Secondo la Corte, gli abnormi ritardi nell’esecuzione delle pronunce sugli indennizzi hanno impedito ai soggetti danneggiati di ottenere un effettivo ristoro.
Lo afferma la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CEDU nella sentenza resa il 14 gennaio 2016. La vicenda. La fattispecie da cui origina la questione riguarda 19 ricorsi contro la Repubblica Italiana promossi da 889 cittadini in base all’articolo 34 della Convenzione EDU, in quanto vittime dirette e familiari di malati deceduti a causa di malattie contratte per trasfusioni di sangue infetto o utilizzo di emoderivati. Infatti, i ricorrenti o i loro de cuius sono stati infettati da diversi virus HIV, epatite B, epatite C in seguito a trasfusioni di sangue avvenute in ragione di patologie che li affettavano precedentemente talassemia o emofilia o ad operazioni chirurgiche. Nei ricorsi contro la Repubblica Italiana hanno lamentano che lo Stato ha introdotto per legge, solo a posteriori, dei criteri che impediscono loro di accedere alla proposta di transazione delle loro azioni civili, precedentemente formulata da parte dello stesso Stato, al fine di definire il contenzioso e risarcire i danni subiti. Oltre agli ostacoli incontrati per far valere almeno il proprio diritto a un indennizzo amministrativo previsto dalla l. numero 210/1992, i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 2 Convenzione EDU, la lunghezza eccessiva delle procedure di risarcimento del loro danno alla vita. Il quadro normativo. Occorre osservare che la legge italiana numero 210/1992 prevede che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Tale indennizzo è espressamente esteso anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. In proposito, la l. numero 141/2003 ha autorizzato la spesa di una cospicua somma per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni. Infine, un decreto del Ministero della Sanità del 3 novembre 2003 ha previsto che si sarebbe provveduto al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti in seguito alla stipula di un atto formale di transazione. Le richieste di indennizzo. I ricorrenti o i loro de cuius hanno chiesto - con domande depositate al più tardi il 19 gennaio 2010, come previsto dalla Circolare numero 28 del 20 ottobre 2009 - di aderire alla proposta transattiva formulata dallo Stato con le leggi nnumero 222/07 e 244/07. Tuttavia tali domande sono state rigettate in parte sulla base dei criteri per l’accesso alle transazioni stabiliti dal Decreto numero 162/12 con il quale lo Stato Italiano aveva indicato gli importi spettanti a ciascuna categoria di danneggiati introducendo però nuove cause di esclusione, in precedenza non previste, che di fatto escludevano retroattivamente i ricorrenti dalla possibilità di concludere il lungo iter giudiziario con la transazione. Nondimeno, il d.l. numero 90/14 ha riconosciuto, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, pari a euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e a euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, esclusivamente tuttavia per i soggetti danneggiati o per i loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso che hanno presentato entro la data del 19/1/2010 domanda di adesione alla procedura transattiva. Violazione del diritto ad ottenere l’esecuzione delle sentenze in tempi rapidi. I ricorrenti sostengono in primo luogo che la durata dei procedimenti civili promossi da loro stessi o dai propri de cuius per ottenere il risarcimento del pregiudizio risultante dalle infezioni post-transfusionali è stata eccessiva. In proposito, la Corte, richiamandosi a propri precedenti, evidenzia che le procedure civili attivate dai ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni hanno avuto durate irragionevoli. Nello specifico, la Corte osserva che le suddette procedure hanno avuto una durata che si è prolungata, secondo i casi, da cinque anni e tre mesi a dodici anni e dieci mesi per il primo grado di giudizio, da sette anni sino a quattordici anni e sette mesi per due gradi di giudizio, e da undici anni e tre mesi sino a quattordici anni ed un mese per tre gradi di giudizio. La Corte afferma che la durata delle procedure è stata eccessiva e che le autorità italiane, a fronte di accuse relative alla violazione del diritto alla vita articolo 2 della Convenzione da parte dei ricorrenti, hanno mancato nell’offrire una risposta rapida ed adeguata, conformemente alle obbligazioni procedurali di tale disposizione. Di conseguenza, la Corte conclude che vi è stata una violazione dell’articolo 2 sotto il profilo procedurale, in quanto se uno Stato non esegue una sentenza definitiva a detrimento di una parte è chiara la violazione dell’articolo 6 della Convenzione sul diritto ad un equo processo. I ritardi hanno impedito alle vittime di ottenere un effettivo ristoro. Il notevole ritardo ha comportato - senza alcuna giustificazione - che l’indennizzo non fosse effettivo, per di più tenendo conto che si trattava di risarcimenti dovuti a malati. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l’Italia abbia violato anche l’articolo 1 del Protocollo numero 1 sul diritto di proprietà nel quale rientrano i crediti esigibili che lo Stato deve corrispondere senza poter avvalersi, a giustificazione dei ritardi. Infine, ha condannato l’Italia anche per la violazione dell’articolo 13 della Convenzione, il quale assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 2 sul diritto alla salute, per gli aspetti procedurali, in quanto lo Stato non ha fornito risposte adeguate e rapide tenendo conto che, in alcuni casi, il procedimento per ottenere un indennizzo è durato 12 anni per un solo grado di giudizio. La nuova procedura inserita nella Legge di Stabilità 2014. La Corte ha tuttavia riconosciuto che, adottando l’articolo 27- bis della l. numero 114/14, è stata introdotta dal governo italiano una procedura che permette di risarcire coloro che sono stati contagiati da trasfusioni di sangue infetto nonché coloro che hanno subito un danno in seguito ad una vaccinazione obbligatoria, con importi rispettivamente di € 100.000 e € 20.000, da pagarsi in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2017. Secondo la Corte, tale procedura costituisce un rimedio interno, del tutto compatibile con le previsioni della Convenzione e in grado di assicurare un adeguato ristoro ai soggetti danneggiati. Tuttavia, la stessa Corte ha precisato che nel caso in cui lo Stato italiano non concluda il procedimento transattivo nei confronti di tutti i danneggiati entro il 31 dicembre 2017, come previsto dal suddetto articolo 27- bis della l. numero 114/14, essi ben potranno proporre nuovo ricorso alla Corte lamentando l’ulteriore violazione.
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