Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che – in attuazione della Direttiva comunitaria 20 gennaio numero 2016/97 – introduce nuove regole in materia di distribuzione assicurativa. Il decreto interviene a modifica di alcune previsioni contenute nel d.lgs. numero 209/2005.
Approdato in Gazzetta Ufficiale numero 138 del 16 giugno 2018 il decreto legislativo che attua le direttiva UE numero 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Il provvedimento vuole offrire maggiori garanzie per i clienti. Si prevede che le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché gli intermediari assicurativi anche a titolo accessorio e riassicurativi, debbano adottare misure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di fatti che possano costituire violazioni delle norme che disciplinano l’attività svolta. Queste i principali aspetti che intervengono a modifica della disciplina contenuta nel d.lgs. numero 209/2005 - ampliamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, - l'IVASS può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni, nonché delle norme in materia di requisiti di Governo e controllo del prodotto, - predisposizione di un Organismo ad hoc per la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, impegnato altresì a promuovere la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale. Inoltre le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti sono tenute a redigere i seguenti documenti a documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione UE 2017/1469 dell'11 agosto 2017 DIP b documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c DIP - Vita . Fonte fiscopiu.it
PP_FISCO_18Decreto68GU138_s