficace sospensione in corso della patente in suo danno. 6. In definitiva, il ricorso è meritevole di accoglimento con riferimento al primo motivo, da cui deriva l’assorbimento dei restanti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa - ai sensi dell’articolo 384, comma 2, c.p.c. - nel merito con la dichiarazione di annullamento del verbale di contestazione numero 867716016 elevato il 30 ottobre 2011 dai Carabinieri di Cortina d’Ampezzo nei confronti del M. . Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distinto riferimento ai due gradi di merito e alla presente fase di legittimità ponendole a carico della sola Prefettura di Belluno, quale unica autorità amministrativa effettivamente legittimata sul piano passivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del d. Igs. numero 150/2011 ratione temporis applicabile nel caso di specie in virtù dell’articolo 36, comma 1, dello stesso d.lgs., avuto riguardo alla circostanza che la controversia in esame risulta iniziata successivamente all’entrata in vigore del medesimo d.lgs. numero 150/2011 . Ai fini della quantificazione delle spese processuali deve, peraltro, trovare applicazione il principio secondo cui i nuovi parametri fissati dal d.m. numero 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata cfr. Cass. numero 21205/2016 e Cass. numero 4949/2017, ord. . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione numero omissis elevato il 30 ottobre 2011 dai Carabinieri di Cortina d’Ampezzo a carico del ricorrente M.M. . Condanna l’intimato Prefetto di Belluno al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese dell’intero giudizio, che si liquidano - per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 50,00 per esborsi per il giudizio di appello, in complessivi Euro 440,00, di cui Euro 80,00 per esborsi per la fase di legittimità, in complessivi Euro 745,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario ed accessori come per legge per ogni grado di giudizio.