Con il primo decreto legislativo di attuazione della l. numero 57/2016 di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria, il Consiglio dei Ministri ha dato il via al riordino della disciplina. A riprova dell’urgenza, il decreto legislativo numero 92 avente ad oggetto la disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e le disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio, è stato approvato e pubblicato subito in Gazzetta Ufficiale numero 126/2016.
Il primo decreto legislativo di attuazione della l. numero 57/2016. Su proposta del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, è stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante la disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e le disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Si tratta di «un primo intervento di riforma organica della magistratura onoraria, considerato che dal 2003 ad oggi la gran parte dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori risultano mantenuti in servizio mediante reiterati interventi normativi di proroga annuale senza alcuna preventiva verifica di idoneità all’esercizio delle funzioni» queste la parole della nota di Palazzo Chigi. La pubblicazione immediata in Gazzetta Ufficiale. Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con il numero 92, il decreto in questione prevede il mantenimento in servizio, per un primo mandato di durata quadriennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dei giudici di pace onorari, ma a condizione che siano ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni, all’esito di un’accurata procedura di conferma disciplinata attraverso il decreto medesimo. In questo modo, entro la fine di giugno, andrà presentata la domanda al capo dell’ufficio giudiziario per il quale è richiesta la conferma. I magistrati onorari restano in servizio fino alla definizione della suddetta procedura e in caso di mancata approvazione, i giudici onorari cessano dall’incarico a partire dal momento della comunicazione del relativo provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età. La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali è invece riservata ad un successivo decreto legislativo di attuazione, tenuto conto che tale disciplina non può prescindere dalla regolazione della procedura di conferma a regime nonché delle modalità di inserimento nell’ufficio per processo e dei vice procuratori onorari e dei compiti ad esso inerenti. La elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del Consiglio giudiziario. Disciplinata anche l’elezione dei componenti della sezione autonoma del Consiglio giudiziario. Possono concorrere all’elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10 del suddetto decreto, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. Ciascun elettore, inoltre, non può presentare più di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate, invece, dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
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