Compensazioni con profili di rischio, F24 sospesi per 30 giorni

Un nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica e definisce la procedura per sospenderne l’esecuzione.

Al fine di contrastare le indebite compensazioni di crediti d’imposta, la Legge di Bilancio 2018 articolo 1, comma 990, l. numero 205/2017 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento modello F24 , contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Le nuove norme stabiliscono che, se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Criteri di rischio. Ieri, tramite Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica e ha definito la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito. I criteri di rischio individuati sono riferiti a alla tipologia dei debiti pagati b alla tipologia dei crediti compensati c alla coerenza dei dati indicati nel modello F24 d ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24 e ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24 f al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, d.l. numero 78/2010 i cui modelli F24 ora potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento . Procedura di sospensione. La procedura di sospensione prevede che, per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, venga comunicato con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento. Per tutto il periodo di sospensione non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche. Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Lo scarto coinvolge anche i restanti versamenti tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato verranno considerati non eseguiti. Se, invece, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento invece se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file. In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato. Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato. Fonte fiscopiu.it

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