Cozze, nutella e mediazione

In tema di mediazione il legislatore scrive una brutta pagina, e la scrive anche male.

La metafora culinaria. Una nuova norma in materia di mediazione compare inaspettatamente in un provvedimento su ben altra materia. Lo strappo è evidente nel Paese dell’arte culinaria e di grandi chef abbinare gusti e sapori dovrebbe essere – gioco con le parole – pane quotidiano. Non lo è per il legislatore-cuoco italiano che spesso pasticcia, come affetto da sindrome bipolare, perennemente oscillante tra accelerazioni e rallentamenti ne emerge un’indiscussa abilità nel “fare l’elastico”, espressione che nel gergo del ciclismo e dell’automobilismo indica il susseguirsi di allontanamenti ed avvicinamenti. Contraddizioni ben espresse in materia di media conciliazione, dove le attese di riforma sono da tempo numerose, ed importanti il Parlamento ha risposto con una normina frettolosa ed inconcludente possibile frutto di un’ansia anticipatoria, nei fatti rifluita in un “ciambotto” normativo, ben noto ai nostri palati interpolata in un provvedimento con un’intitolazione più o meno sensata che contiene di tutto un po'. Il metodo. C’era davvero bisogno di mettere assieme norme ed argomenti profondamente distanti? Quale attimo rischiava di passare, inesorabilmente? Le domande scaturiscono in modo indefettibile dal provvedimento di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, numero 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” consultabile come DDL S. 2853 e DDL comma 4444 . Qui la combinazione di elementi difficili da ricondurre ad unità, o quantomeno ad una qualche sistematica, assume contorni netti, tanto quanto inaccettabili. Accade per le cessioni di beni immobili da parte del Ministero della difesa, disciplinate tra le norme dedicate agli enti territoriali. Come al solito, l’interprete si confronta con rinvii, talvolta estenuanti, a commi di articoli di altre leggi, che magari richiamano ancora altri provvedimenti rinvii su rinvii. In concreto, l’articolo 33- bis della legge di conversione richiama l’articolo 311 del codice dell’ordinamento militare [1] al quale apporta un’integrazione [2] che a suo volta richiama l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. numero 165/2001, che menziona anzitutto le amministrazioni dello Stato [3] . In sintesi, assieme agli enti territoriali c’è lo Stato centrale. Una truffa delle etichette o una grossolana approssimazione? La norma è presentata come in favore degli enti territoriali ma si presta ad essere applicata a favore di amministrazioni dello Stato centrale. Nessun commento. La mediazione è altro esempio emblematico. Nel medesimo provvedimento trova ospitalità anche la modifica al d.lgs. numero 28/2010 già commentata da F. Valerini nel quotidiano del 15 giugno 2017 con il titolo La mediazione torna misura strutturale eliminata l’obbligatorietà a tempo , che figura – chiunque ne sarebbe colpito – tra le disposizioni in materia di giustizia tributaria l’assonanza con la mediazione in ambito tributario è del tutto inconferente . Nelle parole di accompagnamento nota di lettura del Senato numero 180 si esclude ogni commento, «attesa la natura procedurale della disposizione nonché la finalità deflattiva del contenzioso perseguita con la stabilizzazione dell’istituto della mediazione». Nessuno ha dato conto di quest’ardita interpolazione, epifania di un accostamento di pessimo gusto, proprio come accade per le cozze e la nutella. Eppure nulla avrebbe impedito, hic et nunc , di confezionare un testo dedicato soltanto alla mediazione, così come sarebbe preferibile, in termini generali, che i provvedimenti fossero dedicati a singoli temi. Nel merito. La stabilizzazione della mediazione era ed è un’innovazione degna di nota, ma è poca roba in senso parzialmente difforme le considerazioni di Valerini, nel commento segnalato . Va detto infatti che renderla rimedio strutturale non prelude ad alcun superamento delle criticità emerse nel corso di questi anni. Meglio avrebbe fatto, il legislatore, a porre mano alle numerose norme bisognose di maquillage, talvolta di profonde rivisitazioni, e rinviare la stabilizzazione al momento degli interventi emendativi. Fatto sta che la mediazione non viene stabilizzata in ragione della sua efficienza, atteso che i riscontri statistici non sembrano affatto positivi la maggior riuscita nel caso di avvio effettivo della procedura non segnala nulla di diverso dalle più datate soluzioni stragiudiziali dei conflitti, né un’evoluzione culturale favorevole ai metodi di ADR così come auspicata in sede europea . Quanto alla finalità deflattiva, va chiarito il rapporto tra mediazione e processo. Un miglioramento della mediazione non sarebbe la ricaduta di un miglior funzionamento della giustizia viceversa, ne sarebbe la causa. Da una buona mediazione deriverebbe un miglior funzionamento della giustizia in senso ampio, mentre da un miglior funzionamento del processo non deriverebbe alcun progresso per la mediazione. La scelta del tentativo di conciliazione muove infatti da una comparazione tra costi e benefici che involge la percezione del giudizio come via dispendiosa in termini di tempo e di esborsi monetari, rendendo spesso preferibile la mediazione. Al contempo, quest’ultima risulterebbe ragionevolmente postergata qualora i contendenti potessero contare su un processo rapido la prima scelta di chi si sente leso nei propri diritti è sicuramente quella di ottenere un provvedimento che ex auctoritate riconosca torti e ragioni piuttosto che una transazione, portatrice di inevitabili sacrifici e rinunce da ambo le parti. In definitiva, la mediazione può aiutare il processo, e non viceversa, viepiù che un argomento sul quale fanno leva i mediatori per invogliare le parti a trovare un accordo è proprio il mal funzionamento della giustizia nelle sue declinazioni tradizionali. Ut tensio, sic vis. Quando c’è estensione, c’è forza è la legge di Hooke, che richiama la metafora sportiva proposta in avvio la forza produce elasticità. Legislazione ad elastico e metodica delle interpolazioni stanno assieme il Parlamento decide i tempi delle norme e ne decide i luoghi, noncurante della difficoltà di comprendere le innovazioni normative e di riportare le stesse a sistema. Questi esercizi di potere, un potere spesso autoreferenziale, connotati da estemporaneità ed irrazionalità, accreditano l’idea di un legislatore sovrano – ma in Italia è il popolo ad essere sovrano, ex articolo 1, comma 2, Cost. – con dei costi altissimi, perché lo sforzo di dare all’ordinamento coerenza ed organicità viene demandato al leguleio di turno – ci sono avvocati che si scannano a prescindere – sul quale grava l’impervio compito di comporre l’incomponibile. Il modus procedendi del nostro legislatore è troppo spesso arrogante, il che si compendia, nella prospettiva culinaria adottata, nel famoso detto o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. Non serve altro per corroborare un profondo disincanto, che vuol essere spinta propulsiva per realizzare un cambiamento. articolo 311 - Cessione di beni mobili a titolo gratuito - 1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di a Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione b organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri. «b-bis amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 ». «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».