Dall’ingresso illegale nel territorio dello Stato, alla procedibilità a querela, passando dalla violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e dal trattamento sanzionatorio nel caso di continuazione tra reati. Questi i temi sottesi alle informazioni provvisorie pubblicate dalle Sezioni Unite Penali lo scorso 21 giugno.
Immigrazione. L’informazione provvisoria numero 14 riguarda la disciplina dell’immigrazione ed, in particolare, le fattispecie previste dall’articolo 12, comma 3, d.lgs. numero 286/1998 la questione controversa riguardava la natura di tali fattispecie quali figure autonome del reato o circostanze aggravanti. In virtù dell’articolo 12, comma 1, 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. numero 286/1998, le Sezioni Unite hanno precisato che le fattispecie in parola configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1. Violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. La successiva informazione provvisoria numero 15 ha risposto al quesito relativo alla configurabilità del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale articolo 75 d.lgs. numero 159/2011 nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, anche in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della pericolosità sociale del soggetto al momento della risottoposizione alla misura. Le Sezioni Unite hanno fornito risposta negativa. Continuazione tra reati e trattamento sanzionatorio. Le Sezioni Unite hanno poi riconosciuto informazione provvisoria numero 16 la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, precisando che nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite con la pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo deve conservare il genere di pena pecuniaria secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione. Dovendo comunque rispettare il principio di legalità della pena ed il favor rei, l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato ai sensi dell’articolo 135 c.p Procedibilità a querela. Infine, con l’informazione numero 17, il Supremo Collegio afferma che in presenza di ricorso inammissibile, non è necessario l’avviso di cui all’articolo 12, comma 2, d.lgs. numero 36/2018 alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela. Precisa poi che, durante i 90 giorni decorrente dall’avviso dato alla persona offesa ex articolo 12 cit. non opera la sospensione del termine di prescrizione.
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