Lo scontro tra go-kart è causa di lesioni colpose: condannata anche la società che fornisce il noleggio

La responsabilità per il reato di lesioni personali colpose non può essere attribuita esclusivamente all’imputata che, durante una gara di go-kart, aveva invaso la corsia opposta di marcia ferendo gravemente un altro pilota. Deve essere dichiarata responsabile anche la società fornitrice dell’attività ludico-sportiva di automobilismo, la quale non ha adempiuto a provvedere alle misure di sicurezza richieste vista la natura pericolosa dell’attività esercitata.

Sul tema la Cassazione con sentenza numero 36010/18, depositata il 27 luglio. Il caso. Il Tribunale di Lecce confermava la condanna pronunciata dal Giudice di Pace dell’imputata per il reato di cui all’articolo 590, comma 2, c.p. Lesioni personali colpose in solido con una società che si occupava di attività ludico-sportiva di automobilismo. In particolare dalla ricostruzione dei fatti emergeva che mentre l’imputata era alla guida di un go-kart concesso in noleggio dalla richiamata società, perdeva il controllo del veicolo a causa della velocità eccessiva e si poneva in direzione opposta rispetto al senso di marcia consentito, provocando così la collisione frontale con il go-kart utilizzato da un minore, il quale rimaneva ferito gravemente a seguito dell’incidente. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’evento era addebitabile sia al comportamento imprudente dell’imputata che alla società fornitrice di go-kart, la quale non aveva predisposto cautele e misure di sicurezza idonee ad evitare proprio il verificarsi di incidenti come quello occorso nel caso di specie. La decisione di merito è oggetto di ricorso per cassazione promosso dal legale rappresentante delle società, la quale deduce che l’evento lesivo avrebbe dovuto essere ascritto esclusivamente alla condotta illecita dell’imputata. Natura pericolosa dell’attività esercitata e responsabilità. Ricordano i Giudici di legittimità che «il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito» sia per il principio del neminem laedere che per la sua qualità di custode delle stesse attrezzature a norma dell’articolo 2051 c.c Per escludere la responsabilità l’esercente deve dimostrate di aver adempiuto alla misure di sicurezza idonee ad evitare l’evento dannoso attraverso le prescrizioni di garanzia e protezione nel caso concreto. Nella specie, secondo la Cassazione, la società di go-kart riveste la posizione di garante e custode dei go-kart concessi a noleggio e, correttamente, il Tribunale ha ritenuto provato che sulla pista non era presente alcun cartello in merito al regolamento delle gare, né alcuna segnalazione del senso di marcia e neppure era stato predisposto un sistema di protezione. Tali precauzioni dovevano essere ritenute strettamente necessarie in ragione della natura pericolosa dell’attività esercitata. In conclusione gli Ermellini hanno ritenenuto incensurabile la decisione dei Giudici di merito sulla responsabilità della società in solido con l’imputata in quanto la condotta illecita di quest’ultima non è un fatto estraneo avente nesso causale autonomo con carattere di imprevedibilità. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 aprile – 27 luglio 2018, numero 36010 Presidente Fumu – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09 giugno 2017 il Tribunale di Lecce confermava la pronuncia con la quale il giudice di pace di Ugento dichiarava Sc.Ma. responsabile del reato di cui all’articolo 590, comma secondo, in danno di M.R. , e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto all’aggravante contestata, la condannava alla pena di Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in solido con il responsabile civile Sporting Club Ugento s.r.l. in persona del legale rappresentante. 1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, nel pomeriggio del giorno 06 agosto 2010, mentre Sc.Ma. era alla guida di un go - kart concessole in noleggio dallo Sporting Club Ugento s.r.l. avente ad oggetto l’attività ludico-sportiva di automobilismo, perdeva il controllo del veicolo sul tracciato di una pista privata a causa della velocità eccessiva tanto da effettuare una roto - traslazione e, poi, proseguiva la corsa ponendosi in direzione opposta al senso di marcia previsto da ciò derivava la collisione frontale con il go - kart utilizzato dal minore M.R. , a seguito della quale quest’ultimo rimaneva ferito gravemente. La Corte distrettuale riteneva addebitabile l’evento, oltre che al comportamento imprudente dell’imputata, anche al predetto responsabile civile a causa dell’omessa predisposizione delle cautele e delle misure di sicurezza idonee ad evitare proprio il verificarsi di incidenti come quello occorso in concreto. 2. Il legale rappresentante dello Sporting Club Ugento s.r.l., S.A. , nella qualità di responsabile civile, propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale. Deduce che l’evento lesivo è ascrivibile in via esclusiva al comportamento illecito dell’imputata che è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. 2.1. Conclude chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata in risposta alle censure formulate nei motivi di appello, ed è manifestamente infondato. 2. Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere , che nella qualità di custode delle stesse attrezzature e, come tale, civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ. rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso, ad eccezione dell’ipotesi del caso fortuito. Ai fini dell’esonero da responsabilità, l’esercente, deve dimostrare di aver gestito la cosa nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l’evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che lo stesso ha l’obbligo di rispettare nel caso concreto. 3. Nel caso in esame è incontestato che l’area omissis di go kart, ubicata in omissis è gestita dalla Sporting Club Ugento s.r.l. in persona del legale rappresentante che, in quanto tale, riveste la posizione di garante e di custode in quanto esercita sulla stessa un effettivo potere di vigilanza e controllo. Orbene, i giudici di merito hanno ampiamente comprovato che sulla pista non era presente alcun cartello concernente il regolamento di gara né alcuna segnalazione del senso di marcia e non era stato predisposto alcun sistema di protezione. Ed ancora, lungo il tracciato non era previsto alcun addetto a vigilare sull’andamento dei go-kart e a segnalare eventuali imminenti situazioni di pericolo. Tali precauzioni erano tanto più necessarie in ragione della intrinseca natura pericolosa dell’attività esercitata. Risulta, dunque, pienamente convincente la statuizione contenuta in sentenza, inerente alla condanna del responsabile civile, in solido con Sc.Ma. , in quanto la condotta illecita di quest’ultima non può certamente essere ritenersi come fatto estraneo avente decorso causale autonomo con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 4. Alla stregua di quanto sopra esposto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.